E’ pienamente applicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi da conducenti «a rischio elevato», indicati dal comma 1 dell’art. 186-bis.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 26 giugno 2018, n. 29374.

La massima estrapolata:

E’ pienamente applicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi da conducenti «a rischio elevato», indicati dal comma 1 dell’art. 186-bis.

Sentenza 26 giugno 2018, n. 29374

Data udienza 12 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/06/2017 del TRIBUNALE di ASTI;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p., emessa dal Tribunale astigiano in data 19 giugno 2017, con la quale e’ stata inflitta la pena patteggiata nei confronti di (OMISSIS) in relazione a reato p. e p. dall’articolo 186 bis, comma 6, in relazione all’articolo 186 C.d.S., comma 7, pena sostituita dal lavoro di pubblica utilita’.
Quale unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge, per avere il Tribunale disposto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ in ipotesi nella quale tale sostituzione non e’ consentita: invero, deduce il P.M. ricorrente, l’articolo 186 bis C.d.S., comma 6, non rinvia all’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis; ne’ possono trovare applicazione i dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 167/2012, in quanto l’articolo 186 bis costituisce ipotesi autonoma di reato.
2. Nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte ha aderito al motivo di ricorso, associandosi alla richiesta di annullamento formulata dal P.M. ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
Decidendo su questione di legittimita’ dell’articolo 186 bis C.d.S., comma 6, sollevata con riferimento all’articolo 3 Cost., e articolo 27 Cost., comma 3, nella parte in cui esso non richiama l’articolo 186, comma 9 bis, (che ha introdotto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ per la guida in stato d’ebbrezza), la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167/2012 citata dallo stesso P.M. ricorrente, ha dichiarato infondata la questione, ritenendo erroneo il presupposto, affermato dal giudice remittente, in base al quale le fattispecie di cui all’articolo 186 bis C.d.S., comma 3, costituirebbero fattispecie autonome di reato. La natura circostanziale di dette fattispecie emerge sia dal dato testuale che le contraddistingue (“le sanzioni…sono aumentate”, con rinvio a quelle di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b) e c)), sia dalla stessa peculiare disciplina del giudizio di bilanciamento fra circostanze (articolo 186 bis, comma 4), che, proprio per il fatto di costituire deroga rispetto a quella di cui all’articolo 69 c.p., ne accredita la natura circostanziale, sia pure “rinforzata”.
Da cio’ la Corte Costituzionale trae il convincimento che, essendosi in presenza di circostanze aggravanti, ne consegue il richiamo implicito all’intera disciplina prevista dalla fattispecie-base, cioe’ all’articolo 186 C.d.S.. Dal che viene tratto l’ulteriore corollario della piena applicabilita’ della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ anche ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi da conducenti “a rischio elevato”, indicati dall’articolo 186 bis, comma 1.
La conclusione tratta dalla Consulta trova del resto un’ulteriore, indiretta conferma nella disciplina di cui all’articolo 187 C.d.S.: poiche’ infatti il comma 1, di detta disposizione prende espressamente in considerazione l’ipotesi che il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti venga commesso da conducenti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 186 bis, comma 1, e’ di tutta evidenza che anche a costoro trovi applicazione l’articolo 187, comma 8 bis, che introduce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ anche nei casi disciplinati dallo stesso articolo, con la sola esclusione dei casi di cui al comma 1-bis (relativo all’aggravante dell’aver provocato un incidente), del tutto simmetrici a quelli di cui all’articolo 186, comma 2 bis. E’ di tutta evidenza che sarebbe giuridicamente e costituzionalmente insostenibile una disciplina che prevedesse l’applicabilita’ della sanzione sostitutiva in parola ai conducenti “qualificati” di cui all’articolo 186 bis, comma 1, limitatamente alle sole ipotesi di cui all’articolo 187, comma 8 bis, e la escludesse con riferimento alle ipotesi di cui all’articolo 186, comma 9 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

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