L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli edilizi legittimanti l’intervento edilizio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 4 giugno 2018, n. 24872.

La massima estrapolata:

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli edilizi legittimanti l’intervento edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi (art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004), mentre estingue il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, solo se espressamente rilasciata all’esito della speciale procedura di cui all’art. 181, comma 1-quater, stesso decreto e non ha equipollenti. Va ricordato che, con la legge n. 308 del 2014, sono state apportate modifiche all’art. 181 del d.lgs n. 42 del 2004, ed è stata prevista tra l’altro, la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi definibili come “minori”, all’esito della quale, pur mantenendo ferma l’applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dall’art. 167, non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dall’art. 181, comma 1 del d.lgs n. 42 del 2004. In ogni caso, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cosiddetto condono ambientale e, comunque, può avere ad oggetto le sole opere già in origine assentibili perché compatibili con il paesaggio, sì che lo stesso non può essere condizionato all’esecuzione di determinati interventi.

Sentenza 4 giugno 2018, n. 24872

Data udienza 21 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/07/2017 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GAI Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 5 luglio 2017, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 09/11/2015, di condanna di (OMISSIS), appellata dal Procuratore generale della Corte d’appello e dall’imputato, ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Il Tribunale di Agrigento aveva condannato (OMISSIS), alle pene di legge, in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, per avere, quale proprietario, eseguito lavori, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza autorizzazione paesaggistica, consistiti nel livellamento del terreno per rettificare la pendenza, mediante riporto di materiale calcareo/marmoreo, sul quale erano posizionati due containers e sei carrabili colmi di rifiuti ferrosi. Fatto accertato il (OMISSIS).
La sentenza impugnata, preso atto che l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi costituisce sanzione amministrativa accessoria alla condanna di natura, obbligatoria ed a contenuto predeterminato, escluso l’effettivo estintivo del reato paesaggistico per effetto del rilascio della concessione edilizia in sanatoria Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 36, e considerato che il postumo rilascio della compatibilita’ paesaggistica, in quanto subordinata a condizioni specifiche, non impediva l’adozione dell’ordine di rimessione in pristino, in accoglimento dell’impugnazione del P.G., lo ha disposto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo quale unico motivo, la violazione di legge in relazione alla L. n. 308 del 2004, articolo 1, comma 36, e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, commi 1 ter, e quater e articolo 167, commi 4, 5, e vizio di motivazione in relazione al disposto ordine di rimessione in pristino. Secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe errato nell’applicazione della legge poiche’ il rilascio della compatibilita’ paesaggistica (avvenuto in data 23/02/2016 cui aveva fatto seguito l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria), comporterebbe, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza, l’impossibilita’ di disporre l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
5. Secondo quanto accertato dai giudici del merito, con doppio accertamento conforme, insindacabile nel giudizio di legittimita’ perche’ sorretto da congrua e logica motivazione, l’imputato aveva realizzato le opere sopra descritte, segnatamente il livellamento del terreno per rettificare la pendenza, mediante riporto di materiale calcareo/marmoreo, sul quale erano posizionati due containers adibiti ad uso ufficio e sei carrabili colmi di rifiuti ferrosi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza autorizzazione paesaggistica. Per queste opere era stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 36, mentre era stata rilasciata autorizzazione paesaggistica, nel 2011, per il compimento di opere diverse da quelle realizzate e il rilascio postumo di certificato di compatibilita’ paesaggista della Sovraintendenza, in data 21/04/2016, conteneva prescrizioni (subordinazione alla rimozione dei carrabili e facile rimovibilita’ dei containers), situazione fattuale che non valeva, ad avviso della Corte territoriale, ad escludere la rilevanza penale della contravvenzione paesaggistica, ne’ la disposizione dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi che impartiva in accoglimento del ricorso del Procuratore generale.
6. Tale conclusione e’ in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’.
Va ricordato, in primis, che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformita’ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ex articolo 36, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata (Sez. 3, n. 40375 del 09/09/2015, P.M. in proc. Casalanguida, Rv. 264931).
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli edilizi legittimanti l’intervento edilizio e, al di fuori dei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 167, commi 4 e 5, non puo’ essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi (articolo 146, comma 4, Decreto Legislativo n. 42, cit.; Cons. Stato, Sez. 6, n. 5327 del 24/11/2015), mentre estingue il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, solo se espressamente rilasciata all’esito della speciale procedura di cui all’articolo 181, comma 1-quater, stesso decreto (cfr. sul punto, Sez. 3, n. 16574 del 06/03/2007, Drago, Rv. 236495; Sez. 3, n. 37318 del 03/07/2007, Carusotto, Rv. 237562; Sez. 3, n. 12951 del 07/03/2008, Scalia, Rv. 239355) e non ha equipollenti (Sez. 3, n. 889 del 29/11/2011, Falconi, Rv. 251639).
A tale proposito, va ricordato che, con la L. n. 308 del 2014, sono state apportate modifiche al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, ed e’ stata prevista tra l’altro, la possibilita’ di una valutazione postuma della compatibilita’ paesaggistica di alcuni interventi definibili come “minori”, all’esito della quale, pur mantenendo ferma l’applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dall’articolo 167, non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 (Sez. 3, n. 35965 del 05/02/2015, Seratoni Gualdoni, Rv 264875; Sez. 3, n. 15053 del 23/01/2007, Bugelli, Rv. 236337).
In ogni caso, il rilascio del provvedimento di compatibilita’ paesaggistica non determina automaticamente la non punibilita’ dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cosiddetto condono ambientale (Sez. 3, n. 13730 del 12/01/2016, Principato, Rv. 266955) e, comunque, puo’ avere ad oggetto le sole opere gia’ in origine assentibili perche’ compatibili con il paesaggio, si’ che lo stesso non puo’ essere condizionato all’esecuzione di determinati interventi (Sez. 3, n. 10110 del 21/01/2016, Navarra, Rv. 266250; Sez. 3, n. 19081 del 24/03/2009, Bucciarelli, Rv. 243724).
7. Dunque, corretta e’ la decisione impugnata che, a fronte del rilascio di un accertamento di compatibilita’ paesaggistica postumo condizionato alla rimozione degli scarrabili e alla facile rimovibilita’ dei container a mezzo ruote, ha ritenuto che tale subordinazione confermasse l’insanabile contrasto delle opere assentite con la tutela dell’ambiente, sicche’ tale opere non erano autorizzabili ex ante e non possono ritenersi autorizzate ex post. Da tale corretto ragionamento in diritto ha tratto la conclusione della sussistenza del reato cui consegue l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
8. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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