La condotta di chi sostituisca il silenziatore del terminale di scarico deve farsi rientrare nell’articolo 72 del Cds salvo che risulti accertato che tale dispositivo di equipaggiamento abbia determinato un aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 23 aprile 2018, n. 9988.

La condotta di chi sostituisca il silenziatore del terminale di scarico deve farsi rientrare nell’articolo 72 del Cds salvo che risulti accertato che tale dispositivo di equipaggiamento abbia determinato un aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo. In tal caso, la medesima condotta dovrà ricondursi alla fattispecie di cui all’articolo 78 Cds con la necessità di riportare il veicolo alle originarie caratteristiche.

Sentenza 23 aprile 2018, n. 9988
Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6150/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 248/2013 del Tribunale di Alessandria, depositata il 21/10/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Luca Varrone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Gregorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato presso il giudice di pace di Acqui Terme in data 4 ottobre 2010, il signor (OMISSIS) si opponeva al verbale numero (OMISSIS) emesso in data 12 marzo 2010 dalla legione carabinieri Piemonte Valle D’Aosta stazione di Ponzone, con il quale gli veniva contestata l’infrazione dell’articolo 78 C.d.S., commi 3 e 4, per aver apportato modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo senza aver effettuato la prescritta visita o prova con esito favorevole, in particolare per aver aveva cambiato tipo di silenziatore, installandone uno non omologato.
Il ricorrente nei motivi di opposizione evidenziava che i carabinieri non avevano effettuato la prova fonometrica del silenziatore e, tantomeno, avevano visionato accuratamente il veicolo per valutare l’esistenza del codice alfanumerico con il quale risalire alla marca dello stesso.
A sostegno di tali ragioni il ricorrente produceva la foto, con data certa al 13 marzo 2010, che documentava l’esistenza del suddetto codice alfanumerico e deduceva, dunque, l’insussistenza della contravvenzione elevata nei suoi riguardi, in quanto non provata, in subordine chiedeva la derubricazione in quella di cui all’articolo 72 C.d.S..
2. Il giudice di pace di Acqui Terme rigettava l’opposizione.
3. Avverso tale sentenza il (OMISSIS) proponeva appello con atto di citazione notificato il 4 marzo 2011. Con sentenza numero 248 del 17 ottobre 2013 il Tribunale di Alessandria respingeva l’appello e confermava la sentenza di primo grado.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di due motivi.
5. La causa e’ stata discussa nell’adunanza camerale del 7 luglio 2017 e, all’esito della Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto che la rilevanza della questione connessa all’interpretazione degli articoli 72 e 78 C.d.S. – in relazione alla condotta di colui che circola con un veicolo equipaggiato con un silenziatore del terminale di scarico non omologato – rendesse opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso attiene alla ricorrenza del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione degli articoli 71, 72, 78, 79 C.d.S..
In particolare il (OMISSIS) lamenta la mancata derubricazione della violazione nella contravvenzione di cui all’articolo 72 C.d.S..
2. Il ricorrente evidenzia che l’articolo 71 del codice della strada rimanda al regolamento di attuazione per l’individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore. L’articolo 72 C.d.S., dispone che ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivi silenziatori soggetti ad omologazione da parte del ministero dei trasporti – direzione generale della motorizzazione – mentre l’articolo 78 C.d.S., prevede che i veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della direzione generale quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72.
1.2 Il ricorrente richiama anche l’articolo 236, del regolamento di attuazione che dispone che ogni modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali comporta la visita e prova del veicolo interessato presso l’ufficio della direzione generale e, infine, l’articolo 79 medesimo codice che rimanda al regolamento quanto alle prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, in particolare per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, la limitazione della rumorosita’ e delle emissioni inquinanti e sanziona chi circola con un veicolo che presenti alterazioni delle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72, non funzionanti o non regolarmente installati.
1.3 Cio’ premesso, secondo il ricorrente la sostituzione del terminale di scarico di serie con uno omologato non rientra tra le “modifiche”, non essendo una vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico, come nel caso di integrale sostituzione di quest’ultimo e non solo del silenziatore, situazione che, invece, deve ricondursi alla fattispecie di cui all’articolo 78.
A conferma di tale tesi il ricorrente indica anche il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2000, che stabilisce quali siano i dati che deve contenere la carta di circolazione ed evidenzia che non e’ menzionato espressamente il dispositivo silenziatore.
1.4 In alternativa il ricorrente ritiene che la fattispecie possa essere ricondotta alla violazione dell’obbligo per i veicoli a motore di essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro certi limiti di cui all’articolo 79 C.d.S..
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per mancata valutazione degli elementi probatori decisivi emersi nel corso del processo e oggetto di discussione tra le parti una motivazione carente e contraddittoria, e la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’articolo 2700 c.c..
Il ricorrente, in appello, aveva sostenuto che non era stata accertata la violazione, in mancanza di una prova fotometrica e della rilevazione del codice alfanumerico del silenziatore del marchio del fabbricante dello stesso. A sostegno di tale motivo aveva prodotto anche delle foto che documentavano l’esistenza dei codici e del marchio, mentre il tribunale aveva omesso completamente di valutare tale prova, facendo riferimento esclusivamente al verbale di accertamento in atti con una motivazione assolutamente apodittica.
2.1 Secondo il ricorrente, rispetto a tali rilievi, al verbale non puo’ attribuirsi fede privilegiata in relazione all’articolo 2700 c.c., trattandosi di una mera valutazione degli agenti accertatori.
3. Il primo motivo di ricorso e’ fondato e il secondo e’ assorbito.
La doglianza proposta con il primo motivo ha ad oggetto la corretta qualificazione giuridica della condotta di colui che circola con un veicolo equipaggiato con un silenziatore del terminale di scarico non omologato. Si tratta di una questione del tutto nuova e non vi sono precedenti editi.
4. Si rende opportuna, pertanto, una ricognizione del dato normativo. L’ articolo 72 C.d.S. – recante: “Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi” – prevede al comma 1 che: “I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti”. Il successivo comma 8 prevede che: “I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del ministero dei trasporti – direzione generale della m.c.t.c. -, secondo modalita’ stabilite con decreti del ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell’articolo 162. Negli stessi decreti e’ indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione”. Infine, ai sensi del medesimo articolo 72, comma 13: “Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00”.
5. A sua volta l’articolo 78 C.d.S. – recante “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione” – prevede, al comma 1, che: “I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della direzione generale della m.c.t.c. quando siano apportate una o piu’ modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio….” e ai commi 4 e 5 che: “Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione…”.
6. Per completare il quadro normativo di riferimento deve evidenziarsi che il Decreto Ministeriale Trasporti e Navigazione 14 febbraio 2000, dispone che sulla carta di circolazione siano riportate, tra le altre, le seguenti indicazioni: la velocita’ massima, il livello sonoro e le emissioni dei gas di scarico. Inoltre, ai sensi dell’appendice al titolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il livello sonoro del dispositivo di scarico deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione, mentre per le emissioni inquinanti devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE e successive modificazioni.
La circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento di pubblica sicurezza – del 6 aprile 2004, n. 40008023 ha fornito i seguenti chiarimenti e le seguenti disposizioni operative – 1. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (articolo 72 C.d.S.) – 2. Modifiche costruttive (articolo 78 C.d.S.): “Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purche’ omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e la rumorosita’ della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulla carta di circolazione”.
7. Dalla lettura delle disposizioni riportate si ricava una parziale sovrapponibilita’ della disciplina sanzionatoria applicabile alla condotta di colui che sostituisce il silenziatore del terminale di scarico con uno non omologato. Tale condotta, infatti, puo’ alternativamente integrare la contravvenzione di cui all’articolo 72 o quella di cui all’articolo 78 medesimo codice.
Ritiene il collegio che il discrimine tra le due fattispecie sia determinato dagli effetti che il dispositivo di equipaggiamento non omologato e’ idoneo a produrre sul veicolo in termini di velocita’, rumorosita’ ed emissioni di gas di scarico. Si e’ detto, infatti che tali elementi attengono alle caratteristiche funzionali del veicolo e i rispettivi valori di riferimento devono essere indicati nella carta di circolazione.
8. Ne consegue che, quando a seguito dell’installazione di un silenziatore del terminale di scarico non omologato si verifichino delle alterazioni di tali qualita’ funzionali, la condotta illecita integra quella di colui che “circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione” di cui all’articolo 78 C.d.S., mentre se il nuovo dispositivo di equipaggiamento non omologato non determina alcuna modifica delle suddette qualita’ funzionali la condotta sanzionata rientra in quella di cui all’articolo 72 C.d.S., u.c..
La prova che il dispositivo di equipaggiamento abbia effettivamente comportato una modifica delle qualita’ funzionali del veicolo spetta all’amministrazione in base alla regola secondo la quale l’amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
9. Cio’ premesso, venendo al caso in esame, al (OMISSIS) e’ stato contestato unicamente di aver equipaggiato il proprio veicolo con un silenziatore del terminale di scarico non omologato, mentre non risulta contestato, ne’ tantomeno provato, il superamento delle emissioni sonore o delle emissioni dei gas di scarico o un aumento della velocita’, in modo tale da modificare le caratteristiche funzionali del mezzo come indicate nella carta di circolazione, sicche’ la fattispecie integra la contravvenzione di cui all’articolo 72 C.d.S., u.c. e non quella di cui all’articolo 78 medesimo codice.
10. In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: “la condotta di chi sostituisca il silenziatore del terminale di scarico deve farsi rientrare nell’articolo 72 C.d.S., salvo che risulti accertato che tale dispositivo di equipaggiamento abbia determinato un aumento della velocita’, della rumorosita’ o delle emissioni inquinanti del veicolo rispetto a quelle indicate nella carta di circolazione. In tal caso, la medesima condotta dovra’ ricondursi alla fattispecie di cui all’articolo 78 C.d.S., con la necessita’ di riportare il veicolo alle originarie caratteristiche”.
11. Il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza ingiunzione deve essere annullata perche’ il fatto commesso non corrisponde a quello contestato.
12. In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l’opposizione proposta ed annulla il verbale di contestazione n.(OMISSIS) elevato il 12 marzo 2010 dalla Regione Carabinieri Piemonte Valle d’Aosta – stazione di Ponzone a carico di (OMISSIS).
8. Il collegio ritiene che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio in quanto si tratta di una questione del tutto nuova, priva di precedenti e in relazione alla quale si era determinata un’oggettiva incertezza circa la norma applicabile alla fattispecie.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da (OMISSIS) e annulla il verbale numero (OMISSIS) emesso in data 12 marzo 2010 dalla legione carabinieri Piemonte Valle D’Aosta stazione di Ponzone. Spese compensate.

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