Sussiste l’interesse ad impugnare la sentenza nell’ipotesi in cui, dichiarata la causa di non punibilità di cui all’art.131-bis c.p., l’imputato, pur prosciolto dagli immediati effetti penali connessi alla subita contestazione penale, invochi il suo proscioglimento

Corte di Cassazione, sezione terza penale sentenza 3 maggio 2018, n. 18884

Sussiste l’interesse ad impugnare la sentenza nell’ipotesi in cui, dichiarata la causa di non punibilità di cui all’art.131-bis c.p., l’imputato, pur prosciolto dagli immediati effetti penali connessi alla subita contestazione penale, invochi il suo proscioglimento con la adozione di una formula, quale quella di proscioglimento per essere il reati estinto per prescrizione che, ancorché non ne escluda sotto il profilo naturalistico la riferibilità del fatto costituente reato, lo preservi in termini più ampi rispetto alla formula concretamente adottata dalle eventuali conseguenze di tale affermazione.

Sentenza 3 maggio 2018, n. 18884
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 503/17 della Corte di appello di Salerno del 30 marzo 2017;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 30 marzo 2017, in sostanziale riforma della sentenza di assoluzione nel merito emessa in data 13 giugno 2016 dal Tribunale di Nocera Inferiore, ha “assolto”, perche’ il fatto non e’ punibile ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen., (OMISSIS) dalla imputazione a lui contestata ed avente ad oggetto la violazione della normativa edilizia ed antisismica, per avere egli realizzato un manufatto, consistente in una serra agricola, in assenza del prescritto permesso a costruire, senza la preventiva realizzazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato e la direzione dei lavori, senza avere fatto la preventiva denuncia di inizio lavori e senza avere depositato presso i competenti Uffici i relativi elaborati progettuali.
La Corte territoriale – dato atto che le doglianze contenute nell’atto di appello della Pg di Salerno avverso la sentenza del giudice di primo grado erano fondate, avendo il (OMISSIS) realizzato la serra in questione in difformita’ rispetto a quanto dichiarato nella Dia da lui presentata, condotta questa tale da integrare la violazione della disciplina edilizia a lui contestata – ha osservato che, stante la minima offensivita’ di tale condotta e stante la ricollocazione del manufatto entro i limiti originariamente previsti, alla fattispecie doveva applicarsi la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis cod. pen..
Ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonche’ quello di violazione di legge in quanto, anche laddove la Corte territoriale avesse inteso riformare la sentenza del giudice di primo grado, avrebbe dovuto, comunque, prima di dichiarare la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen., dichiarare l’intervenuta estinzione dei reati contestati per effetto della loro prescrizione; infatti dalla istruttoria espletata era emerso che le opere di cui al capo di imputazione gia’ erano state realizzate fin dall’ottobre 2011, sicche’, ha ribadito il ricorrente, prima di dichiarare la non punibilita’ del prevenuto, la Corte di Salerno avrebbe dovuto proscioglierlo stante la intervenuta prescrizione dei reati contestati, con pronunzia avente contenuto piu’ favorevole di quella assunta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
Deve, secondo l’avviso della Corte, essere prioritariamente scrutinata la sussistenza di un interesse da parte del prevenuto alla impugnazione della sentenza della Corte di appello, tenuto conto del fatto che con la medesima il giudice territoriale ha “assolto” il prevenuto, avendolo ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen..
Va osservato al riguardo che questa Corte ha in piu’ occasioni rilevato come sussista un interesse da parte del soggetto, pur assolto dalla imputazione a lui mossa, ad impugnare la sentenza emessa in suo favore laddove egli invochi la sostituzione della formula assolutoria adottata con la sentenza gravata – nelle fattispecie esaminate per lo piu’ si trattava della formula “perche’ il fatto non costituisce reato” – con altra formula per lui piu’ favorevole – nella specie quella invocata era ovviamente la formula “perche’ il fatto non sussiste” – posto che, come e’ stato osservato, a parte le conseguenze di natura morale, l’interesse giuridico, unico che potrebbe giustificare la praticabilita’ della via della impugnazione, sta nei diversi e piu’ favorevoli effetti che gli articoli 652 e 653 cod. proc. pen. fanno conseguire al secondo tipo di dispositivo nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno o nel giudizio disciplinare (Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 9 maggio 2017, n. 22614; idem Sezione 4 penale, 23 giugno 2016, n. 26109; idem Sezione 6 penale, 23 settembre 2013, n. 41706).
Ritiene questo giudice che in linea di principio un siffatto interesse debba, a fortiori, essere considerato astrattamente riscontrabile anche nella ipotesi in cui, dichiarata la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis cod. pen., il soggetto, pur prosciolto dagli immediati effetti penali connessi alla subita contestazione penale, invochi il suo proscioglimento con la adozione di una formula che, ancorche’ non ne escluda sotto il profilo naturalistico la riferibilita’ a lui del fatto costituente reato, lo preservi in termini piu’ ampi rispetto alla formula concretamente adottata dalle eventuali conseguenze di tale affermazione.
Ipotesi che, senza dubbio si verifica laddove il soggetto, prosciolto in forza della particolare tenuita’ del fatto (al riguardo va segnalato, come sia effettivamente erroneo l’utilizzo, contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, della espressione “assolve”, posto che la applicazione della causa di non punibilita’ di cui sopra, lungi dal comportare la assoluzione nel merito dell’imputato dalla istanza punitiva, presuppone l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui e’ solamente esclusa, stante appunto la sua particolare tenuita’ – e ricorrendo gli altri fattori che consentono la applicazione della disposizione in questione – esclusivamente la concreta applicazione a carico del prevenuto della sanzione penale), invochi, invece la adozione della piu’ favorevole formula di proscioglimento legata alla estinzione del reato per la intervenuta prescrizione (sulla potiorita’ di tale formula rispetto a quella della particolare tenuita’ del fatto e sulle ragioni di tale caratteristica, si vedano: Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 16 marzo 2016, n. 11040; idem Sezione 3 penale, 26 giugno 2015, n. 27055).
Pur tuttavia, sebbene sia riscontrabile un effettivo interesse del ricorrente alla impugnazione della sentenza della Corte di appello di Salerno, non di meno il ricorso presentato dal (OMISSIS) e’, per altra ragione, inammissibile.
Osserva, infatti, il Collegio che essendo stata riscontrata la violazione edilizia di cui al capo di imputazione a far data dal luglio 2013 essa certamente non poteva essere considerata prescritta al momento della adozione della sentenza impugnata, cioe’ nel marzo 2017, non essendo a quell’epoca evidentemente interamente decorso il relativo termine.
Al riguardo va ricordato che, secondo la costante, e condivisa giurisprudenza di questa Corte, ove il ricorrente, nel giudizio di legittimita’, invochi, al fine di giustificare l’avvenuta prescrizione del reato a lui contestato, il fatto che questo si sia verificato in un momento antecedente a quello indicato nel capo di imputazione, egli ha l’onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, puntualmente indicando gli idonei atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimita’ qualsiasi accertamento di merito (Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 11 novembre 2014, n. 46481) e gravando, in ogni caso, sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 23 giugno 2014, n. 27061; idem, Sezione 3 penale, 7 maggio 2009, n. 19082; idem Sezione 3 penale, 11 ottobre 2000, n. 10585).
Nel caso di specie il ricorrente si e’ sottratto a tale onere posto che la diversa decorrenza del termine prescrizionale – a fronte della documentata dichiarazione del tecnico comunale, che ha collocato, a tutto voler concedere, al febbraio 2013 il tempus commissi delicti – e’ stata dal ricorrente medesimo ritenuta dimostrata sulla base di una certificazione di conformita’ dell’opera a quanto indicato nella Dia che certamente non ha alcuna attendibilita’ dimostrativa, posto che l’illecito commesso dal (OMISSIS) risiede proprio nell’aver eseguito opere in difformita’ rispetto a quelle prospettate nella predetta dichiarazione di inizia attivita’, e sulla base di una testimonianza il cui riferimento, riportato del ricorso introduttivo del giudizio, alla determinazione del tempus commissi delicti ne evidenzia la genericita’ del contenuto, tale da non consentire che sulla base di essa sia argomentata una valida confutazione a quanto, invece, puntualmente riportato dal tecnico comunale.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorse segue la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese processali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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