Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento è equiparabile, quanto alle conseguenze, al ritorno dell’avviso di ricevimento privo delle prescritte annotazioni

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9642.

Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento è equiparabile, quanto alle conseguenze, al ritorno dell’avviso di ricevimento privo delle prescritte annotazioni: invero, sia nel caso in cui non torna l’avviso di ricevimento a colui che aveva chiesto la notificazione a mezzo posta, sia nel caso in cui l’avviso di ricevimento torna, ma privo delle prescritte indicazioni, il notificante si trova nella impossibilità di produrre l’avviso in giudizio, ma ha facoltà di ricevere senza spese il duplicato.

Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9642
Data udienza 31 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25449/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’Area Legale Territoriale Centro di (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6049/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. Nel 2010 il sig. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) convenivano davanti al Giudice di Pace di Roma la societa’ (OMISSIS) spa.
Il sig. (OMISSIS) – premesso in fatto che: aveva notificato con raccomandata 28/1/2010 a (OMISSIS), con le cure dell’avv. (OMISSIS), un atto di precetto per Euro 678,38; il relativo avviso di ricevimento risultava privo di data e firma dell’addetto al recapito della raccomandata – chiedeva la condanna della societa’ convenuta al risarcimento di Euro 5,60 a titolo di danno patrimoniale.
L’avv. (OMISSIS), invece, chiedeva la condanna della societa’ convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da stress, da stabilirsi in via equitativa.
Si costituivano in giudizio le (OMISSIS), contestando in fatto e in diritto le domande avversarie, delle quali chiedevano il rigetto con vittoria delle spese processuali.
2. Il Giudice di pace di Roma con sentenza 13275/2013 rigettava la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della societa’ convenuta.
Il sig. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) proponevano appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, chiedendo nel merito di accertare e dichiarare la responsabilita’ delle (OMISSIS) spa e, per l’effetto, condannare quest’ultima al risarcimento di Euro 5,60 a titolo di danno patrimoniale.
Si costituivano le Poste, ribadendo l’eccezione preliminare e le contestazioni di merito svolte nel giudizio di primo grado.
3. Il Tribunale di Roma, con la impugnata sentenza, respingeva l’appello condannando gli appellanti alla rifusione delle spese processuali relative al grado.
4. Il sig. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) proponevano ricorso avverso la sentenza del Giudice di appello, articolando 6 motivi di doglianza.
Si costituivano le Poste che resistevano con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Si premette che il Giudice di appello:
– ha respinto l’appello del sig. (OMISSIS), argomentando sul fatto che: a) la L. n. 890 del 1982, articolo 6, nell’ambito della disciplina della spedizione degli atti giudiziari a mezzo posta, prevede che lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non da’ diritto ad alcuna indennita’ e disciplina compiutamente il caso, anche relativamente alle restituzioni; b) lo smarrimento dell’avviso di ricevimento e’ equiparabile, quanto alle conseguenze, al ritorno dell’avviso di ricevimento privo delle prescritte annotazioni: invero, sia nel caso in cui non torna l’avviso di ricevimento a colui che aveva chiesto la notificazione a mezzo posta, sia nel caso in cui l’avviso di ricevimento torna, ma privo delle prescritte indicazioni, il notificante si trova nella impossibilita’ di produrre l’avviso in giudizio, ma ha facolta’ di ricevere senza spese il duplicato (compilato dalle stesse (OMISSIS) sulla base delle risultanze dei registri in suo possesso e, quindi, munito delle indicazioni relative all’attivita’ di notificazione previste dalla L. n. 890 del 1982, articolo 7); c) nel caso di specie il (OMISSIS) aveva il diritto di ottenere un avviso di ricevimento relativo alla notificazione richiesta, ma tale diritto, in forza della speciale normativa relativa al servizio da lui liberamente scelto, poteva trovare soddisfazione soltanto mediante la richiesta di rilascio gratuito di duplicato (in concreto non presentata);
– ha respinto l’appello dell’avv. (OMISSIS), sulla base del rilievo che nelle conclusioni dell’atto di appello non era stata dallo stesso riproposta la domanda relativa al preteso danno dallo stesso subito.
3.1 ricorrenti censurano la impugnata sentenza, in relazione all’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5:
– per violazione o falsa applicazione dell’articolo 346 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di appello ha ritenuto non riproposta nel secondo grado la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno, patrimoniale e non, da stress, formulata in primo grado dall’avv. (OMISSIS);
– per violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui all’articolo 359 c.p.c., e articolo 183 c.p.c., comma 6, nella parte in cui il Giudice di appello ha assegnato alle parti i termini di cui all’articolo 183 c.p.c.;
– per violazione della L. n. 890 del 2012, e dell’articolo 2049 c.c., nonche’ per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, nella parte in cui il Giudice di appello ha equiparato la riconsegna in bianco dell’avviso di ricevimento allo smarrimento dello stesso;
– per violazione dell’articolo 2059 c.c., nonche’ per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, nella parte in cui il Giudice di appello, ritenendo non riproposta la relativa domanda in appello, nulla ha riconosciuto all’avv. (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da stress;
– per violazione del combinato disposto di cui all’articolo 244 c.p.c. e ss., e articolo 2697 c.c., nella parte in cui il Giudice di appello ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice di Pace aveva ritenuto non ammissibili i mezzi istruttori, richiesti da essi attori, difettando la specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi della somma richiesta e non comprovando i documenti prodotti il diritto a percepire il credito azionato;
– per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 92 e 96 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di appello non ha ritenuto sussistere giusti motivi per addivenire ad una integrale compensazione delle spese, mentre ha ritenuto sussistenti i presupposti per una pronuncia di condanna ai sensi dell’articolo 96 u.c..
4. I motivi sono tutti inammissibili:
– il primo, in quanto – nonostante i riferimenti contenuti nell’atto di appello, nelle memorie ex articolo 183 e nella comparsa conclusionale – la domanda di condanna del risarcimento del danno non patrimoniale da stress non risulta riproposta nelle conclusioni dell’atto di appello (peraltro non riportate in ricorso, come pur sarebbe stato necessario ai fini dell’autosufficienza dello stesso);
– il secondo, in quanto i ricorrenti, da un lato, avrebbero dovuto eccepire l’erronea concessione dei termini alla prima occasione utile, circostanza che non risulta, mentre risulta che i ricorrenti si sono avvalsi dei termini concessi per il deposito di memorie;
– il terzo, in quanto il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto equiparabile la fattispecie del mancato ritorno dell’avviso alla fattispecie del ritorno dell’avviso di ricevimento privo delle prescritte annotazioni e quindi ha correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di specie la L. n. 890 del 1982, articolo 6, al caso di specie; e, d’altra parte, in caso di richiesta di duplicato (e di presentazione della ricevuta di spedizione), i ricorrenti avrebbero potuto chiedere alle (OMISSIS) di integrare i dati mancanti sulla base delle risultanze del registro mod. 28 (che per legge viene conservato per tre anni presso l’Ufficio Postale competente per il recapito);
– il quarto, in quanto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da stress, si e’ formato il giudicato; e, d’altra parte, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimita’, non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti piu’ disparati della vita quotidiana, che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato tutela la giustizia di prossimita’;
– il quinto, in quanto entrambi i giudici di merito – con motivazione in fatto, insindacabile in sede di legittimita’ – hanno ritenuto che nell’originario atto di citazione non erano stati specificatamente allegati e provati i fatti costitutivi della somma richiesta ed i documenti prodotti non comprovavano il diritto a percepire il preteso credito;
– il sesto, in quanto la condanna di spese consegue al generale principio per cui le spese seguono la soccombenza; e, d’altra parte, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ dell’articolo 96 c.p.c., u.c., appartiene del giudice di merito (e, in quanto tale, e’ sottratta al sindacato di questa Corte, sempre che sia motivato, come per l’appunto nel caso di specie nel quale e’ stato giustificato implicitamente in considerazione del fatto che i ricorrenti avrebbero potuto evitare il giudizio, chiedendo alle (OMISSIS) il rilascio di duplicato, in ipotesi, anche integrato con i dati mancanti) e la domanda di risarcimento danni non patrimoniale non era stata riproposta dall’avv. (OMISSIS).
5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Alla declaratoria di inammissibilita’, ricorrendone i presupposti di legge, consegue altresi’ la condanna dei ricorrenti al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, spese che liquida in Euro 900, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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