Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 21 maggio 2018, n. 12436.
La massima estrapolata:
Integra violazione dell’articolo 111 c.p.c., l’esclusione della chiamata in causa, ancorche’ per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata dalla societa’ cedente e reintegrata nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo d’azienda cui gia’ era stata addetta, della societa’ cessionaria del suddetto ramo: avendo essa qualita’ di successore a titolo particolare della cedente nella generalita’ dei rapporti preesistenti e pertanto non gia’ di terza, ma di parte processuale, per l’acquisita titolarita’ del diritto in contestazione, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa; con la sua conseguente legittimazione ad intervenire o ad essere chiamata in causa, senza i limiti risultanti dall’articolo 344 c.p.c., ne’ il rispetto dei termini e delle forme prescritti dall’articolo 269 c.p.c.
Sentenza 21 maggio 2018, n. 12436
Data udienza 16 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Presidente
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16009-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
nonche’ contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 398/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/04/2016 r.g.n. 1034/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTO
Con sentenza ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c. del 14 aprile 2016, la Corte d’appello di L’Aquila dichiarava inammissibile la chiamata in causa in grado d’appello di (OMISSIS) s.p.a., rigettandone la domanda risarcitoria per lite temeraria nei confronti della chiamante (OMISSIS), in cui favore liquidava, a carico di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, l’indennita’ risarcitoria nella richiesta somma di Euro 97.160,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 5 novembre 2014: cosi’ parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimatole il 25 giugno 2010 dalla predetta societa’ datrice e condannato la medesima alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e alla corresponsione, in suo favore a titolo risarcitorio, di un’indennita’ commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione.
In esito a tempestiva riassunzione dalla lavoratrice del giudizio interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento, la Corte territoriale riteneva la spettanza a (OMISSIS) dell’indennita’ come sopra liquidata, a fronte della sola condanna in via generica del Tribunale nonostante la sua domanda di specifica determinazione e del cumulo di interessi e rivalutazione, a norma dell’articolo 429 c.p.c., comma 3.
Essa escludeva invece l’ammissibilita’ della chiamata in giudizio soltanto in grado di appello di (OMISSIS) s.p.a., siccome cessionaria del ramo d’azienda da (OMISSIS) s.r.l. e pur essendole nota l’operazione gia’ dal giudizio di primo grado: nell’inapplicabilita’ dell’articolo 111 c.p.c., per successione a titolo particolare nel diritto controverso in combinazione con l’articolo 2112 c.c., preclusa dalla dichiarazione di fallimento della societa’ cedente.
Con atto notificato il 20 giugno 2016, (OMISSIS) ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva (OMISSIS) s.p.a. con controricorso e memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.; il fallimento (OMISSIS) s.r.l., pure intimato, non svolgeva difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 c.p.c., e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per erronea esclusione dell’ammissibilita’ della citazione in giudizio, ancorche’ per la prima volta in grado di appello, della societa’ cessionaria di ramo d’azienda cui gia’ era stata addetta la lavoratrice: pertanto avente qualita’ di successore nel diritto controverso in quanto titolare della res litigiosa, legittimata all’impugnazione della sentenza pure in difetto di sua partecipazione alle pregresse fasi di giudizio.
2. Con il secondo, ella deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c. e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, per erronea esclusione del regime di solidarieta’ tra le societa’ cedente e cessionaria di ramo d’azienda nel rapporto di lavoro, anche interrotto, qualora sia stato ripristinato per l’accertata illegittimita’ del licenziamento intimato, come appunto nel caso di specie.
3. In via preliminare, entrambi i motivi devono essere ritenuti ammissibili, posto che, sebbene siano articolati in piu’ profili di doglianza ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, cio’ non costituisce di per se’ ragione d’inammissibilita’ dell’impugnazione, essendo sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso, che la formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. s.u. 6 maggio 2015, n. 9100; Cass. 17 marzo 2017, n. 7009): cio’ che si verifica nel caso di specie.
4. Tanto preliminarmente chiarito, questa Corte reputa la fondatezza in parte qua del primo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 c.p.c. e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per inammissibilita’ della citazione in giudizio, ancorche’ per la prima volta in grado di appello, della societa’ cessionaria del ramo d’azienda cui gia’ era stata addetta la lavoratrice illegittimamente licenziata.
4.1. Proprio la ravvisata autonomia delle censure, confluite nell’unico mezzo ma chiaramente individuabili, consente di ritenerne, nonostante la palese inconfigurabilita’ del vizio di contraddittoria motivazione denunciato, alla luce del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), applicabile ratione temporis, la fondatezza, sotto il profilo della violazione della norma di diritto denunciata.
4.2. Ed infatti, la Corte territoriale ha accertato in fatto (per le ragioni esposte al quarto capoverso di pg. 4 della sentenza) l’avvenuto trasferimento del ramo d’azienda dalla societa’ datrice poi fallita a (OMISSIS) s.r.l. con atto notarile del 19 dicembre 2011 (e quindi in epoca successiva all’introduzione del giudizio di primo grado, con ricorso depositato il 22 dicembre 2010), senza che cio’ possa essere sindacato da questa Corte di legittimita’, in assenza di rituale devoluzione.
Da un tale accertamento, che pure anche secondo il giudice di merito “poteva giustificare la chiamata in causa dell’anzidetta societa’” (cosi’ ai primi due alinea del primo capoverso di pg. 5 della sentenza), esso non ha tratto le coerenti conseguenze giuridiche corrette, sugli inconferenti presupposti dell’omesso compimento dalla lavoratrice di un tale atto processuale in primo grado, nonostante la sua “sicura conoscenza del conferimento del ramo d’azienda gia’ nel 2013, come implicitamente ammesso nel ricorso in appello… ” (ancora al quarto capoverso di pg. 4 della sentenza) e della sua ravvisata preclusione in grado di appello, per effetto del dichiarato fallimento della datrice cedente il ramo il 30 luglio 2015, nel corso del giudizio di appello (come illustrato al primo capoverso di pg. 3 della sentenza).
In ordine al primo, appare del tutto evidente come l’obiettivo accertamento dell’intervenuta cessione del ramo d’azienda “nel corso del processo” (secondo l’incipit del primo capoverso dell’articolo 111 c.p.c.) renda irrilevante il profilo soggettivo del momento di personale conoscenza dalla lavoratrice chiamante, alla luce della corretta applicazione, come si dira’, dei principi di diritto in materia.
Quanto al secondo, nessuna decisiva interferenza esercita la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, alla luce della scindibilita’ delle domande svolte da (OMISSIS) in via reintegratoria ed anche risarcitoria (conseguenti alla definitivamente accertata illegittimita’ del suo licenziamento anteriore alla detta cessione, per il trasferimento del rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie in capo al cessionario, ai sensi dell’articolo 2112 c.c.: Cass. 8 marzo 2011, n. 5507; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4130): la prima evidentemente nei confronti della societa’ cessionaria e la seconda nei confronti della medesima e, in via solidale per tutti i crediti della lavoratrice al tempo del trasferimento (articolo 2112 c.c., comma 2), con la societa’ cedente (Cass. 29 marzo 2010, n. 7517; Cass. 6 marzo 2015, n. 4598). Ed infatti, il fallimento di questa non osta alla vigenza dell’azione nei confronti del coobbligato (tra l’altro per la sola parte suindicata) in bonis: essendo attratta al foro fallimentare la sola domanda nei confronti del coobbligato fallito, per l’autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso piu’ soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411; Cass. 29 febbraio 2016,. n. 2902).
4.3. Ed allora ricorre la violazione dell’articolo 111 c.p.c., denunciato, ben potendo il cessionario di ramo d’azienda, attesa la sua qualita’ di successore a titolo particolare del cedente nella generalita’ dei rapporti preesistenti, non gia’ di terzo, ma di parte processuale, per l’acquisita titolarita’ del diritto in contestazione (Cass. 24 giugno 2008, n. 18151): e pertanto, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa, sicche’ e’ legittimato ad intervenire o ad essere chiamato in causa, senza che in appello operino i limiti risultanti dall’articolo 344 c.p.c., (intervento del terzo), ne’ ostando all’ammissibilita’ della sua chiamata in causa il mancato rispetto dei termini e delle forme prescritti dall’articolo 269 c.p.c. (Cass. 27 febbraio 1991, n. 2108; Cass. 14 marzo 2006, n. 5468).
5. Le superiori argomentazioni assorbono l’esame del secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c. e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, per esclusione del regime di solidarieta’ tra le societa’ cedente e cessionaria di ramo d’azienda nel rapporto di lavoro), in quanto non esaminato nel merito dalla Corte aquilana per la ravvisata preclusione della partecipazione al giudizio della societa’ cessionaria.
6. Sicche’ dalle ragioni svolte discende coerente l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Ancona, sulla base del seguente principio di diritto:
“Integra violazione dell’articolo 111 c.p.c., l’esclusione della chiamata in causa, ancorche’ per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata dalla societa’ cedente e reintegrata nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo d’azienda cui gia’ era stata addetta, della societa’ cessionaria del suddetto ramo: avendo essa qualita’ di successore a titolo particolare della cedente nella generalita’ dei rapporti preesistenti e pertanto non gia’ di terza, ma di parte processuale, per l’acquisita titolarita’ del diritto in contestazione, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa; con la sua conseguente legittimazione ad intervenire o ad essere chiamata in causa, senza i limiti risultanti dall’articolo 344 c.p.c., ne’ il rispetto dei termini e delle forme prescritti dall’articolo 269 c.p.c.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Ancona.
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