Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 31 luglio 2018, n. 36759.
La massima estrapolata:
1) il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del comma 2 dell’art. 222 del D.Lgs. n. 285 del 1992, introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, in quanto i primi tre valgono da, seppure anomala, norma transitoria, nel senso, cioè, di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla legge n. 41 del 2016, in vigore dal 25 marzo 2016, in relazione ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa, in precedenza prevista, della sospensione della patente di guida;
2) la revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell’art. 222 D.Lgs. n. 285 del 1992 opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., che incriminano, rispettivamente l'”omicidio stradale” e le “lesioni personali stradali gravi o gravissime”, mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona (arg. ex art. 222, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992), come, ad esempio, allorché sia accertata la violazione da parte dell’imputato dell’art. 9-ter, comma 2, del codice della strada, che incrimina a titolo di reato autonomo la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali.
Sentenza 31 luglio 2018, n. 36759
Data udienza 20 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. NARDIN Maura – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/04/2017 del GIP TRIBUNALE di LATINA;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Dott. L. ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. del Tribunale di Latina il 10 aprile 2017 ha applicato ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. a (OMISSIS), imputato di omicidio stradale (articolo 589-bis c.p., introdotto dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, articolo 1, comma 1, in vigore dal 25 marzo 2016), fatto commesso il (OMISSIS), la pena concordata con il Pubblico Ministero; ha inoltre disposto, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 222, comma 2, come riformato dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, la revoca della patente di guida.
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, che si affida ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge (Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222).
Premette il ricorrente che il G.u.p. quale sanzione accessoria ha disposto la revoca della patente di guida, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222 nel testo in vigore al momento dell’accadimento per cui e’ processo.
Osserva che il legislatore, al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 1, individua nella sospensione e nella revoca della patente le due sanzioni accessorie per i reati connessi alle violazioni del codice della strada, per poi raccordarle, al comma 2, alle singole fattispecie previste dal codice penale, prevedendo, in particolare, per l’omicidio colposo la sospensione della patente sino a quattro anni; prosegue, poi, prevedendo che alla condanna per l’omicidio stradale di cui all’articolo 589-bis c.p. consegua la revoca della patente.
Attesa la difficile decodificabilita’ del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, il ricorrente, esclusa comunque la possibilita’ di applicare retroattivamente le sanzioni accessorie, propone tre possibili interpretazioni della norma in questione, due delle quali stima, tuttavia, impraticabili.
La prima lettura – ritiene – e’ la seguente: la sospensione della patente sino a quattro anni per l’omicidio colposo potrebbe avere natura cautelare e sarebbe destinata a trasformarsi in revoca allorche’ intervenga la condanna definitiva. Tale opzione sarebbe, pero’, vistosamente inconciliabile con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2-bis, secondo il quale “La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e’ diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 c.p.p. e segg.”.
La seconda: si potrebbe – prosegue il ricorrente – ipotizzare che la sospensione della patente sino a quattro anni sia applicabile al solo omicidio colposo diverso da quello stradale di cui all’articolo 589-bis c.p.. Anche tale interpretazione, pero’, non sarebbe praticabile, in quanto il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 1, lega inscindibilmente le due sanzioni accessorie alle violazioni afferenti il codice della strada, sottolineandosi da parte della difesa di (OMISSIS) che sarebbe paradossale applicare la sospensione della patente dopo un omicidio colposo che non presupponga violazione dei precetti che disciplinano la circolazione stradale come, ad es., dopo un omicidio colposo per colpa medica.
Il ricorrente propone, dunque, una soluzione fondata sul canone generale dell’interpretazione piu’ favorevole al reo, ergo: applicazione non gia’ della revoca ma della sospensione della patente nella misura di due terzi della durata massima di quattro anni, cioe’ di due anni ed otto mesi, per effetto della riduzione premiale da applicarsi per il rito prescelto (ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2-bis).
Chiede, dunque, che, condivisa l’interpretazione che si propone, provveda direttamente nel senso auspicato la Corte di legittimita’ ovvero che la sentenza sia annullata con rinvio, limitatamente alla revoca della patente, affinche’ il Giudice di merito provveda ad applica la sospensione in luogo della revoca.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta del 16-17 novembre 2017 ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con il quale il difensore pone il serio problema della (apparente) illogicita’ e contraddittorieta’ della previsione della sospensione della patente di guida quando dal fatto derivi la morte di una persona (Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2, terzo periodo), mentre per la violazione degli articoli 589-bis e 590-bis c.p. si prevede la revoca del titolo abilitativo (articolo 222, comma 2, quarto periodo), e’, a ben vedere, infondato, per le ragioni che si illustrano.
2. E’, naturalmente, necessario prendere le mosse dal dato normativo.
Il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222 (nuovo codice della strada), la cui rubrica e’ “Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati”, modificato dall’articolo 1, comma 6, della richiamata L. n. 41 del 2016 (recante la “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche’ disposizioni di coordinamento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274”), ai primi tre commi prevede:
“1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche’ le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e’ da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e’ fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e’ fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 c.p.p., nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui e’ stata pronunciata la sentenza.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e’ diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 c.p.p. e segg.”.
E con riferimento al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222 si e’ gia’, opportunamente, puntualizzato da parte della S.C. (v. Sez. 4, n. 36079 del 16 marzo 2017, ric. P.G. C. App. Sassari in proc. Spanu, non mass.) quanto segue:
“Con riferimento al reato di omicidio stradale aggravato incorre in inosservanza di legge il giudice di merito il quale non fa applicazione della disciplina generale, sancita dall’articolo 222 C.d.S., anch’essa modificata a seguito della entrata in vigore della legge introduttiva dell’omicidio stradale, la quale prevede la revoca della patente di guida per tutte le ipotesi ivi contemplate. In particolare l’articolo 222 C.d.S. prevede al comma 2 quarto periodo che alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p., per i reati di cui agli articolo 589 bis e 590 bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (…) Pacifica poi e’ la giurisprudenza, formatasi gia’ sotto il vigore del previgente testo dell’articolo 222 C.d.S., secondo cui alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria debba provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, benche’ le parti dell’accordo processuale non la abbiano considerata, trattandosi di effetto penale della pronuncia (sez. 4, 9.12.2003, PG in proc. Augusto, Rv. 227910) e che in mancanza di tale previsione possa provvedere, a seguito di ricorso del pubblico ministero, lo stesso giudice di legittimita’ con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalita’ (sez. 4, 19.11.2015, PG in proc. Greco, Rv. 265431)” (punti nn. 1 e 2 del “considerato in diritto”).
3. Cio’ posto, non risulta accoglibile la soluzione proposta dal ricorrente, il cui ragionamento – sullo specifico punto in maniera corretta e condivisibile esclude la possibilita’ sia di considerare la sospensione di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2, secondo periodo, una misura di natura cautelare, destinata a mutarsi in revoca per effetto del definitivo accertamento di responsabilita’ (per inconciliabilita’ con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2-bis), sia di applicare la sospensione della patente sino a quattro anni all’omicidio colposo diverso da quello stradale (perche’ il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 1, prevede che “Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna (…) le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida”).
3.1. Tanto precisato, la contraddittorieta’ lamentata dalla difesa di (OMISSIS) tra la previsione da parte del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2, terzo periodo, della sospensione della patente, quando dal fatto derivi la morte di una persona, e quella di cui all’articolo 222, comma 2, quarto periodo, del medesimo D.Lgs., della revoca per la violazione dell’articolo 589-bis, oltre che dell’articolo 590-bis c.p., non e’, a ben vedere, tale.
3.2. Si osserva che i primi tre periodi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2 sono rimasti immutati rispetto alla disciplina previgente all’articolo 1, comma 6, della richiamata L. n. 41 del 2016, che invece ha sostituito integralmente – per quanto in questa sede rileva – il quarto periodo con i tre periodi che si sono riferiti testualmente (al punto n. 2 del “ritenuto in diritto”).
3.3. Rileva il Collegio come la dottrina piu’ attenta gia’ nell’immediatezza dell’adozione della novella ha segnalato che si deve a mera svista “compilativa” del legislatore la circostanza, invero singolare, che la previsione della sospensione della patente di guida per i casi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime sia rimasta in vigore, anche se subito dopo e’ prevista per tali ipotesi la revoca della patente.
3.4. Ebbene, condividendosi appieno il rilievo della dottrina e preso atto del chiaro errore del legislatore, lo sforzo dell’interprete, tuttavia, puo’ e deve essere proteso a risolvere l’aporia in effetti esistente alla stregua degli ordinari canoni ermeneutici, attribuendo alla – pur infelice – previsione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222 un significato logico, che appare essere duplice:
da in lato, essa puo’ valere da norma transitoria (per quanto anomala nella strutturazione), nel senso, cioe’, di segnalare all’interprete e all’operatore pratico che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa (in vigore dal 25 marzo 2016), in relazione ai quali, evidentemente, non puo’ retroagire la piu’ grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (cosi’ interpretati, i primi tre periodi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2 perderanno di utilita’ allorche’ siano esauriti i processi per i fatti posti in essere sino al 24 marzo 2016 ovvero sia maturata la prescrizione);
dall’altro, esiste un’altra lettura possibile accanto a quelle gia’ (condivisibilmente) escluse dal ricorrente, e cioe’ che la revoca della patente di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222 operi, in ragione dell’espresso richiamo da parte della norma, in caso di accertata violazione degli articoli 589-bis e 590-bis c.p., che incriminano, rispettivamente l'”omicidio stradale” e le “lesioni personali stradali gravi o gravissime”, mentre la sospensione debba operare per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona (valorizzando in tale senso la portata del comma 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222), come, ad esempio, allorche’ sia accertata la violazione da parte dell’imputato dell’articolo 9-ter C.d.S., comma 2, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocita’ con veicoli a motore cui consegua la morte di una o piu’ persone ovvero lesioni personali (ipotesi che, come puntualizzato gia’ da Sez. 4, n. 43832 del 16/05/2014, Spiga, Rv. 260600, e, piu’ recentemente, da Sez. 4, n. 16610 del 14/01/2016, Raco e altro, Rv. 266960, non costituisce una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal comma primo del citato articolo 9-ter ma, in realta’, una fattispecie autonoma di reato nella quale l’evento morte ovvero lesioni e’ elemento costitutivo dell’illecito penale).
Ragionando in tal senso, puo’ attribuirsi un senso effettivo alla, pur non lineare, previsione in commento.
4. Possono, dunque, affermarsi i seguenti principi di diritto:
“il primo, secondo e terzo periodo del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 222, comma 2, non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2, introdotto dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, in quanto i primi tre valgono da, seppure anomala, norma transitoria, nel senso, cioe’, di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla L. n. 41 del 2016, in vigore dal 25 marzo 2016, in relazione ai quali non puo’ retroagire la piu’ grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa, in precedenza prevista, della sospensione della patente di guida”;
“la revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2 opera in caso di accertata violazione degli articoli 589-bis e 590-bis c.p., che incriminano, rispettivamente l'”omicidio stradale” e le “lesioni personali stradali gravi o gravissime”, mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona (arg. Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 222, comma 1), come, ad esempio, allorche’ sia accertata la violazione da parte dell’imputato dell’articolo 9-ter C.d.S., comma 2, che incrimina a titolo di reato autonomo la violazione del divieto di gareggiare in velocita’ con veicoli a motore cui consegua la morte di una o piu’ persone ovvero lesioni personali”.
5. Non vi e’ dubbio, allora, alla stregua delle precisazioni di cui sopra, che debba trovare applicazione nel caso di specie il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2, quarto periodo, (in vigore al momento di commissione del fatto di reato), che prevede, appunto, che alla condanna ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p., per i reati di cui agli articolo 589-bis e 590-bis c.p. consegua, obbligatoriamente, la revoca della patente di guida, e cio’ anche ove sia concessa, come in effetti avvenuto, la sospensione condizionale della pena (Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, comma 2, quinto periodo).
6. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e, per legge (articolo 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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