Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 24 maggio 2018, n. 12963.
La massima estrapolata:
Il disposto della L. Fall., articolo 1, comma 2, lettera a) e b), predetermina soglie calibrate su una prospettiva temporale annua di valutazione che non possono essere vanificate da un scelta di abbreviazione dell’esercizio compiuta dall’imprenditore; i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento da apprezzare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilita’ devono pertanto intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall’inizio dell’attivita’ dell’impresa.
Sentenza 24 maggio 2018, n. 12963
Data udienza 10 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 8501/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 312/2016 della Corte d’Appello di Torino depositata il 25/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza in data 30 novembre 2015 il Tribunale di Torino, in accoglimento dell’istanza presentata da (OMISSIS) s.r.l., dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, ritenendo che la societa’ debitrice avesse superato la soglia di fallibilita’ prevista dalla L. Fall., articolo 1, rispetto all’attivo nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2012; a giudizio del Tribunale non assumeva invece rilievo la delibera di anticipazione della chiusura dell’esercizio al 28 febbraio 2015 assunta in sede assembleare il 13 febbraio 2015 e il bilancio chiuso a quella data, dato che gli esercizi rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento non potevano che essere di durata coincidente ed equivalente all’anno solare.
2. Con sentenza depositata il 25 febbraio 2016 la Corte d’Appello di Torino revocava la declaratoria di fallimento pronunciata in primo grado constatando che la L. Fall., articolo 1, comma 2, faceva esclusivo riferimento alla nozione di esercizio, che era liberamente determinabile dall’assemblea societaria in assenza di un’espressa previsione che imponesse una sua durata in misura pari all’anno solare.
3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia (OMISSIS) s.r.l. affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.
Il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, benche’ ritualmente intimato, non ha svolto alcuna difesa.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., articolo 1, in quanto la Corte d’Appello di Torino avrebbe erroneamente escluso, in tesi di parte ricorrente, la fallibilita’ della convenuta ritenendo che la locuzione che si riferisce ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento possa riguardare esercizi infrannuali: in tesi di parte ricorrente la disciplina introdotta dalle norme correttive previste dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, avrebbe invece individuato l’imprenditore fallibile sulla base di parametri soggettivi di tipo quantitativo, fissati dalla L. Fall., articolo 1, comma 2, lettera a) e b), da ancorarsi a requisiti certi su base annua evincibili dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi della durata di dodici mesi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento.
4. Il motivo di ricorso presentato e’ fondato.
4.1 Il legislatore all’interno delle misure correttive introdotte con il d.lgs. 169/2007, nello sforzo di fissare il regime delle esenzioni alla procedura fallimentare con la maggior oggettivita’ possibile, ha fatto ricorso a parametri meramente dimensionali riferiti all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all’indebitamento individuando limiti numerici fissi al fine di stabilire i confini della fallibilita’.
I due parametri relativi a dati storici, costituiti ai sensi della L. Fall., articolo 1, comma 2, lettera a) e b), dall’ammontare dell’attivo patrimoniale e dei ricavi lordi, sono stati espressamente stabiliti dal legislatore della riforma con riferimento non solo ai tre esercizi antecedenti, ma anche a uno specifico ammontare complessivo annuo individuato come soglia di rilevanza.
Non e’ dunque condivisibile l’assunto della corte territoriale che, valorizzando il richiamo normativo all’esercizio, disgiunge quest’ultimo dal criterio cronologico in base al quale il singolo requisito deve essere apprezzato.
Peraltro una simile operazione interpretativa, oltre a contrastare con il dato letterale del disposto normativo, ne inficia le scelte operate in termini di individuazione dei confini della fallibilita’, poiche’ una riduzione della durata dell’esercizio toglie all’evidenza valore a una valutazione delle soglie di rilevanza effettuata dal legislatore rispetto ad un arco temporale di durata annuale.
In altri termini il legislatore ha individuato le soglie dimensionali di un imprenditore la cui insolvenza provoca allarme e deve essere rimossa e ha predeterminato le stesse calibrandole su una prospettiva temporale annua di valutazione.
Si tratta di dato oggettivo che va visto alla luce della normale durata “annuale” di un esercizio e non puo’ essere soggettivizzato, compromettendo la valutazione discrezionale compiuta dal legislatore nella fissazione dei limiti di rilevanza attraverso un ridimensionamento del periodo di riferimento.
Dunque i requisiti relativi all’ammontare dell’attivo patrimoniale e dei ricavi lordi devono giocoforza riferirsi al triennio coincidente con i tre esercizi piu’ prossimi alla presentazione dell’istanza di fallimento, con l’unica eccezione, espressamente prevista da ambedue le disposizioni in esame, di un’impresa che abbia dato inizio alla propria attivita’ da minor tempo (la quale, ferma ove possibile la prospettiva annuale di valutazione onde non inficiare la scelta legislativa di individuazione delle soglie di fallibilita’, presentera’ requisiti relativi a un arco temporale di durata inferiore al triennio).
La compagine sociale rimane libera di modificare l’epoca di chiusura del proprio esercizio incidendo sulla durata complessiva dello stesso, ma tale deliberazione, se adottata nell’imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, non rileva ai fini dell’apprezzamento dell’avvenuto superamento delle soglie di fallibilita’, le quali debbono rimanere ancorate a riferimenti, eventualmente riclassificati, di portata annuale.
4.2 Una simile interpretazione corrisponde al costante orientamento di questa corte che in tema di requisiti dimensionali per l’esonero dalla fallibilita’ dell’imprenditore commerciale ha sempre inteso che la L. Fall., articolo 1, comma 2, lettera a), (nel testo modificato dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169) facesse riferimento a un arco temporale di durata triennale corrispondente agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell’istanza di fallimento (Cass. 27/5/2015 n. 10952, Cass. 14/1/2016 n. 501).
4.3 Deve pertanto essere affermato il seguente principio:
“il disposto della L. Fall., articolo 1, comma 2, lettera a) e b), predetermina soglie calibrate su una prospettiva temporale annua di valutazione che non possono essere vanificate da un scelta di abbreviazione dell’esercizio compiuta dall’imprenditore; i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento da apprezzare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilita’ devono pertanto intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall’inizio dell’attivita’ dell’impresa”.
5. La sentenza impugnata andra’ dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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