Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 4 settembre 2018, n. 21597.
La massima estrapolata:
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie inerenti rapporti di concessione di beni pubblici che vertano esclusivamente sulla sussistenza e l’entità dei canoni di concessione o sulla verifica dell’ammontare di un controcredito vantato in compensazione. Difatti il legislatore ha stabilito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per ogni questione relativa ad atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ad eccezione di quelle che riguardano indennità, canoni o altri corrispettivi che rimangono soggette al generale regime di riparto della giurisdizione per il quale ricadono nella giurisdizione ordinaria le controversie che hanno ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e in quella amministrativa le controversie che coinvolgano l’esercizio dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione.
Sentenza 4 settembre 2018, n. 21597
Data udienza 10 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente di Sez.
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18032/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TERNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/01/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perche’ tardiva, l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. contro l’ingiunzione con la quale il Comune di Terni le aveva intimato il pagamento dei canoni di concessione d’uso del locale stadio comunale, ha ritenuto l’opposizione ammissibile ma, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato del Comune, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere la causa.
Il giudice d’appello – rilevato che la societa’ non aveva contestato la sussistenza e l’ammontare del credito vantato dal Comune, ma ne aveva eccepito la compensazione col proprio controcredito derivante dai lavori di adeguamento dell’impianto – ha affermato che la controversia, in quanto nascente dalla concessione, rientrava fra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 134 del 2010, articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, applicabile ratione temporis.
La sentenza, pubblicata il 14.1.016, e’ stata impugnata da (OMISSIS) s.p.a. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Comune di Terni ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) deduce che, poiche’ con l’opposizione essa si era limitata a richiedere l’accertamento della sussistenza e dell’ammontare del controcredito vantato a rimborso dei costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori, la giurisdizione spettava al G.O. ai sensi dell’articolo 133 cit., comma 1, lettera b).
2. Il motivo e’ fondato.
2.1. Trova applicazione, ratione temporis, l’articolo 133, comma 1, lettera b) del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che (al pari del previgente della L. n. 1034 del 1971, articolo 5, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, articolo 7), nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fa espressamente salve quelle aventi ad oggetto “indennita’, canoni o altri corrispettivi”.
Queste ultime (per le quali non e’ comunque configurabile la giurisdizione esclusiva del G.O.) restano soggette al regime generale di riparto della giurisdizione: ricadono percio’ in quella ordinaria ogni qualvolta abbiano ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, nascenti dal rapporto concessorio, ed in quella del giudice amministrativo qualora coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni, delle indennita’ o degli altri corrispettivi.
Nel caso di specie si controverte del credito vantato dal Comune di Terni nei confronti di (OMISSIS) per canoni di locazione pattuiti in corrispettivo della concessione d’uso dello stadio comunale, nonche’ del maggior credito, opposto in compensazione, che la societa’ assume di aver maturato a rimborso delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell’impianto.
Entrambi i crediti trovano titolo nella convenzione stipulata fra le parti che, oltre a stabilire l’ammontare mensile dei canoni concessori, ha demandato alla concessionaria di provvedere a propria cura ai lavori necessari ad adeguare lo stadio ai nuovi criteri di sicurezza richiesti dalla legge, ponendo a carico della societa’ anche le relative spese sino al limite di 250.000 Euro ed onerando il Comune del rimborso di quelle in esubero.
Mentre (OMISSIS) ha riconosciuto la sussistenza del credito ingiunto, il Comune ha contestato di essere a sua volta debitore della societa’, rilevando che non v’e’ prova ne’ degli interventi, ne’ dei pagamenti opposti in compensazione, ne’ della loro correlazione con gli impegni assunti da (OMISSIS) nella convenzione.
Non e’ invece in discussione che la convenzione contenga una clausola con la quale il Comune si e’ obbligato a rimborsare alla concessionaria le spese sostenute per i lavori di adeguamento, se superiori al limite forfetariamente stabilito, ed e’ altresi’ pacifico che i canoni richiesti siano quelli convenzionalmente pattuiti.
La controversia non involge, dunque, la validita’ degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione ne’ pone alcuna questione relativa all’esercizio di poteri autoritativi dell’ente in ordine alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso.
L’unica questione dibattuta nel merito fra le parti attiene all’an ed al quantum del credito restitutorio di (OMISSIS) che, siccome fondato sulla predetta clausola, si configura quale diritto soggettivo perfetto.
Il relativo accertamento spetta pertanto alla giurisdizione del G.O..
All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per l’esame del merito, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del G.O.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.A. Perugia in diversa composizione anche per le spese.
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