Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22331. Qualsiasi struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'articolo 1374 c.c., due obblighi: il primo e' quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione; il secondo e' quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura. Ove un paziente ricoverato per disturbi mentali tenti il suicidio, riportando lesioni personali, la struttura sanitaria che l'aveva in cura risponde di tali lesioni, a prescindere dal carattere volontario od obbligatorio del trattamento sanitario praticato in concreto, non potendo quest'ultimo condizionare l'obbligo di sorveglianza da parte del medico e del personale sanitario

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 ottobre 2014, n. 22331 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...