Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40932.

La massima estrapolata:

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’articolo 168-ter c.p., non puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’articolo 224 C.d.S., comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilita’, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’, previste dall’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis e articolo 187 C.d.S., comma 8-bis, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto articolo 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40932

Data udienza 7 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/10/2017 del TRIBUNALE di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del ricorso e trasmissione degli atti al Prefetto.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di LECCE in difesa di (OMISSIS) che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa il 23 ottobre 2017 dal Tribunale di Lecce che – dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa per essere estinto il contestato reato (commesso il (OMISSIS)) di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lettera c), articolo 186 2-bis e articolo 186 2-sexies, a seguito dell’esito positivo della messa alla prova – ha disposto la revoca della patente di guida.
2. Lamenta l’esercizio, da parte del Giudice, di una potesta’ riservata dalla legge a organi amministrativi e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 224 C.d.S. e articolo 168-ter c.p.. L’irrogazione della sanzione amministrativa spettava al Prefetto competente. Sostiene che l’impossibilita’, per il Giudice, di applicare la sanzione amministrativa accessoria a seguito della dichiarazione di estinzione del reato deriva da due caratteristiche dell’istituto contemplato dall’articolo 168-ter c.p.: la mancanza dell’accertamento sulla responsabilita’ dell’imputato e la correlativa consunzione della potesta’ punitiva del Giudice. Del resto, l’articolo 224 C.dS. stabilisce che, nel caso di estinzione del reato per ragioni diverse dalla morte dell’imputato, il Prefetto proceda all’accertamento dell’eventuale sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato limitatamente alla disposta revoca della patente di guida.
2. In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’articolo 168-ter c.p., non puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’articolo 224 C.d.S., comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilita’, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’, previste dall’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis e articolo 187 C.d.S., comma 8-bis, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto articolo 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (ex multis, Sez. 4, sent. n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; Sez. 4, sent. n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880; Sez. 4, sent. n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819).
3. In conclusione, la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla disposta revoca della patente di guida che elimina, con conseguente trasmissione degli atti al Prefetto di Lecce.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Lecce.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *