Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 settembre 2018, n. 39415.
La massima estrapolata:
Non punibili per particolare tenuità del fatto il datore di lavoro e il legale rappresentante che non predispongono baroccamenti o singoli luoghi idonei a garantire ai lavoratori la fruizione dei servizi igenico-sanitari e di confort.
Sentenza 3 settembre 2018, n. 39415.
Data udienza 31 maggio 2018.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefa – Rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/02/2017 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Corbetta Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), del foro di Napoli che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, resa all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Napoli, applicate ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, riconosciuto il vincolo della continuazione e previa diminuzione per il rito, condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di Euro 1.250,00 ciascuno, condizionalmente sospesa per entrambi, perche’ ritenuti responsabili dei seguenti reati: articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 96, comma 1, lettera a), perche’ in concorso tra loro, quali legali rappresentati della (OMISSIS) srl e datori di lavoro, non adottavano le misure conformi alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, all. XII in particolare, non predisponevano baraccamenti o singoli luoghi idonei a garantire ai lavoratori la fruizione dei servizi igienico-sanitari e di confort (capo A); articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 96, comma 1, lettera g) perche’ in concorso tra loro, nella veste sopra indicata, non redigevano il piano operativo di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 89, comma 1, lettera h) (capo B).
2. Avverso l’indicata sentenza gli imputati personalmente propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di omessa e illogicita’ della motivazione per travisamento delle emergenze processuali relativamente al reato di cui al capo B). Assumono i ricorrenti che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la circostanza, desumibile dal verbale di accertamento redatto dagli ispettori del lavoro in data (OMISSIS), secondo cui la documentazione richiesta, incluso il piano di sicurezza, non sarebbe stata esibita per la temporanea assenza dei responsabili della societa’. E difatti, come risulta dal verbale redatto in data (OMISSIS), il piano di sicurezza e’ stato esibito dal coordinatore per la sicurezza, geom. (OMISSIS), nel corso della verifica documentale effettuata il (OMISSIS), documento redatto dallo stesso (OMISSIS) in data (OMISSIS). Ad avviso dei ricorrenti, pertanto, stante l’avvenuta redazione del piano operativo di sicurezza, opererebbe la causa estintiva del reato prevista dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce vizio di omessa e illogicita’ della motivazione per travisamento delle emergenze processuali relativamente al reato di cui al capo A). Secondo i ricorrenti, anche in tal caso il Tribunale avrebbe omesso di valutare una circostanza ritenuta decisiva per escludere la sussistenza del reato in esame, come risultante dall’indicato verbale di accertamento redatto in data (OMISSIS), secondo cui erano in corso lavori di pulizia del cantiere; il Tribunale, pertanto, non avrebbe considerato la plausibile ricostruzione alternativa dei fatti, per cui l’assenza dei prescritti presidi igienico-sanitari fosse da ricollegare all’ultimazione dei lavori. Peraltro, in maniera che si assume essere illogica, il Tribunale non avrebbe dato peso alla fattura attestante l’acquisto di un bagno mobile da parte delle societa’, in epoca precedente all’accertamento dell’infrazione.
2.3. Con il terzo motivo si censura il vizio di omessa motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p.. Assumono i ricorrenti che, sebbene la richiesta di declaratoria ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., fosse stata formulata, pur in via subordinata, in sede di conclusioni, il Tribunale, sul punto, non avrebbe reso alcuna motivazione, nemmeno implicita, in ordine all’insussistenza della causa di non punibilita’ in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato in relazione al terzo motivo.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
E’ pacifico che, all’esito dell’accesso ispettivo effettuato il (OMISSIS) presso il cantiere dell’impresa (OMISSIS) srl, ad oggetto lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio per civile abitazione, sia stata riscontrata, tra l’altro, la mancata redazione del piano operativo di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 89, comma 1, lettera h); di conseguenza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, erano state impartite le dovute prescrizioni, consistenti, ai fini che qui rilevano, nella predisposizione di tale piano, da compiersi entro il (OMISSIS), con conseguente ammissione dei contravventori al pagamento della somma prevista a titolo di oblazione.
Ad avviso dei ricorrenti, si sarebbero verificati i presupposti per l’applicazione della speciale causa estintiva del reato, stante l’avvenuta e tempestiva redazione del piano operativo di sicurezza, essendo irrilevante il pagamento delle somme indicate a titolo di oblazione.
Orbene, la prospettazione difensiva cozza contro il chiaro dato testuale del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24 a tenore del quale “la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 21, comma 2”, ossia al pagamento, entro trenta giorni, di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Come e’ reso evidente dalla congiunzione “e”, l’applicazione della causa estintiva presuppone il concomitante verificarsi dei presupposti ivi contemplati, ossia, da un lato, l’adempimento delle prescrizioni impartite, e, dall’altro, il pagamento della somma prevista a titolo di oblazione.
Nel caso di specie, pertanto, stante l’accertato mancato pagamento dell’oblazione, correttamente e’ stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa estintiva del reato di cui al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24.
3. Manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo, in quanto diretto ad accreditare una rilettura degli elementi probatori, non consentita in questa sede, laddove la ricostruzione operata dal Tribunale e’ aderente alle risultanze processuale e non manifestamente illogica.
Invero, a fronte dell’accertata assenza, nel cantiere, di baraccamenti o singoli luoghi idonei a garantire ai lavoratori la fruizione dei servizi igienico-sanitari e di confort, il Tribunale ha logicamente escluso che la pregressa fattura d’acquisto di un bagno mobile ne comprovasse l’effettivo collocamento in quel cantiere, sia perche’ non era dato ravvisare alcun elemento sulla base del quale collegare tale ipotetico acquisto alla presenza del relativo presidio nel cantiere, sia perche’, quand’anche il cantiere fosse stato in fase di chiusura, i baraccamenti non erano stati riscontrati dagli operanti in sede di accesso ispettivo nemmeno smontati, ne’ la loro mancata collocazione era stata fatta oggetto di osservazioni nel relativo verbale.
Si tratta di un apprezzamento fattuale che, essendo logicamente motivato, supera il vaglio di legittimita’.
4. E’, invece, fondato il terzo motivo.
Dalla sentenza impugnata risulta che il difensore, in sede di conclusioni, abbia richiesto, pur in via subordinata, l’assoluzione degli imputati ai sensi dell’articolo 131 bis c.p. Orbene, il Tribunale ha omesso di esaminare tale specifica richiesta, ne’, dal testo del provvedimento impugnato, emergono elementi da cui desumere che il Tribunale abbia implicitamente accertato l’assenza dei presupposti per l’applicabilita’ della causa di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata, al fine di colmare la censurata carenza motivazionale, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p., con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
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