In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la lieve entità del delitto

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 luglio 2018, n. 34122.

La massima estrapolata:

In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la lieve entità del delitto, nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73, T.U. Stup.

Sentenza 20 luglio 2018, n. 34122

Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo: “Rigetto del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova con decisione del 4 aprile 2017 rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 16 novembre 2016, che aveva condannato (OMISSIS), per il delitto di cui all’articolo 73 T. U. stup., alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 1.334,00 di multa, ritenuta l’ipotesi del quinto comma dell’articolo 73 Testo Unico stup. (eroina gr. 0,6, in due dosi per il valore di Euro 20,00, reato commesso il (OMISSIS)).
2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite difensore, deducendo un unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Carenza della motivazione e violazione di legge, articolo 62 c.p., n. 4.
La difesa aveva chiesto la concessione della circostanza attenuante dell’articolo 62 c.p., n. 4, relativamente alla modestissima somma della cessione, soli 20,00 Euro, per mezzo grammo di sostanza, circa.
La Corte di appello ha respinto la richiesta facendo riferimento ad una asserita e poco chiara “non irrilevanza fattuale dell’episodio”. Questa motivazione non si confronta con la giurisprudenza di legittimita’, che ritiene possano concorrere sia l’ipotesi del quinto comma, dell’articolo 73, Testo Unico stup. e sia l’attenuante dell’articolo 62 c.p., n. 4.
Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi.
Per la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte l’attenuante dell’articolo 62 c.p., n. 4, non puo’ concorrere con quella dell’articolo 73, comma 5, Testo Unico stup.: ” La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’, di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 4, non e’ applicabile ai reati in tema di stupefacenti in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituire indice per l’eventuale configurabilita’ della fattispecie di lieve entita’ di cui al comma quinto del medesimo articolo, l’eventuale riconoscimento dell’attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto” (Sez. 3, n. 46447 del 03/02/2017 – dep. 10/10/2017, Mor, Rv. 27207801).
Per altro orientamento, precedente e minoritario, invece: “In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 4, e’ compatibile con l’ipotesi lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, tuttavia e’ necessario che la speciale tenuita’ riguardi congiuntamente l’entita’ del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso il riconoscimento dell’attenuante in quanto la condotta contestata era espressione di una consueta e costante modalita’ di guadagno per l’imputato)” (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017 – dep. 25/07/2017, Taboui, Rv. 27067101).
Inoltre, comunque, la valutazione del fatto ai sensi dell’articolo 73, comma 5, Testo Unico stup. ha riguardato proprio il limitato valore della cessione di stupefacente (“quantitativo molto contenuto di eroina spacciata”, sentenza di primo grado), e quindi lo stesso fatto non puo’ logicamente valutarsi due volte. Vedi sul punto, le sentenze (in materia analoga) consolidate in tema di ricettazione: “In tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’ e’ compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuita’ del fatto. (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016 – dep. 12/05/2016, Sabani, Rv. 26667301; vedi anche Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012 – dep. 18/12/2012, Mocci, Rv. 25390601 e Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007 – dep. 21/11/2007, Ferri, Rv. 23850801).
Puo’ conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: “In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’ e’ compatibile con la lieve entita’ del delitto, nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla lieve entita’ di cui all’articolo 73, comma 5, Testo Unico stup.”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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