L’effetto della trasformazione, nel senso di nuovo assetto volontario del tipo contrattuale regolante la prestazione lavorativa, non si realizza ex nunc

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 24 maggio 2018, n. 12938.

La massima estrapolata:

L’effetto della trasformazione, nel senso di nuovo assetto volontario del tipo contrattuale regolante la prestazione lavorativa, non si realizza ex nunc, al momento in cui viene formalizzata la decisione di trasformare il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, bensì ex-tunc dal momento dell’originario contratto a termine perché è da questo momento che l’assunzione (confermata poi tempo indeterminato) avviene.

Sentenza 24 maggio 2018, n. 12938

Data udienza 6 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8274-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (ora (OMISSIS) S.P.A. giusta atto di fusione per incorporazione del 31/12/2014 per notaio (OMISSIS) n. (OMISSIS) Rep.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dell’avvocato (OMISSIS) unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 501/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata l’8/10/2012 R.G.N. 1302/2011 e 1303/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/2/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con conferma della sentenza;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1.1. Il Tribunale di Como accoglieva le domande proposte da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)dipendenti della (OMISSIS) S.p.A. e condannava la societa’ convenuta al pagamento in favore degli stessi delle somme reclamate a titolo di differenze di compenso integrativo previsto dall’articolo 35 del Contratto Collettivo Aziendale del 1990-1992, come modificato dall’Accordo sindacale del 9 ottobre 1996.
1.2. La Corte di appello di Milano, con la pronuncia oggi impugnata, confermava, sia pure con diversa motivazione, la decisione di primo grado.
1.3. I ricorrenti erano stati assunti dal Casino’ quali impiegati tecnici di gioco, dapprima con contratti a termine, successivamente trasformati in contratti a tempo indeterminato ed avevano lamentato che il predetto compenso fosse stato loro erogato non nella misura integrale prevista dall’accordo collettivo aziendale bensi’ nella misura del 50% per effetto del consolidamento successivamente introdotto per i nuovi assunti.
1.4. Le questioni dibattute tra le parti avevano riguardato: la vincolativita’ di quelle che erano state definite ipotesi di accordo intervenute tra la Casa da Gioco e le RSU in data 30/9/2004 e 11/7/2005 con le quali era stabilito il consolidamento al 50% dei precedenti premi ma solo per i nuovi assunti (assumendosi da parte dei dipendenti che, trattandosi di mere ipotesi di accordo, la suddetta riduzione potesse valere solo dopo la sottoscrizione dell’accordo aziendale definitivo, avvenuta il 13/9/2005); – la sussistenza di un diritto quesito alla corresponsione del premio nella misura del 100%; l’individuazione, sotto il profilo temporale, dei nuovi assunti cui la nuova disciplina fosse applicabile (discutendosi se tra gli assunti alla data degli accordi modificativi, e cioe’ alla data del 31 dicembre 2004, fossero da ricomprendere anche i dipendenti con contratto a tempo determinato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato).
1.5. La Corte territoriale (disattendendo, sul punto, la motivazione del Tribunale) riteneva che, nonostante l’utilizzo della locuzione ipotesi di accordo presente nell’intestazione dei verbali del 30/9/2004 e dell’11/7/2005, il testo degli accordi e il comportamento tenuto dalle parti deponessero per una piena vincolativita’ degli stessi essendosi intesa riservare ad un successivo momento solo la compiuta regolamentazione della quantificazione dei precedenti premi oggetto di consolidamento. Evidenziava che a diversa conclusione non potesse pervenirsi sulla base delle risultanze dell’istruttoria orale.
Considerava assorbita la questione posta dagli appellati e relativa all’asserito diritto quesito al premio consolidato nella misura intera in quanto lo stesso poggiava sull’assunto, disatteso, che l’unico accordo vincolante fosse quello del 13/9/2005, intervenuto dopo la loro assunzione.
Riteneva, tuttavia, che ai fini della concreta opponibilita’ di tali accordi occorresse aver riguardo, per individuare i nuovi assunti, alla data di decorrenza anche del contratto a tempo determinato atteso che, per effetto della trasformazione, doveva considerarsi esistente un unico rapporto di lavoro.
Privilegiava, a tal fine, oltre al contenuto del contratto avente ad oggetto la conferma di assunzione a tempo indeterminato (identico per tutti gli appellati), le stesse indicazioni risultanti dalle buste paga e riteneva irrilevante la circostanza che nelle precedenti disposizioni collettive fosse richiesta la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato.
Conclusivamente riteneva che gli accordi prevedenti il consolidamento al 50%, ancorche’ gia’ vincolanti, non si applicassero a coloro che, come gli appellati, fossero stati assunti a tempo determinato prima della stipula degli stessi.
2. Avverso la sentenza ricorre la (OMISSIS) S.p.A. con quattro motivi.
3. Resistono (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso.
4. (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
5. La societa’ ricorrente ha depositato memoria con la quale ha anche rappresentato che con effetto dal 1ÃâEurošÃ‚° gennaio 2015 la (OMISSIS) S.p.A. e’ stata incorporata dalla (OMISSIS) S.p.A. con atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) n. (OMISSIS) Repertorio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la societa’ denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articoli 1 e 5 e dell’articolo 99 c.p.c. nonche’ falsa applicazione dell’articolo 1419 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Sostiene l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato operando di fatto una conversione che invece e’ possibile solo nei casi espressamente disciplinati dalla legge. Rileva che per poter disporre tale conversione era necessaria apposita domanda ex articolo 99 c.p.c.. Deduce che detto rapporto era rimasto distinto in due fasi essenziali: una a tempo determinato e l’altra a tempo indeterminato.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1362, 1363, 1364, 2366 e 1371 c.c. nonche’ falsa applicazione dell’articolo 1230 c.c. in relazione alle intese sindacali del 30 settembre 2004, 11 luglio 2005, 13 settembre 2005 (articolo 360 c.p.c., n. 3). Sostiene l’erroneita’ della sentenza laddove ha interpretato che per assunti dovessero intendersi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato evidenziando che gli accordi precedenti e la stessa natura del compenso integrativo (poi consolidato) dovevano indurre a ritenere che i destinatari delle pattuizioni fossero solo quelli con rapporto a tempo indeterminato stipulato prima del 31 dicembre 2004, data fissata dalle parti collettive.
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5). Sostiene che la Corte territoriale non abbia esaminato la circostanza che il rapporto di lavoro dei resistenti non era in realta’ unico bensi’ andava scisso in due fasi.
1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5). Sostiene che la Corte territoriale non abbia esaminato la circostanza che ai resistenti era stata riconosciuta la corresponsione del premio consolidato solo dopo la nuova assunzione a tempo indeterminato e proprio in ragione di tale nuova assunzione.
2.1. Il primo ed il terzo motivo (da trattarsi congiuntamente in ragione dell’intrinseca connessione) non sono fondati.
Nella specie, infatti, non vi e’ stata alcuna conversione dei rapporti disposta giudizialmente avendo la Corte territoriale interpretato la volonta’ delle parti espressa in sede dei contratti aventi ad oggetto le conferme di assunzione a tempo indeterminato (intervenuti, peraltro, prima delle scadenze di quelli a termine) come intesa a riconoscere ab initio la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza soluzione di continuita’ e per lo svolgimento delle stesse mansioni (di fatto ritenendo irrilevante le indicate decorrenze dall’1/1/2005) e dunque in sostanza considerato che fosse intervenuta una novazione oggettiva del rapporto di lavoro (articolo 1230 c.c., comma 1), attraverso convenzioni con le quali le parti, con un animus novandi tacito e purtuttavia risultante da fatto non equivoco, avevano costituito dall’origine un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente e con mutamento del titolo.
Ad avviso dei giudici di appello, dunque, non vi era stata la sola eliminazione di un termine al contratto (di per se’ non significativa ai fini di una novazione del rapporto ex articolo 1231 c.c.), bensi’ una modifica del rapporto obbligatorio gia’ esistente tra le parti e la nascita di una nuova obbligazione sostitutiva della precedente, connotata non solo dall’aliquid novi ma anche da altri elementi, quali la causa novandi, intesa come interesse delle parti all’effetto novativo, e l’animus novandi, inteso come manifestazione inequivoca da parte dei contraenti del rapporto originario dell’intento novativo.
L’effetto della trasformazione, nel senso di nuovo assetto volontario del tipo contrattuale regolante la prestazione lavorativa, non si era si realizzato ex nunc, al momento in cui era stata formalizzata la decisione di trasformare il contratto da tempo determinato in tempo indeterminato, bensi’ ex tunc dal momento dell’originario contratto a termine perche’ era da questo momento che l’assunzione (confermata’ poi a tempo indeterminato) era avvenuta.
Ne’ del resto si evinceva, in senso contrario, la sussistenza di circostanze quali ad esempio la corresponsione ai lavoratori del trattamento di fine rapporto, la pattuizione in relazione ai rapporti che si assumevano costituiti ex novo come rapporti a tempo indeterminato di un periodo di prova, l’eventuale diversita’ delle nuove mansioni affidate ai dipendenti rispetto alle precedenti ovvero una modifica delle condizioni economiche e normative.
La ricostruzione della volonta’ delle parti, integrante gia’ in se’ un positivo elemento che destituiva di fondamento la tesi della dicotomizzazione del rapporto di lavoro in questione, era stata altresi’ avvalorata da quanto si evinceva dalle buste paga redatte dal datore di lavoro riportanti, per gli anni successivi alla formale decorrenza di cui alle suddette conferme, come date di assunzione quelle degli originari contratti a temine, da intendersi non come mera attribuzione di anzianita’ convenzionale bensi’ come sostanziale indicazione dell’inizio del rapporto.
Com’e’ noto, l’effettivo comportamento adottato a seguito della trasformazione del rapporto diviene, per la giurisprudenza di questa Corte, elemento necessario, ex articolo 1362 c.c., comma 2, non solo all’interpretazione dello stesso iniziale contratto, bensi’ all’accertamento di una nuova diversa volonta’ eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente previste; e pertanto in caso di contrasto fra iniziali dati formali e successivi dati fattuali (emergenti dall’atteggiarsi in concreto del rapporto), questi assumono necessariamente un rilievo prevalente (v. Cass. 20 maggio 2002, n. 7310).
Non vi e’ stata, allora, alcuna delle violazioni di legge denunciate ne’ alcun omesso esame, ma l’interpretazione di un atto negoziale integrante tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli articoli 1362 c.c. e ss. (nel caso in esame non dedotta) o di motivazione talmente inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione (nella specie insussistente) – v. ex multis Cass. 30 aprile 2010, n. 10554 e con riferimento all’interpretazione dell’animus novandi Cass. 11 ottobre 2012, n. 17328 -.
2.2. Il secondo motivo e’ infondato.
Le censure, nella parte in cui si sostiene che il premio consolidato, afferendo ai compensi integrativi di cui all’articolo 35 del c.c.a.l., al pari di questi ultimi, non potrebbe che riferirsi ai soli dipendenti a tempo indeterminato si infrangono, per quanto evidenziato al punto che precede, contro la ritenuta sussistenza, nella specie, di un rapporto a tempo indeterminato gia’ prima della stipula degli accordi di cui si discute.
In modo erroneo la ricorrente sostiene che i lavoratori fossero stati assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2004 (e per la precisione con decorrenza dal 1 gennaio 2005), dandosi cosi’ avvio ad una fase lavorativa del tutto distinta dalla precedente, senza considerare che la Corte territoriale, con argomentazione gia’ in se’ integrante un’autonoma ratio decidendi, ha ritenuto che i rapporti in questione, sotto il profilo giuridico, fossero da considerarsi come unici rapporti a tempo indeterminato sin da epoca precedente il suddetto limite temporale.
In ogni caso il rilievo tende a contrastare non la violazione di un canone ermeneutico, ma l’esito dell’interpretazione operata dalla Corte d’appello, proponendo una lettura alternativa delle clausole degli accordi di cui si discute. Esito che, ad ogni modo, e’ inattaccabile al di fuori delle ipotesi di sostanziale assenza della motivazione (esemplificati da Cass. S.U. n. 8053/14), non ricorrenti nella specie.
La sentenza impugnata, che non ha in alcun modo violato le regole codicistiche che presiedono all’interpretazione dei contratti (v. Cass. 29 aprile 2004, n. 14495; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4668), ha correttamente dato preminenza a quelle soggettive, in particolare al canone letterale (lavoratori in forza prima del 31 dicembre 2004 rispetto ai nuovi assunti dopo tale data) e a quello del comportamento complessivo delle parti (pacifico riconoscimento al dipendente del 50% dei precedenti premi idoneo ad escludere che il consolidamento potesse essere concepito solo rispetto ad un premio spettante a termini del contratto collettivo aziendale anteriormente vigente, che richiedeva la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato).
Ha in conseguenza ritenuto che i lavoratori appellati fossero certamente in forza alla societa’ prima del 31 dicembre 2004 (diversamente opinando, e cioe’ considerando l’originaria apposizione del termine come elemento rilevante per escludere il diritto degli appellati al premio consolidato nella misura del 100%, ad avviso della Corte territoriale, si sarebbe realizzata una discriminazione derivante dalla sola circostanza di essere stati i predetti in precedenza lavoratori a termine).
Si tratta d’un accertamento di fatto non surrogabile da questa S.C., il che assorbe ogni ulteriore considerazione a riguardo.
2.3. Il quarto motivo e’ del pari infondato.
Anche un’eventuale delimitazione delle pretese da parte degli odierni controricorrenti ed intimati a far data dal 1 gennaio 2015 (sul punto, invero, il motivo e’ privo di autosufficienza non riportando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio) non influirebbe sulla ritenuta unicita’ dei rapporti ne’ potrebbe in alcun modo corroborare la tesi della societa’ circa la spettanza del premio consolidato solo in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla suddetta data in poi.
Per il resto la ricorrente si limita a contrapporre all’accertamento in fatto del giudice di merito una propria diversa lettura degli atti processuali, inammissibile in questa sede di legittimita’.
4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
5. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti costituite, in considerazione della novita’ e controvertibilita’ della questione.
6. Nulla va disposto per le spese delle parti rimaste intimate.
7. Va dato atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 poiche’ l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese nei confronti dei contro ricorrenti; nulla per le spese dei lavoratori rimasti intimati.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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