La mera circostanza di essere al corrente dell’attività di sub-locazione posta in essere da chi ‘conduca’, di fatto, l’immobile a questi locato, non è idoneo ad integrare il concorso nel reato di cui all’art. 12 comma 5 bis d.lgs. n. 286 del 1998

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 giugno 2018, n. 29071

La massima estrapolata:

La mera circostanza di essere al corrente dell’attività di sub-locazione posta in essere da chi ‘conduca’, di fatto, l’immobile a questi locato, non è idoneo ad integrare il concorso nel reato di cui all’art. 12 comma 5 bis d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto tale consapevolezza non può automaticamente estendersi alla conoscenza dell’unico dato realmente rilevante ai fini della integrazione della previsione incriminatrice, rappresentato dalla condizione di clandestinità di taluno degli occupanti.

Sentenza 22 giugno 2018, n. 29071

Data udienza 13 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MAGI Raffael – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAP. (OMISSIS) A. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO;
Il P.G. chiede l’inammissibilita’ del ricorso;
L’avvocato (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, in procedura incidentale di riesame reale, con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2017 ha confermato il sequestro preventivo di un immobile (provvedimento GIP del 6 ottobre 2017), in danno di (OMISSIS), indagato per l’ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 5 bis.
1.1 L’immobile risulta essere in proprieta’ della (OMISSIS) srl e secondo l’accusa al suo interno trovavano alloggio numerosi cittadini di nazionalita’ cinese in condizioni di degrado, al costo di 10 Euro al giorno per un mero giaciglio.
In sede di accesso da parte della polizia locale – il (OMISSIS) – si e’ accertata, secondo quanto esposto nel provvedimento, la creazione di un vero e proprio dormitorio attraverso la messa in opera di paretine in cartongesso in un locale dalla ampiezza complessiva di circa 170 metri quadrati, per piu’ di venti posti letto.
Tra i cinesi presenti all’atto del sopralluogo, sette erano privi di permesso di soggiorno.
Le condizioni di igiene e di sicurezza erano molto precarie.
La societa’ (OMISSIS), intestataria dell’immobile, risulta detenuta ed interamente amministrata da (OMISSIS) Tiziano, e l’immobile risulta locato formalmente nell’anno 2008 per Euro 1500 mensili a tal (OMISSIS).
Costui, peraltro, risulta emigrato per Reggio Emilia nell’anno 2012 ed i cinesi trovati sul posto hanno affermato che alla riscossione del denaro provvedeva una donna, tal (OMISSIS), o in alternativa il di lei fratello.
La societa’ (OMISSIS) srl risulta, altresi’ aver acquistato l’immobile, subentrando anche nel contratto di locazione, il 9 febbraio 2015 (circa 8 mesi prima del sopralluogo) e durante le trattative per l’acquisto e’ dato per certo (dichiarazione del mediatore (OMISSIS)) che l’indagato abbia visionato l’immobile in questione.
1.2 Secondo il Tribunale, pure a fronte delle contestazioni dell’indagato (che sostiene di aver acquistato l’immobile al fine di ristrutturarlo e rivenderlo, senza aver contezza della presenza di immigrati irregolari, con immediata disdetta del contratto di locazione dopo il sopralluogo della polizia locale) il sequestro va confermato.
Ed invero, quanto al fumus il Tribunale evidenzia che l’appartamento in questione era pacificamente adibito a dormitorio di cittadini cinesi ben prima dell’acquisto da parte della societa’ del (OMISSIS) e costui venne posto al corrente dal mediatore immobiliare (OMISSIS), soggetto della cui attendibilita’ non vi e’ serio motivo di dubitare, anche in ragione del fatto che e’ del tutto verosimile che il (OMISSIS), avendo chiesto l’erogazione di un mutuo, si sia recato sul posto e abbia preso contezza della situazione, con evidente violazione del divieto di sublocazione emergente dal contratto originario.
Secondo il (OMISSIS), il precedente proprietario aveva fatto un esposto alla P.S. per segnalare la situazione, venutasi a determinare per volonta’ dell’affittuario e una copia di tale esposto venne consegnata al (OMISSIS) durante le trattative per l’acquisto.
L’attivazione del (OMISSIS), si afferma, e’ posteriore al sopralluogo, che segue di diversi mesi la conclusione del contratto.
Se ne deduce che il (OMISSIS) aveva piena contezza delle modalita’ di sfruttamento dell’immobile e della presenza di numerosi stranieri al suo interno, alcuni privi del permesso di soggiorno.
Le condizioni di estrema precarieta’ igienica e di sicurezza rendevano inoltre sproporzionato il prezzo del canone corrisposto e cio’ concretizza la condizione in fatto (ingiusto profitto) per l’applicazione della previsione incriminatrice.
In cio’ viene ritenuta irrilevante la presentazione di un progetto di ristrutturazione, dato che l’esistenza del fumus comporta la prevedibilita’ della confisca obbligatoria (salva l’appartenenza a persona estranea al reato).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – in proprio e nella qualita’ di amministratore della societa’ – (OMISSIS).
2.1 Dopo ampia premessa in fatto il ricorrente deduce al primo motivo erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sotto il profilo dell’elemento oggettivo del reato.
Si afferma che mancherebbe del tutto il fumus. L’attivita’ veniva svolta dalla cittadina cinese, mandataria del soggetto che aveva la condizione di affittuario. Dunque il (OMISSIS) sarebbe, al piu’, un concorrente. Ma del concorso, si afferma, mancano i presupposti oggettivi. Gli occupanti avevano contatti solo con la cittadina cinese; la stessa coindagata ha affermato di non dividere con alcuno il ricavato; il (OMISSIS) percepiva solo il canone di locazione e non altro profitto.
In altre parole non vi e’ prova della interferenza gestionale del (OMISSIS), il che esclude che possa applicarsi nei suoi confronti la previsione di legge del “dare alloggio”.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, quanto al dolo specifico dell’ingiusto profitto e consapevolezza della clandestinita’.
Non e’ logica la deduzione del Tribunale quanto agli indicatori di consapevolezza soggettiva circa la presenza di soggetti clandestini. Al piu’ il (OMISSIS) poteva essere al corrente di sub-locazioni, ma resta il fatto che il canone da lui percepito era in linea con i valori di mercato. La persona che occupava l’immobile – (OMISSIS) – era titolare di permesso di soggiorno ed era parente del conduttore. La disdetta viene fatta appena si e’ posti a conoscenza dell’utilizzo illecito.
Si ritiene inoltre carente la valutazione dei denunziati profili di inattendibilita’ di (OMISSIS), che si reiterano. Si afferma, in particolare che (OMISSIS), precedente proprietario, non avrebbe confermato la circostanza dell’esposto; inoltre la banca ha regolarmente erogato il mutuo. Insomma si sarebbe realizzata una illegittima presunzione di ricorrenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato, con le precisazioni e nei limiti che seguono.
1.1 Ad avviso del Collegio vi e’ un erroneo inquadramento iniziale della fattispecie, che si riflette tanto sulla decisione del Tribunale che su taluni profili del ricorso.
Ed invero, in fatto, non e’ posto in dubbio da alcuno che la cittadina cinese mandataria dell’affittuario ha tenuto una condotta che consente di ritenere integrato il presupposto del fumus boni juris circa la sussistenza, in concreto, della fattispecie incriminatrice a carico di costei.
La disposizione azionata in fase cautelare incrimina essenzialmente la condotta di chi, consapevolmente ed al fine di trarne profitto, da’ alloggio ad uno straniero privo del permesso di soggiorno.
E’ incontestato che tale condotta sia stata tenuta, quantomeno sotto il profilo di concreti indizi a carico, dalla signora (OMISSIS).
1.2 Cio’ posto, la medesima disposizione di legge (Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 5 bis) prevede la confisca obbligatoria dell’immobile “salvo che appartenga a persona estranea al reato”.
Con cio’ si intende affermare che il mantenimento del provvedimento di sequestro preventivo in tanto puo’ dirsi legittimo, rispetto al (OMISSIS) (ed alla societa’ proprietaria dell’immobile) in quanto costui, al di la’ dei profili concorsuali, non sia da qualificarsi come “persona estranea al reato”.
1.3 In tema non risulta trattato in modo congruo nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, che si direziona verso il (OMISSIS) in modo del tutto diverso, ritenendolo concorrente nel reato commesso dalla (OMISSIS).
2. Sul punto, il sostegno logico e giuridico alla decisione risulta meramente apparente. Come e’ noto, la limitazione legislativa dei motivi di ricorso per cassazione alla violazione di legge (articolo 325 c.p.p.) non rende insindacabile l’apparato argomentativo posto a fondamento della decisione, posto che per costante orientamento interpretativo la violazione di legge ricomprende i vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte Sez. 2 n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656).
2.1 Cio’ posto, va evidenziato che nella decisione impugnata – cosi’ come evidenziato nel ricorso – mancano reali argomenti di chiarificazione di alcuni passaggi logici essenziali al fine di ritenere – come invece si afferma – il (OMISSIS) raggiunto da elementi indizianti in punto di concorso nel reato.
Va ricordato, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, in tema di qualificazione dello standard dimostrativo necessario al fine di ritenere integrato il presupposto applicativo del sequestro preventivo ha piu’ volte affermato che il Tribunale del riesame in materia di sequestro, pur non dovendo verificare la concreta fondatezza dell’accusa ha il dovere di operare un controllo non meramente cartolare in rapporto al fumus del reato ipotizzato (Sez. 1 n. 21736 del 11.5.2007, rv 236474; Sez. 6 n. 16153 del 6.2.2014, rv 259337) ed in riferimento al caso concreto oggetto dell’incidente cautelare ed anche in riferimento all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purche’ di immediato rilievo.
E’ stato, dunque recepito – in tali arresti – il contenuto della decisione Corte Cost. n.153 del 2007, li’ dove si era affermata la necessita’ di realizzare, sul tema del controllo giurisdizionale in punto di ricorrenza del fumus commissi delicti una verifica non meramente cartolare, includente l’esame dei dati indizianti in punto di ricorrenza dell’elemento psicologico del reato.
Del resto, e’ la stessa linea interpretativa adottata in sede cautelare civile a richiamare in punto di identificazione dei caratteri del fumus – la qualita’ della verifica giurisdizionale di tale aspetto in termini di formulazione di un giudizio prognostico sull’esito del giudizio, sia pure in termini probabilistici (v. Sez. 1 civ. n. 4712 del 12.5.1999, rv 526248, ove si identifica il fumus boni juris con quel minimo di elementi di fatto sufficienti a far apparire prima facie non avventata la richiesta e a far ragionevolmente supporre che essa, pur con le opportune integrazioni e gli indispensabili accorgimenti, possa trovare accoglimento nel successivo giudizio di accertamento).
2.2 Pertanto, puo’ dirsi che ad avviso del Collegio tale verifica e’ stata realizzata (con fondatezza, in particolare, del secondo motivo di ricorso) in modo incompleto e non comprensibile, li’ dove il percorso argomentativo lascia intendere che, al piu’, il (OMISSIS) fosse al corrente dell’attivita’ di sub-locazione posta in essere da chi “conduceva” di fatto l’immobile. Ma tale consapevolezza non puo’ automaticamente estendersi alla conoscenza dell’unico dato realmente rilevante ai fini della integrazione della previsione incriminatrice, rappresentato dalla condizione di clandestinita’ di taluno degli occupanti. Circa tale aspetto va rilevata la mera apparenza motivazionale.
3. Tuttavia, come si e’ detto in apertura, cio’ non risolve la quaestio iuris relativa al mantenimento o meno del vincolo reale, atteso che, pur essendo stata sin qui affermata la precarieta’ argomentativa dell’ipotesi che vede il (OMISSIS) concorrente nel reato, la restituzione del bene puo’ avvenire solo li’ dove gli elementi di conoscenza disponibili portino alla qualificazione della sua posizione in termini di “persona estranea” al reato. Per tale, anche al fine di orientare il contraddittorio in sede di rinvio, va intesa – come e’ noto – una condizione di effettiva “distanza” dalla condotta illecita, con possibile rilievo anche di atteggiamenti antidoverosi di tipo colposo (v. da ultimo Sez. 3 n. 29586 del 17.2.2017, rv 270250 secondo cui e’ persona estranea al reato – nei cui confronti non puo’ essere disposta la confisca, ai sensi dell’articolo 240 c.p., commi 2 e 3 – il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilita’ dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – l’utilizzo del bene per fini illeciti).
Trattandosi di tema sostanzialmente non trattato nella decisione impugnata, lo stesso va rimesso al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’articolo 324 c.p.p..

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