Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quando espressamente previsto in attuazione della direttiva 90/314/CEE costituisce uno dei casi previsti dalla legge nei quali il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile

Corte di Cassazione, Sezione terza civile, Sentenza 6 luglio 2018, n. 17724.

La massima estrapolata:

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quando espressamente previsto in attuazione della direttiva 90/314/CEE costituisce uno dei casi previsti dalla legge nei quali il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.

Sentenza 6 luglio 2018, n. 17724

Data udienza 5 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12772-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 21342/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) evocarono in giudizio dinanzi al giudice di pace di Bologna il tour operator (OMISSIS) srl e, deducendo di aver acquistato presso una locale agenzia di viaggi un pacchetto vacanze predisposto dalla societa’, chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del bagaglio ed alla forzata anticipazione della partenza.
2. Il giudice di pace accolse parzialmente la domanda; il Tribunale di Bologna respinse l’appello principale degli odierni ricorrenti ed accolse l’appello incidentale della societa’ per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza i (OMISSIS) – (OMISSIS) affidandosi a due motivi, illustrati anche con memoria ex articolo 378 c.p.c.. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) Srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, nonche’ del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, del Decreto Legislativo n. 111 del 1995 e della L. n. 1084 del 1977 che aveva ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1970 relativa al contratto di viaggio; con il secondo motivo, ex articolo 350 c.p.c., n. 5, censurano inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, consistente nella negativa ripercussione del mancato reperimento del bagaglio sulla seconda parte del periodo di vacanza che era stato parzialmente pregiudicato.
2. I motivi devono essere congiuntamente esaminati e sono entrambi fondati.
Si osserva preliminarmente che la materia dei pacchetti turistici era specificamente regolamentata, all’epoca dei fatti (contratto stipulato per il periodo 6-13 Agosto 2005), dal Decreto Legislativo n. 111 del 1995 attuativo della Direttiva 90/314/CEE, poi abrogato dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005 entrato in vigore il 23.10.2005.
La L. n. 1084 del 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di Bruxelles del 23.4.1970, richiamata dal Tribunale di Bologna in motivazione, disciplina il “contratto di viaggio” ed il Decreto Legislativo n. 111 del 1995 che, pure, ad essa si riferisce (v. articoli 15 e 16) deve ritenersi prevalente, in termini di specialita’, per il caso in esame.
Infatti la normativa con esso introdotta ha regolamentato proprio il crescente fenomeno del “viaggio vacanza tutto compreso”, connotato da “finalita’ turistica” (o “scopo di piacere”) che “non e’ un motivo irrilevante ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso e’ funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, percio’, l’essenzialita’ di tutte le attivita’ e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero” (cfr. Cass. 16315/2007).
L’oggetto della controversia, dunque, – circoscritto alla domanda di risarcimento del danno complessivamente subito dai ricorrenti, acquirenti di un pacchetto vacanza organizzato dalla (OMISSIS) Spa, in ragione del ritardo con il quale venne loro recapitato il bagaglio dal vettore aereo di cui la societa’ si era avvalsa – deve essere ricondotto, per cio’ che interessa in questa sede, all’applicazione del Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14, comma 2 che prevede, per il mancato esatto adempimento della complessiva prestazione acquistata, che “l’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e’ comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
Al riguardo, questa Corte ha affermato, proprio in un caso analogo a quella in esame, che “l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), e’ tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilita’ sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.” (cfr. Cass. 5531/2008); ed e’ stato altresi’ chiarito, sempre in occasione dell’inadempimento di altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita che “sia il venditore che l’organizzatore di viaggi “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtu’ della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore.” (cfr. Cass. 22619/2012; e, gia’ in precedenza, Cass. 25369/2009).
Per completezza, vale la pena precisare che l’esonero di responsabilita’ previsto dal Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 17, comma 1 non e’ applicabile ai casi in cui l’inadempimento foriero di danni provenga da altri prestatori di servizi coinvolti nell’organizzazione, in quanto la norma e’ letteralmente riferita soltanto alle ipotesi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 (con esclusione, dunque, dell’articolo 14) ed al “fatto di un terzo”, tale dovendosi considerare un soggetto del tutto estraneo alla “costruzione” del pacchetto turistico.
3. Il Tribunale di Bologna, riferendosi soltanto alla normativa riguardante il contratto di viaggio (v. pag. 9 della sentenza) e non tenendo conto della disciplina vigente nella specifica materia, ha escluso ogni responsabilita’ dell’organizzatore/venditore, ritenendo che la diligenza ravvisata nella sua condotta lo esentasse dall’ obbligo risarcitorio dedotto: in tal modo, da una parte e’ stata del tutto ignorata la disciplina specifica del Decreto Legislativo n. 111 del 1995, e dall’altra non e’ stata affatto valutata la gravita’ e tollerabilita’ dell’inadempimento e delle conseguenze che da cio’ derivarono ai ricorrenti, anche in relazione alla causa (“scopo di piacere”) del contratto stipulato (cfr. Cass. 7256/2012; Cass. 14662/2015).
4. E, al riguardo, anche il secondo motivo – con il quale la sentenza viene censurata ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – deve ritenersi fondato, non risultando affatto esaminato il disagio e la ripercussione negativa che la perdita del bagaglio, ritrovato soltanto dopo circa 15 giorni da quando doveva essere riconsegnato, ebbe sulla prosecuzione del periodo di vacanza che i ricorrenti avevano organizzato in altra localita’.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Bologna in persona di diverso giudice che provvedera’ ad un nuovo esame della controversia sulla base dei seguenti principi di diritto:” l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore delDecreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), e’ tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilita’ sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi”.
“Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’articolo 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale e’ risarcibile. Spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti”.
Il Tribunale provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in persona diverso giudice, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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