Va esperito incidente di esecuzione e non ricorso per cassazione se chi non ha appellato e non è stato citato in secondo grado voglia far valere gli effetti estensivi della sentenza.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 giugno 2018, n. 29408.

La massima estrapolata:

Va esperito incidente di esecuzione e non ricorso per cassazione se chi non ha appellato e non è stato citato in secondo grado voglia far valere gli effetti estensivi della sentenza.

Sentenza 27 giugno 2018, n. 29408

Data udienza 14 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 17/11/2016 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CORBO Antonio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 17 novembre 2016, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, ha: -) dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), per il delitto di abuso dei mezzi di correzione in danno dei minori (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), per essere il reato estinto per prescrizione; -) dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), per il delitto di abuso dei mezzi di correzione in danno dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere il reato estinto per prescrizione; -) assolto per non aver commesso il fatto (OMISSIS) e (OMISSIS), per il delitto di abuso dei mezzi di correzione in danno del minore (OMISSIS), revocando le statuizioni di condanna dei due imputati appena precisati al risarcimento dei danni in favore di quest’ultimo.
In primo grado, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati ritenuti responsabili, unitamente a (OMISSIS), del delitto di abuso dei mezzi di correzione in danno di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed altri due minori non identificati, con riferimento alle condotte commesse tra il (OMISSIS). Il Tribunale aveva condannato tutti gli imputati alla pena di tre mesi di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile (OMISSIS).
(OMISSIS) non ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia di (OMISSIS), articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 601 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo alla mancata citazione per il giudizio di appello dell’imputato non appellante (OMISSIS).
Si deduce che l’imputato (OMISSIS), sebbene non appellante, avrebbe dovuto essere citato per il giudizio di secondo grado, a norma del combinato disposto degli articoli 587 e 601 c.p.p.. Si rappresenta che (OMISSIS) era coimputato degli appellanti in relazione ai fatti di abuso di mezzi di correzione, con riferimento ad una contestazione unitaria, nella quale era indicato l’articolo 110 c.p., e che l’articolo 587, quando fa riferimento al “concorso di persone”, ha riguardo a qualunque ipotesi di concorso. Si aggiunge che il decreto di citazione per il giudizio di appello deve contenere i requisiti di cui all’articolo 429, comma 1, lettera a), f), e g), a pena di nullita’ assoluta ed insanabile. Si rileva, infine, che la sentenza della Corte d’appello ha omesso qualunque valutazione, anche con riferimento all’episodio in danno di (OMISSIS), in relazione al quale la stessa ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 587 c.p.p., a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo alla mancata declaratoria della prescrizione anche in favore di (OMISSIS).
Si deduce che l’imputato non appellante avverso la sentenza di primo grado ha il diritto di ricorrere contro la sentenza di secondo grado ove con quest’ultima vengano accolti motivi di gravame dei coimputati a lui estensibili, e che, con tale impugnazione, puo’ far valere anche la prescrizione maturata nelle more del giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
2. Secondo un principio piu’ volte enunciato nella giurisprudenza di legittimita’, e condiviso dal Collegio, la mancata citazione dell’imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all’estensibilita’ dei motivi di appello, e, nel caso in cui l’imputato non appellante ritenga di avere diritto all’estensione degli effetti dell’appello proposto da altri, puo’ farli valere in sede esecutiva, in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimita’, nella quale e’ preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 17650 del 11/02/2004 Tresca, Rv. 229235, e Sez. 2, n. 9022 del 26/03/1997, Passalacqua, Rv. 208743).
Questo orientamento, del resto, risulta assolutamente in linea con la complessiva elaborazione giurisprudenziale in materia di estensione dell’impugnazione. Da un lato, infatti, anche con riferimento al giudizio di rinvio, si e’ affermato che, qualora il giudice che procede ex articolo 627 c.p.p., pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non ricorrenti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, il rimedio spettante ai soggetti pretermessi consiste nell’incidente di esecuzione, atteso che questi, in quanto non citati, non sono “parti” del giudizio di rinvio e che il giudice dell’esecuzione e’ titolare del potere di intervenire sul titolo esecutivo, e di rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della piu’ favorevole decisione assunta (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 1454 del 14/10/2013, dep. 2014, Lipari, Rv. 258390). Dall’altro, poi, si e’ evidenziato che e’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di rinvio dall’imputato che non aveva impugnato la sentenza precedentemente annullata dalla Corte di cassazione, in quanto l’effetto estensivo dell’accoglimento di un motivo comune implica esclusivamente il diritto del condannato originariamente non impugnante di partecipare al giudizio per evitare giudicati contrastanti, ma non anche una restituzione del termine, essendo ormai irrevocabile la decisione nei suoi confronti (cosi’ Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258156).
Il principio indicato, anzi, sembra trovare ulteriore e decisiva conferma nella recentissima decisione delle Sezioni Unite, secondo la quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non puo’ essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’articolo 587 c.p.p., comma 1, se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si e’ formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva (cosi’ Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539, in relazione ad una fattispecie in cui il termine di prescrizione era maturato nel corso del giudizio di appello, ed il coimputato non impugnante aveva anche partecipato a tale grado del processo ex articolo 587 c.p.p.). Invero, le Sezioni Unite, a presupposto di tale conclusione, per quanto di specifico interesse ai fini in esame, hanno rappresentato che “il fenomeno della estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante (…) costituisce un rimedio straordinario, che, solo al verificarsi dell’evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo del gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’imputato diligente, e’ idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; con la conseguenza che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, l’impugnazione altrui non spiega influenza alcuna sulla esecutorieta’ della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante.” (cfr., specificamente, § 5. della motivazione).
3. Alla luce del principio giurisprudenziale indicato, deve concludersi che l’odierno ricorrente, in quanto non appellante avverso la sentenza emessa in primo grado, e non citato per il giudizio di appello, non era legittimato a proporre ricorso per cassazione per far valere l’estensione degli effetti dell’appello proposto dai coimputati, ma, a tal fine, avrebbe dovuto esperire il rimedio dell’incidente di esecuzione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ma non anche – non ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ la condanna al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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