Ai fini della sussistenza dell’attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 settembre 2018, n. 40175.

La massima estrapolata:

Ai fini della sussistenza dell’attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un’evidente sproporzione: ove si verifichi una tale evenienza, invero, il fatto provocatorio diventa una mera occasione della reazione, la quale, in effetti, trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell’agente.

Sentenza 7 settembre 2018, n. 40175

Data udienza 2 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. conclude per l’inannmissibilita’.
udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS), riconosciuto responsabile dal Tribunale di Lecco con sentenza del 1 marzo 2017, resa all’esito del giudizio abbreviato, del delitto di cui all’articolo 582 c.p. e articolo 583 c.p., comma 1, e articolo 612 c.p. e, per l’effetto, condannato alla pena di giustizia, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, in data 22 settembre 2017, che ha confermato la pronuncia di primo grado.
2. L’impugnativa, sottoscritta dal difensore, e’ affidata a tre motivi, che denunciano:
2.1. il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2;
2.2. il vizio di violazione di legge, in relazione agli articoli 43 e 133 c.p., e il vizio di motivazione, rilevandosi una contraddizione tra il dolo d’impeto che avrebbe animato l’agire del ricorrente e la particolare intensita’ dell’elemento soggettivo del reato, valorizzata per irrogare un trattamento sanzionatorio connotato da particolare severita’;
2.3. il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 530 c.p.p., comma 2, e il vizio di motivazione, ravvisabili nei passaggi della decisione in cui si era dato atto che fosse stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del delitto di minaccia, ancorche’ le testimonianze raccolte sul fatto posto a fondamento della contestazione non potessero dirsi foriere di una inequivoca rappresentazione di esso.
3. Con memoria in data 18 aprile 2018 il difensore di fiducia del ricorrente, Avv. (OMISSIS), ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
3. Il ricorso e’ inammissibile.
3.1. La dichiarazione di rinuncia, siccome presentata dal difensore di fiducia del ricorrente non munito di procura speciale, e’ inefficace. In tal senso depone l’incontrastata linea ermeneutica di questa Corte, a mente della quale: “E’ inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volonta’ dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014 – dep. 05/02/2015, Preiti e altro, Rv. 262276).
3.2. Tanto premesso, deve darsi atto che le ragioni di impugnazione articolate con il primo e il terzo motivo attengono a censure diverse da quelle consentite nel giudizio di legittimita’ (articolo 606 c.p.p., comma 3), risolvendosi in doglianze eminentemente in fatto, riservate al merito della decisione. Al riguardo va evidenziato che non possono trovare spazio i rilievi relativi alla valutazione probatoria concernente la ricostruzione dei fatti e all’attendibilita’ delle testimonianze, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad una rivalutazione del merito della regiudicanda, preclusa in questa sede; infatti, pur essendo formalmente riferiti a vizi riconducibili alla categoria del difetto di motivazione, secondo le cadenze di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), sono in realta’ diretti a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sulle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 – dep. 23/02/1996, Fachini e altri, Rv. 203767). Donde, poiche’ le censure sviluppate in ricorso non si riferiscono al rapporto tra la motivazione e la decisione, ma al rapporto tra la prova e la decisione, sono come tali destinate all’irricevibilita’.
3.3. Nondimeno va rilevato come la doglianza che attinge il riferimento alla sproporzione dell’azione dell’imputato rispetto al gesto asseritamente aggressivo posto in essere dal (OMISSIS), ritenuto dal ricorrente del tutto incongruo ai fini dell’esclusione della circostanza aggravante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2, sia manifestamente infondata, atteso che il convincimento espresso sul punto dalla Corte di appello corrisponde al pacifico insegnamento impartito da questa cattedra nomofilattica, secondo il quale: “Al fine della sussistenza dell’attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, e’ comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravita’ del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un’evidente sproporzione” (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M C, Rv. 271799): ove si verifichi una tale evenienza, invero, il fatto provocatorio diventa una mera occasione della reazione, la quale, in effetti, trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalita’ dell’agente (Sez. 1, n. 7486 del 07/08/1984, Valenti, Rv. 165718).
3.4. Le censure volte a contrastare l’eccessivita’ del trattamento sanzionatorio in relazione all’intensita’ del dolo sono del tutto aspecifiche, perche’ non tengono conto degli elementi di fatto – oggettivi e soggettivi – complessivamente considerati dai giudici di merito nella dosimetria della pena concretamente irrogata. Va, peraltro, sottolineato che le stesse sono pure manifestamente infondate, perche’ non tengono conto del consolidato principio di diritto secondo cui: “La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione” (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142): abusi ed illogicita’ che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale ha ben evidenziato, invece, la furia incontrollata dell’imputato nel realizzare l’azione criminosa di cui e’ stato riconosciuto responsabile e lo stato di prostrazione della persona offesa, in balia del proprio aggressore.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

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