Con l’ordinanza n. 30928 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la portata e i limiti dell'eccezione di inadempimento (ex art. 1460 c.c.) nel contratto di appalto, quando i vizi o le incompletezze riguardino solo una parte dell'opera.
Il limite della proporzionalità
Il principio cardine espresso dagli Ermellini riguarda la proporzionalità tra l'inadempimento dell'appaltatore e il rifiuto di pagamento del committente. La Corte stabilisce che l'eccezione di inadempimento non ha un effetto "bloccante" totale sul contratto se i vizi sono localizzati o parziali. In particolare:
L'eccezione opera solo nei limiti del corrispondente importo necessario a eliminare i vizi o a completare le opere mancanti.
Il committente non può legittimamente sospendere l'intero pagamento se il valore dei vizi è significativamente inferiore al prezzo totale dell'appalto.
Compensazione parziale e interessi di mora
L'ordinanza n. 30928/2025 delinea un preciso meccanismo contabile per il giudice:
Occorre determinare il credito dell'appaltatore per i lavori eseguiti.
Occorre quantificare il controcredito del committente per il risarcimento o la riduzione del prezzo dovuta ai vizi.
Effettuata la parziale compensazione, il committente resta obbligato a pagare il residuo per le parti di opera esenti da difetti.
Un punto di rilievo riguarda gli interessi di mora: poiché il debito per la parte di lavori conformi è esigibile, il committente che sospende l'intero pagamento cade in mora per la quota non coperta dall'eccezione di inadempimento, dovendo quindi corrispondere anche i relativi interessi.
Conclusioni della Corte
In definitiva, la Cassazione impedisce l'uso strumentale dell'eccezione di inadempimento. Il committente ha diritto a non pagare ciò che è "viziato", ma ha il dovere di pagare tempestivamente ciò che è stato "ben realizzato", evitando che contestazioni marginali diventino un pretesto per l'insolvenza totale








