La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art.2087 c.c.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 5 luglio 2018, n. 17668

La massima estrapolata:

La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art.2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratori.

Sentenza 5 luglio 2018, n. 17668

Data udienza 13 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28522/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) (TEL (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 787/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2011 R.G.N. 1101/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) – dipendente di (OMISSIS) S.p.A. dal 1992 con la qualifica di Operatore di Esercizio, addetta al Centro di Meccanizzazione Primaria di (OMISSIS) ed inquadrata al 4 livello dell’Area Operativa – aveva proposto ricorso, nei confronti della societa’ datrice di lavoro, lamentando di avere subito una serie di infortuni sul lavoro connessi all’attivita’ che svolgeva alle dipendenze di quest’ultima e chiedendo che, previo accertamento della responsabilita’ per violazione degli articoli 2087 e 2043 c.c., e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 49, (OMISSIS) S.p.A. fosse condannata al risarcimento dei danni, biologico e morale, subiti dalla lavoratrice, oltre accessori di legge.
Il Tribunale di Bologna, accogliendo parzialmente il ricorso, condannava la societa’ al risarcimento dei danni in favore della (OMISSIS), liquidati complessivamente in Euro 17.432,42, di cui Euro 3.000,00 per danno morale, oltre accessori come per legge. La Corte territoriale della stessa sede, con sentenza depositata il 3.11.2011, in parziale accoglimento del gravame interposto da (OMISSIS) S.p.A., respingeva la domanda di risarcimento del danno morale, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. Per la cassazione della sentenza ricorre la societa’ articolando due motivi cui resiste (OMISSIS) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2087 c.c., ed in particolare, si lamenta che i giudici di merito avrebbero riconosciuto la responsabilita’ della societa’ datrice di lavoro per gli infortuni occorsi alla dipendente erroneamente ritenendo provata la circostanza che quest’ultima avrebbe svolto mansioni per le quali era stata esonerata, nonche’ il nesso causale tra l’infermita’ denunciata e l’attivita’ svolta.
2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 166 c.p.c., e si lamenta che (OMISSIS) S.p.A. sia stata ritenuta l’unica responsabile degli infortuni occorsi alla lavoratrice, per un errore nella valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, i quali avrebbero irragionevolmente fondato il proprio convincimento su circostanze genericamente dedotte dai testimoni “di per se’ inidonee a supportare il percorso logico giuridico” che ha condotto alla decisione.
3. Il primo motivo non e’ fondato.
Invero, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimita’ (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 13956/2012; 17092/2012; 18626/2013; 22710/2015) la responsabilita’ dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrita’ fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’articolo 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarita’ del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrita’ psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 6377/2003; 16645/2003). Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attivita’ lavorativa pericolosa per la salute, come nella fattispecie, a causa della necessita’ di movimentare manualmente carichi di 30/40 Kg per volta, la responsabilita’ del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell’articolo 2087 c.c., non configura una ipotesi di responsabilita’ oggettiva e tuttavia non e’ circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrita’ psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realta’ aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (cfr. Cass. n. 15156/11).
Al riguardo, e’ altresi’ da sottolineare che la dottrina e la giurisprudenza piu’ attente hanno sottolineato come le disposizioni della Carta costituzionale abbiano segnato anche nella materia giuslavoristica un momento di rottura rispetto al sistema precedente “ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato”, in considerazione del fatto che l’attivita’ produttiva anch’essa oggetto di tutela costituzionale, poiche’ attiene all’iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (articolo 41, primo comma, Cost.) – e’ subordinata, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla utilita’ sociale che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettivita’, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di liberta’ e dignita’. Da cio’ consegue che la concezione “patrimonialistica” dell’individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignita’, sicurezza e salute – anche nel luogo nel quale si svolge la propria attivita’ lavorativa -; momenti tutti che “costituiscono il centro di gravita’ del sistema”, ponendosi come valori apicali dell’ordinamento, anche in considerazione del fatto che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza al fine di tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l’articolo 32 Cost., che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell’individuo, nonche’ le diposizioni antinfortunistiche, fra le quali quelle contenute nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994, – attuativo, come e’ noto, di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nello svolgimento dell’attivita’ lavorativa – ed altresi’ l’articolo2087 c.c., che, imponendo la tutela del’integrita’ psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede un obbligo, da parte di quest’ultimo, che non si esaurisce “nell’adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico”, ma attiene anche e soprattutto – alla predisposizione “di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrita’ nell’ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilita’ di concretizzazione del conseguente rischio”. Tale interpretazione estensiva della citata norma del codice civile si giustifica alla stregua dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (cfr., gia’ da epoca risalente, Cass. nn. 7768/1995; 8422/1997), sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute – articolo 32 Cost. -, sia per il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio – articoli 1175 e 1375 c.c., disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole generali (Generalklauseln) – cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, “pur se nell’ambito della generica responsabilita’ extracontrattuale”, ex articolo 2043 c.c., in tema di neminem laedere (al riguardo, questa Suprema Corte ha messo, altresi’, in evidenza, gia’ da epoca non recente, che, in conseguenza del fatto che la violazione del dovere del neminem laedere puo’ consistere anche in un comportamento omissivo e che l’obbligo giuridico di impedire l’evento puo’ discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attivita’, a tutela di un diritto altrui, e’ da considerare responsabile il soggetto che, pur consapevole del pericolo cui e’ esposto l’altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l’evento dannoso).
Fatte tali premesse, deve osservarsi che, nel caso di specie, l’onere della prova gravava sul datore di lavoro che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) derivato alla (OMISSIS), attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, di cui rettamente la Corte di merito ha ravvisato la violazione, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra gli infortuni occorsi alla lavoratrice e l’attivita’ svolta dalla stessa, adibita alla movimentazione manuale di materiali pesanti, nonostante il Collegio medico avesse posto limitazioni precise, in considerazione dello stato di salute della stessa. Per la qual cosa, era altamente probabile, come ben evidenziato dai giudici di seconda istanza, che si verificassero gli eventi dannosi di cui si tratta.
E’ pertanto condivisibile la conclusione cui i medesimi sono giunti, dopo avere messo in evidenza la mancanza della prova liberatoria da parte della societa’ datrice di lavoro, trattandosi di responsabilita’ contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrita’ psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro.
4. Il secondo motivo e’ inammissibile.
E’, innanzitutto, da osservare che la dedotta violazione dell’articolo 166 del codice di rito e’ del tutto inconferente, poiche’ attiene alla “costituzione del convenuto”.
In ordine, poi, alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa e’ attivita’ istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruita’ della motivazione del relativo apprezzamento, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimita’, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisivita’ che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (v., tra le molte, Cass. n. 6023/2009). Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle dichiarazioni rese dai testi, senza che le stesse siano state trascritte, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi che avrebbero, secondo la prospettazione della parte ricorrente, erroneamente condotto alla decisione oggetto del giudizio di legittimita’ (cfr., tra le altre, Cass. n. 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).
5. Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato.
6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

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