La Sentenza n. 26699 del 3 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Civile, interviene a delimitare con precisione il perimetro di appellabilità delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa (tipicamente per cause di valore non eccedente i 1.100 euro).
Il quadro normativo: l'art. 339, comma 3, c.p.c.
La Suprema Corte ribadisce che il potere del giudice d'appello, quando si confronta con una decisione resa "secondo equità", non è illimitato. Ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., tali sentenze possono essere impugnate esclusivamente per vizi specifici e qualificati:
Violazione delle norme sul procedimento: errori formali o procedurali gravi.
Violazione di norme costituzionali o comunitarie: contrasto con i principi di rango superiore.
Violazione dei principi regolatori della materia: ovvero quelle regole cardine che definiscono il rapporto giuridico in esame, desumibili dall'intero sistema normativo.
Il caso di specie e la decisione
Nel caso trattato, relativo a un'opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale (in funzione di giudice d'appello) aveva accolto il gravame entrando nel merito della valutazione della prova e del calcolo del debito (quantum), violando potenzialmente l'art. 115 c.p.c.
La Cassazione ha cassato la decisione, stabilendo che il giudice di merito non può limitarsi a rivalutare i fatti o la fondatezza del credito come in un normale appello. Il giudice del rinvio dovrà invece verificare rigorosamente se i motivi di gravame proposti rientravano nei limiti tassativi fissati dall'art. 339 c.p.c. In particolare, è onere dell'appellante indicare con precisione quali siano i "principi regolatori" che si assumono violati, poiché l'appello non può risolversi in una semplice richiesta di riesame del merito della causa







