Il termine di prescrizione dell’azione di richiesta dell’indennità spettante al terzo proprietario danneggiato dall’esecuzione di un’opera pubblica decorre dal momento in cui quest’ultimo ha piena conoscenza del pregiudizio indennizzabile

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 4 settembre 2018, n. 21596.

La massima estrapolata:

Il termine di prescrizione dell’azione di richiesta dell’indennità spettante al terzo proprietario danneggiato dall’esecuzione di un’opera pubblica decorre dal momento in cui quest’ultimo ha piena conoscenza del pregiudizio indennizzabile. Pertanto la data di redazione del verbale di constatazione di avvenuta ultimazione dei lavori può essere considerata idonea alla decorrenza della prescrizione, poiché a tale data l’opera pubblica è già completata nei suoi tratti essenziali e di conseguenza i proprietari sono posti nella condizione di verificare il carattere permanente del pregiudizio.

Sentenza 4 settembre 2018, n. 21596

Data udienza 10 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente di Sez.

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10433/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
COMUNE DI NAPOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4142/2015 della GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI presso la CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/10/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Presidente Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), proprietari di un appartamento deprezzatosi a seguito della realizzazione del nuovo asse viario di collegamento (OMISSIS), con citazione notificata nel settembre del 2014, convenne in giudizio dinanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (di seguito GSE), istituita presso la Corte d’appello di Napoli, (OMISSIS) s.r.l., concessionaria dei lavori, ed il Comune di Napoli, per sentirli condannare al pagamento delle indennita’ di cui alla L. n. 2359 del 1865, articolo 46.
2. Il giudice speciale, affermata la propria giurisdizione e ritenuta passivamente legittimata all’azione la sola societa’ concessionaria, ha accolto l’eccezione di prescrizione da questa sollevata, ed ha pertanto rigettato la domanda, rilevando che l’asservimento di fatto dell’immobile all’opera pubblica non poteva farsi coincidere ne’ con l’inizio ne’ con l’ultimazione dei lavori, ma andava collocato in un momento intermedio, nella specie individuato alla data del 24.6.02, in cui era stato redatto il verbale di constatazione di avvenuta ultimazione del 1 e del 2 lotto, atteso che a tale data il tratto di strada realizzato aveva ormai assunto i suoi connotati minimi definitivi e poteva essere percorso, nonostante la mancanza delle opere accessorie necessarie a consentirne l’apertura al traffico.
3. La sentenza, pubblicata il 23.10.015, e’ stata impugnata da (OMISSIS), (OMISSIS), con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale per due motivi.
Il Comune di Napoli non ha svolto attivita’ difensiva.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione degli articoli 1934, 1935 c.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, (OMISSIS), (OMISSIS), contesta che il termine di decorrenza della prescrizione del suo diritto al pagamento dell’indennita’ potesse farsi risalire alla data di redazione del verbale di constatazione di avvenuta ultimazione dei lavori del 1 e del 2 lotto, che costituiva documento privo di rilevanza esterna, avente mero valore ricognitivo dell’esecuzione delle opere appaltate fra Ente pubblico e stazione appaltante. Sostiene, in contrario, che, in materia di indennita’ spettanti al terzo proprietario danneggiato dall’esecuzione di un’opera pubblica, questa Corte ha piu’ volte affermato che l’inizio del termine prescrizionale va individuato nella data del collaudo, e quindi ben oltre il completamento e la messa in funzione dell’opera stessa. Rileva inoltre che, nella specie, la diminuzione di valore dell’immobile di sua proprieta’, in massima parte derivata dai rumori e dall’inquinamento prodotti dal transito dei veicoli, non poteva manifestarsi, ne’ essere apprezzata nella sua interezza, prima dell’apertura al traffico dell’asse viario realizzato e lamenta che il giudice speciale non abbia compiuto alcun accertamento sul punto, omettendo di considerare che, secondo quanto affermato dalla stessa societa’ convenuta nella propria comparsa di costituzione, i lavori erano ancora in corso nel 2011.
2. Il motivo non merita accoglimento.
2.1 La GSE ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data (24.6.02) di redazione del verbale di ultimazione dei lavori del 1 e 2 lotto non in ragione della presunta conoscenza del documento da parte dell’odierno ricorrente, ma perche’ ha rilevato che, secondo quanto emergeva dall’esame del verbale, a tale data l’opera pubblica era gia’ stata realizzata nei suoi tratti essenziali e definitivi, aveva manifestato la sua idoneita’ ad essere percorsa come strada (mancando al suo completamento solo l’installazione degli impianti segnaletici e di illuminazione e delle barriere laterali fonoassorbenti) e doveva pertanto ritenersi completata.
2.2 La statuizione si fonda dunque su una valutazione in fatto, circa la possibilita’ per l’avente diritto all’indennizzo di constatare, a partire dalla data in questione, il carattere permanente del pregiudizio che la realizzazione del viadotto avrebbe cagionato all’immobile di sua proprieta’ e non contraddice i precedenti giurisprudenziali di questa Corte invocati a sostegno della censura, i quali si limitano ad enunciare il principio secondo il quale la prescrizione in materia comincia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha piena conoscenza del pregiudizio indennizzabile.
2.3 Per il resto, laddove denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, il motivo si risolve invece nella inammissibile richiesta di un nuovo giudizio di fatto, difforme da quello cui e’ pervenuta la GSE, basata sull’errato presupposto che la Giunta non abbia tenuto conto che alla data del 24.6.02 la strada non era stata ancora aperta al traffico: al contrario, la circostanza e’ stata espressamente considerata dal giudice (la sentenza da’ atto che il raccordo e’ stato aperto al traffico il 5.7.06) che, tuttavia, con valutazione non sindacabile in questa sede, non l’ha ritenuta rilevante ai fini della individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione.
3. Col secondo motivo il ricorrente assume che la GSE ha erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione, i cui fatti costitutivi non sono mai stati formalmente e compiutamente dedotti da (OMISSIS).
3.1 Il motivo, formulato in via del tutto generica, senza indicazione delle norme procedurali che si assumono violate e fondato su atti e verbali di causa non richiamati integralmente e neppure allegati specificamente al ricorso, secondo quanto richiesto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va dichiarato inammissibile.
4. Stante il rigetto del ricorso principale, resta assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale (OMISSIS) ha riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione respinta dalla GSE.
4.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale e’ impugnata la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di merito, deve invece essere respinto, attesa la parziale, reciproca soccombenza delle parti in quel giudizio e tenuto conto che la GSE ha comunque individuato le ragioni della compensazione nella particolarita’ (e dunque nella novita’) delle questioni trattate.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e ne rigetta il secondo motivo; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000 oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori dovuti per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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