Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 4 giugno 2018, n. 24865.
La massima estrapolata:
In tema di gestione dei rifiuti, la riutilizzabilità del fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale, non può essere consentita attraverso lo spandimento sul suolo e il compattamento, in quanto pratiche incompatibili con il riutilizzo del fresato bituminoso. Inoltre, il fresato bituminoso è classificato come rifiuto speciale dal Codice Europeo dei Rifiuti (CER) e può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza nessun trattamento in un impianto che ne preveda l’utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito.
Sentenza 4 giugno 2018, n. 24865
Data udienza 8 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/4/2014 del Tribunale di Lagonegro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 luglio 2017 il Tribunale di Lagonegro ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda ciascuno, in relazione al reato di cui all’articolo 110 cod. pen. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, (per avere, (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) quale responsabile del cantiere di tale societa’, eseguito, in assenza delle prescritte autorizzazioni e iscrizioni, attivita’ di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da asfalto proveniente dal disfacimento e fresatura del manto stradale, nell’ambito dei lavori di ammodernamento della autostrada (OMISSIS), depositandolo e compattandolo con un pala meccanica su un terreno di proprieta’ del Comune di (OMISSIS), per un ingombro di circa 1700 metri cubi).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato violazione dell’articolo 40 c.p., comma 2, sia in relazione alla affermazione della propria responsabilita’, sia riguardo alla qualificazione come rifiuto del fresato di asfalto.
Ha prospettato, anzitutto, l’insufficienza della veste di responsabile di cantiere per conto dell’impresa esecutrice dei lavori per poter affermare la sua responsabilita’ nello smaltimento illecito dei rifiuti provenienti dai lavori stradali, non essendo stato accertato che egli fosse responsabile del cantiere nel quale era stata svolta detta attivita’, essendo causale la sua presenza sul posto in occasione del sopralluogo compiuto dalla polizia giudiziaria il 13 marzo 2009, ne’ che avesse dato disposizioni di spandere l’asfalto fresato con la pala meccanica.
Ha, inoltre, censurato l’affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe stato lecito il riutilizzo del fresato bituminoso per la ricostruzione del manto stradale, che, comunque, non era stato smaltito illecitamente, ma stoccato compattandolo su un’area che era stata messa a disposizione dell’impresa dall'(OMISSIS).
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche (OMISSIS), affidato a censure analoghe.
Ha lamentato anch’egli sia l’affermazione del proprio coinvolgimento nella condotta giudicata illecita, essendo stata delegata al responsabile tecnico del cantiere la gestione dei rifiuti ed essendo il ricorrente responsabile dell’area commerciale e amministrativa della (OMISSIS), che aveva vari cantieri in tutto il territorio nazionale, estraneo alla gestione del cantiere, presso il quale non era presente in occasione del sopralluogo del 13 marzo 2009 e in relazione al quale non rivestiva alcuna posizione di garanzia, con la conseguente erroneita’ della affermazione della sua responsabilita’ in relazione allo smaltimento illecito dei rifiuti generati dai lavori stradali eseguiti dall’impresa di cui era amministratore; sia a proposito della illiceita’ del riutilizzo del fresato bituminoso nella ricostruzione del manto stradale, affermata in modo del tutto apodittico dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, a causa della loro genericita’ (essendo privi di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata) e del contenuto non consentito delle censure cui sono stati affidati, volte a conseguire una rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale, e, comunque, manifestamente infondati.
2. Mediante entrambi i ricorsi, che possono essere esaminati unitariamente, essendo stati affidati a doglianze sovrapponibili, i ricorrenti si dolgono dell’accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale, sia nella parte relativa alla partecipazione dei ricorrenti all’illecito smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere della (OMISSIS); sia quanto alla qualificabilita’ come rifiuto del fresato bituminoso depositato e compattato su un fondo adiacente al cantiere (espropriato a favore dell'(OMISSIS)), proponendo in tal modo una non consentita censura all’accertamento dei fatti, compiuto in modo logico e coerente con gli elementi a disposizione da parte del Tribunale.
Nella sentenza impugnata, dopo aver evidenziato quanto emerso in occasione del sopralluogo eseguito il 13 marzo 2009 dalla polizia giudiziaria (allorquando era stato accertato che lungo la fascia di terreno compresa tra il tratto autostradale e la strada comunale, espropriata a favore dell'(OMISSIS) e compresa nell’area di cantiere, con la funzione di stoccarvi provvisoriamente il fresato bituminoso, un operaio della (OMISSIS) era intento a spandere, mediante un mezzo meccanico, il fresato bituminoso derivante dal disfacimento del manto stradale), il Tribunale ha sottolineato che la produttrice dei rifiuti, cioe’ la (OMISSIS), non si era limitata a una attivita’ di semplice stoccaggio dei rifiuti, ma ne aveva effettuato un vero e proprio smaltimento, in quanto il materiale era stato sparso sul terreno adiacente al cantiere e compattato, tanto che era stata occupata una superficie di circa 2250 metri quadrati, per un’altezza di circa 80 centimetri.
Il Tribunale ha poi escluso che tale attivita’ fosse di stoccaggio (o di deposito preliminare), in attesa del trasferimento in altro luogo di tale materiale (per il suo smaltimento o la sottoposizione a eventuale trattamento per il recupero), qualificandola, in considerazione delle sue modalita’, come di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali.
E’ stata quindi affermata la responsabilita’ dei ricorrenti per la partecipazione a tale attivita’ illecita, in considerazione della veste di responsabile di cantiere del (OMISSIS) e di legale rappresentante della (OMISSIS) del (OMISSIS), evidenziando la mancata dimostrazione della impossibilita’ per costui di occuparsi di tale cantiere e di una delega di funzioni circa lo smaltimento dei rifiuti, qualificando il fresato bituminoso come rifiuto, per il cui smaltimento era necessaria la prescritta autorizzazione e il rispetto delle relative disposizioni.
A fronte di tale ricostruzione, coerente con gli elementi a disposizione e immune da vizi, i ricorrenti si sono limitati a prospettare la loro estraneita’ ai fatti e la liceita’ del deposito, dello spargimento e del compattamento del fresato bituminoso proveniente dai lavori stradale eseguiti dalla (OMISSIS), in quanto strumentale al suo riutilizzo.
Correttamente, applicando comuni massime d’esperienza e le disposizioni per poter configurare un deposito controllato o temporaneo, un deposito preliminare o la messa in riserva, il Tribunale ha escluso che l’attivita’ incriminata possa essere qualificata come di stoccaggio di rifiuti (o un deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione in attesa del loro trasferimento in un impianto di trattamento), in considerazione dello spandimento dei rifiuti in un’area assai vasta e del loro compattamento, incompatibili con il successivo trasporto in altro luogo dei rifiuti, in quanto del tutto illogico e antieconomico.
Altrettanto correttamente e’ stata, poi, ravvisata la responsabilita’ dei ricorrenti, in considerazione della veste di responsabile di cantiere del (OMISSIS), al quale e’ quindi direttamente riconducibile l’attivita’ illecita, per la sua presenza nel cantiere con compiti di direzione, e della qualifica di amministratore della societa’ del (OMISSIS), non essendo emerso che dette modalita’ di smaltimento dei rifiuti fossero del tutto anomale, imprevedibili, estranee alla modalita’ di organizzazione dell’attivita’ o attribuibili a una iniziativa autonoma ed estemporanea del responsabile di cantiere, cosicche’ e’ stato, implicitamente, ritenuto che esse rientrassero nelle modalita’ di gestione del cantiere, su cui l’amministratore della societa’ aveva quantomeno l’obbligo di vigilare, per verificarne la liceita’.
Infine la prospettazione difensiva dei ricorrenti, circa la riutilizzabilita’ del fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale (nell’ambito dei lavori di cui era stata incaricata la (OMISSIS)), e’ manifestamente infondata, in quanto le suddette modalita’ di smaltimento, mediante lo spandimento sul suolo e il compattamento, sono incompatibili con il riutilizzo del fresato bituminoso; quest’ultimo, inoltre, e’ classificato come rifiuto speciale dal Codice Europeo dei Rifiuti (CER) e puo’ essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza nessun trattamento in un impianto che ne preveda l’utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito (Consiglio di Stato, Sez. 4, 6 ottobre 2014, n. 4978; id., Sez. 4, 21 maggio 2013, n. 4151), circostanze queste non emerse ne’ prospettate dai ricorrenti, cosicche’ l’affermazione della destinazione alla riutilizzazione del fresato bituminoso, oltre che logicamente incompatibile con le modalita’ del suo stoccaggio, e’ anche manifestamente infondata, trattandosi di rifiuto non qualificabile come sottoprodotto.
4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, stante la genericita’ e la manifesta infondatezza dei motivi cui sono stati affidati.
L’inammissibilita’ originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacche’ detta inammissibilita’ impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimita’, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue, ex articolo 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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