Il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente che abbia ripetutamente manomesso il registro delle presenze al fine di occultare le proprie assenze ingiustificate dal lavoro è illegittimo quando, per accertare questa circostanza, il datore di lavoro abbia fatto ricorso ai servizi di un investigatore privato

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 4 settembre 2018, n. 21621.

La massima estrapolata:

Il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente che abbia ripetutamente manomesso il registro delle presenze al fine di occultare le proprie assenze ingiustificate dal lavoro è illegittimo quando, per accertare questa circostanza, il datore di lavoro abbia fatto ricorso ai servizi di un investigatore privato. E questo perché, affinché il ricorso a soggetti esterni all’organizzazione aziendale per vigilare sull’operato di un proprio dipendente sia legittimo, è necessario che l’attività investigativa disposta dal datore di lavoro abbia ad oggetto l’accertamento di condotte illecite diverse dal solo adempimento della prestazione. Lo Statuto dei Lavoratori, infatti, riserva quest’ultimo tipo di controllo proprio al datore di lavoro e alla propria organizzazione gerarchica, non consentendo che venga invece affidato a soggetti terzi alla struttura aziendale.

Sentenza 4 settembre 2018, n. 21621

Data udienza 6 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16963-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8893/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata l’11/01/2016; r.g. n. 2877/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 8893/2015, depositata l’11 gennaio 2016, la Corte di appello di Napoli confermava ia sentenza ai primo grado, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda di (OMISSIS) volta alla dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento per giusta causa allo stesso intimato da (OMISSIS) S.p.A. il 23 febbraio 2012 per avere il dipendente nello svolgimento delle mansioni di addetto al sistema di rilevazione delle presenze in servizio, fatto fittiziamente figurare la propria sul posto di lavoro in diverse giornate dei mesi di novembre e dicembre (OMISSIS), secondo quanto emerso in sede di controlli effettuati dalla datrice di lavoro a mezzo di un’agenzia investigativa.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con cinque motivi, cui la societa’ ha resistito con controricorso, assistito da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 per avere il giudice di appello omesso l’esame di un fatto decisivo, individuato nella circostanza che il sistema di rilevazione tramite badge delle presenze del personale amministrativo era stato introdotto in azienda soltanto a partire dal 20/1/2012 e, pertanto, da una data successiva ai fatti oggetto di contestazione disciplinare (novembre/dicembre (OMISSIS)).
2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 210, 420 e 437 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2697 c.c., per avere il giudice di appello erroneamente ritenute incontestate circostanze dirimenti, quali la possibilita’ e l’obbligo del lavoratore di segnalare il proprio orario di entrata o uscita in ufficio, e per avere comunque omesso di compiere al riguardo i necessari accertamenti, dando ingresso alle prove richieste.
3. Con il terzo motivo viene dedotta la nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare che ogni scostamento dall’orario di lavoro, da parte del ricorrente, era conosciuto e autorizzato dal suo superiore gerarchico.
4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. per avere il giudice di appello contraddittoriamente prima individuato nella condotta del ricorrente un inadempimento contrattuale e poi qualificato lo stesso quale illecito aquiliano.
5. Con il quinto viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e della L. n. 300 del 1970, articoli 2 e 3 per avere la Corte di appello ritenuto legittimo il ricorso ad una agenzia investigativa, sebbene l’accertamento in tal modo compiuto dal datore di lavoro, riguardando il mancato rispetto dell’orario di lavoro o lo scostamento dallo stesso (e cioe’ non un illecito aquiliano ma un inadempimento contrattuale), tosse consistito in una vera e propria vigilanza sull’attivita’ lavorativa dei ricorrente.
6. Il primo motivo risulta inammissibile, in virtu’ di quanto stabilito dall’articolo 348 ter c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis in presenza di giudizio di appello introdotto con ricorso depositato in epoca successiva all’11 settembre 2012, data di entrata in vigore della disposizione.
7. D’altra parte, il ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilita’ del motivo, non ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conformi Cass. n. 19001/2016 e Cass. n. 26774/2016).
8. Ne’ tale onere puo’ dirsi adempiuto con la sola asserzione (di cui ai ricorso, p. 11), per la quale “la sentenza di appello non contiene una sostanziale conferma della motivazione in fatto in primo grado, ma solo una conferma meramente formale, come tale non preclusiva”, differenziandosi tale pronuncia “per il percorso logico-giuridico seguito e diverso da quello del giudice di primo grado”, in quale tale asserzione non pone a confronto le motivazioni delle due sentenze di merito, ma si limita ad un giudizio di sintesi del tutto indimostrato.
9. Inammissibile risulta anche il quarto motivo, affidandosi il ricorrente ad affermazioni di contenuto generale e ad una generica denuncia di “evidenza” della contraddittorieta’ e della illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata.
10. E’ invece fondato e deve essere accolto il quinto motivo di ricorso.
11. Con riferimento alla portata della L. n. 300 del 1970, articoli 2 e 3, i quali delimitano, a tutela della liberta’ e dignita’ del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioe’ per scopi di tutela del patrimonio aziendale (articolo 2) e di vigilanza dell’attivita’ lavorativa (articolo 3), si deve premettere che essi non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, ne’, rispettivamente, di controllare l’adempimento celie prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.
12. Tuttavia, cio’ non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, ne’ l’adempimento, ne’ l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, l’inadempimento essendo anch’esso riconducibile, come l’adempimento, all’attivita’ lavorativa, che e’ sottratta alla suddetta vigilanza, ma debba limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 9167/2003).
13. Tale fermo principio e’ stato costantemente ribadito (ancora di recente da Cass. n. 15094/2018), sottolineandosi in particolare come le agenzie di investigazione, per operare lecitamente, non debbano sconfinare nella vigilanza dell’attivita’ lavorativa vera e propria, riservata, dalla L. n. 300 del 1970, articolo 3, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori; di conseguenza resta giustificato l’intervento in questione solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.
14. L’impugnata sentenza n. 8893/2015 della Corte di appello di Napoli, la quale ha ritenuto legittimo il ricorso da parte della societa’ datrice di lavoro ad un’agenzia investigativa, in una fattispecie di “sistematico allontanamento” del dipendente “dal luogo di lavoro, in assenza di qualsiasi comunicazione” (cfr. sentenza impugnata, p. 5), deve conseguentemente essere cassata, in relazione al motivo accolto, assorbiti il secondo e il terzo, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, che provvedera’ a fare applicazione del richiamato principio di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo e il quarto e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

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