Il cattivo stato di conservazione degli alimenti, dovuto alla inosservanza delle prescrizioni igienico- sanitarie, integra il reato di cui all’art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962, n. 283

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 31 agosto 2018, n. 39318.

La massima estrapolata:

Il cattivo stato di conservazione degli alimenti, dovuto alla inosservanza delle prescrizioni igienico- sanitarie, integra il reato di cui all’art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962, n. 283, in quanto reato di danno volto alla tutela del c.d. ordine alimentare.

 

Sentenza 31 agosto 2018, n. 39318

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/10/2016 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 06/10/2016, il Tribunale di Salerno dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, comma 1, lettera b) perche’ quale legale rappresentante dell’Azienda Agriturismo (OMISSIS) deteneva per la successiva distribuzione per il consumo alimenti (circa 26 Kg di salumi, insaccati, formaggi nonche’ altri alimenti circa 24 Kg congelati senza l’osservanza di idoneo metodo: prodotti carnei, ittici, ortaggi, alimentari e prodotti dolciari) in cattivo stato di conservazione attese le precarie modalita’ anche estrinseche di conservazione dei salumi e formaggi, detenuti in malo modo all’interno di un vano frigo e privo di qualsiasi informazione ed etichettatura per la sicurezza alimentare ed atteso che gli alimenti congelati erano sottoposti a congelamento in maniera abusiva senza l’osservanza di idonea procedura a tal fine, erano attinti da brina e bruciature da freddo ed erano conservati all’interno di frigo congelatore ad uso domestico privo di rilevazione della temperatura) – e la condannava alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p.. comma 1.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’, lamentando che il Tribunale aveva fondato la decisione sulla documentazione fotografica in atti che era stata realizzata successivamente al dissequestro degli alimenti e sulla errata considerazione che il reato contestato aveva natura di reato di pericolo.
Con il secondo motivo di ricorso solleva questione di legittimita’ costituzionale per indeterminatezza della fattispecie relativa alla ipotesi di reato prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b sulla disciplina igienica degli alimenti, per violazione dell’articolo 25, comma 2 della Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va previamente esaminato il secondo motivo di ricorso.
La questione di legittimita’ costituzionale per indeterminatezza della fattispecie relativa alla ipotesi di reato prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b) sulla disciplina igienica degli alimenti, per violazione dell’articolo 25 Cost., comma 2 e’ manifestamente infondata.
La L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b) vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in “cattivo stato di conservazione”.
La nozione di “cattivo stato di conservazione” e’ circoscritta e determinata secondo i limiti sostanzialmente tecnici segnati da quei principi cui e’ ispirata nel suo complesso la legge sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande a tutela della salute pubblica (cfr Sez. 6, n. 3802 del 27/10/1992, dep. 21/01/1993, Rv. 192930, che ha affermato, condivisibilmente, che la L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b) mira ad assicurare che il prodotto sia ben conservato e, percio’, ad imporre le idonee modalita’ di conservazione delle sostanze alimentari che si ricavano dalla stessa L. n. 283 del 1962, dal relativo regolamento di esecuzione e da altri regolamenti e disposizioni ministeriali, dalle regole di comune esperienza produttiva e commerciale di specifici generi alimentari; cfr., altresi’, Sez. 3, n. 11828 del 13/11/1997, Rv. 209724, che, con riferimento alla fattispecie di cui alla L. n. 283 del 1962, lettera d) ha affermato il principio – di carattere generale che ben puo’ estendersi a tutte le fattispecie di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5 che le eventuali indicazioni contenute in circolari del Ministero della Sanita’ costituiscono un parametro scientificamente valido al quale ancorare il giudizio e non gia’ un necessario completamento della norma incriminatrice; nonche’ la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1964, che con riferimento alla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera g, ha escluso la violazione del principio della riserva di legge” affermando che l’elenco degli additivi chimici vietati, contenuto nel decreto del Ministro della sanita’, “non concorre a costituire il precetto penale, ma e’ soltanto un presupposto della sua applicazione; ed analogamente la sentenza n. 61 del 1969, che ha dichiarato non fondata, in riferimento all’articolo 25 Cost., comma 2, la questione di legittimita’ costituzionale della stessa L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera f.).
Ed e’ stato affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, che, ai fini della configurabilita’ del resto in esame, non vi e’ la necessita’ di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalita’ estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220717; in senso conforme, Sez. 3, 17 gennaio 2014, n. 6108, Rv. 258861; Sez. 3, 20 aprile 2010, n. 15094; Sez. 3, 21 settembre 2007, n. 35234; Sez. 3, 10 giugno 2004, n. 26108; Sez. 3, 24 marzo 2003, n. 123124; sez. 4, 18 novembre 2002, n. 38513; Sez. 3, 8 novembre 2002, n. 37568; Sez. 3, 3 gennaio 2002, n. 5).
La fattispecie prevista dalla norma, quindi, risulta determinata secondo i limiti sostanzialmente tecnici segnati da quei principi cui e’ ispirata nel suo complesso la legge sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e l’interpretazione che di essa il diritto vivente offre non da’ luogo a dubbi di sorta.
2. Manifestamente infondato e’ anche il primo motivo di ricorso.
Questa Suprema Corte ha chiarito che il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b), e’ configurabile quando e’ accertato che le concrete modalita’ di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (cfr Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Rv. 264990; Sez. 3, 2 settembre 2004, n. 35828).
E’, quindi, necessario accertare che le modalita’ di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze (Sez. 3, 11 gennaio 2012, n. 439; Sez. 3, 13 aprile 2007, n. 15049) escludendosi, tuttavia, la necessita’ di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo il giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile a seguito di una semplice ispezione (Sez. 3 n. 35234, 21 settembre 2007, cit.).
Nella specie, il Tribunale, in linea con i suesposti principi di diritto, ha accertato, in aderenza alle emergenze istruttorie (verbale di ispezione igienico-sanitaria, rilievi fotografici effettuati dai verbalizzanti, testimonianza di soggetto addetto alla vigilanza,) che il cattivo stato di conservazione degli alimenti emergeva da diversi profili: presenza di cristalli di ghiaccio e bruciature da freddo sugli alimenti per complessivi kg 24 conservati nel frigo congelatore ad uso domestico e privo di sistema di rilevazione della temperatura; conservazione di alimenti per complessivi kg 26 in vano frigo in buste prive di etichette ed informazioni sulla tracciabilita’ e con presenza di muffe sui salumi.
Trattasi di accertamento di fatto, sorretto da argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche che si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimita’.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *