Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 20 agosto 2018, n. 20801.
La massima estrapolata:
In tema di invalidità negoziale, non esiste alcun automatismo necessario tra la violazione di una norma penale e la nullità del contratto stipulato per effetto o a causa della condotta penalmente rilevante. Se, infatti, la condotta penalmente rilevante sia consistita nella dolosa captazione del consenso altrui alla stipula del contratto, il contratto non è nullo ex art. 1418 cod. civ., ma annullabile ex art. 1439 cod. civ., dal momento che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte e così viziarne il consenso. Ne consegue che chi acquisti un bene per effetto del consenso viziato del venditore ne diviene effettivo proprietario, fino a quando non venga con successo proposta l’azione di annullamento o, ricorrendone i presupposti, quella di risoluzione.
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L’Invalidità contrattuale – Annullabilità e Nullità
Sentenza 20 agosto 2018, n. 20801
Data udienza 30 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23284-2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore delegato Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, nonche’ personale del socio accomandatario (OMISSIS), in persona del Curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 924/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilita’ e comunque per il rigetto; udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale;
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2007 il fallimento della societa’ (OMISSIS) s.a.s. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), nonche’ il fallimento del socio accomandatario (OMISSIS), convennero dinanzi al Tribunale di Vicenza la societa’ (OMISSIS) s.r.l. (d’ora innanzi, “la (OMISSIS)”), esponendo che:
-) nel 2006 la (OMISSIS) vendette alla (OMISSIS) una partita di vino, al prezzo di Euro 27.648;
-) a vendita gia’ conclusa, tale merce era stata sottoposta a sequestro penale nell’ambito d’un procedimento penale a carico degli amministratori della (OMISSIS), imputati di bancarotta fraudolenta e truffa;
-) la (OMISSIS) durante la fase delle indagini preliminari aveva chiesto ed ottenuto dall’autorita’ inquirente il dissequestro e la restituzione della merce venduta alla (OMISSIS);
-) la societa’ convenuta non aveva alcun diritto di farsi restituire la suddetta merce, in quanto era stata gia’ venduta alla societa’ (OMISSIS) in bonis.
Concluse pertanto chiedendo la condanna della (OMISSIS) al “risarcimento del danno” patito dal fallimento in conseguenza della illegittima sottrazione della suddetta partita di vino alla massa fallimentare.
2. La societa’ convenuta (OMISSIS) si costitui’, ammettendo sia di avere venduto la partita di vino alla (OMISSIS) in bonis, sia di averne ottenuto la restituzione, in virtu’ del provvedimento di dissequestro pronunciato dall’autorita’ inquirente.
Soggiunse tuttavia che la vendita doveva ritenersi nulla o quanto meno annullabile per vizio del consenso, in quanto la (OMISSIS) si era indotta a stipularla per effetto di un disegno truffaldino perpetrato dal legale rappresentante della (OMISSIS), (OMISSIS), il quale le aveva lasciato intendere di possedere solidita’ finanziaria e di intrattenere solidi rapporti con importanti partners commerciali, circostanze in realta’ inesistenti.
Soggiunse che tale modus operandi era parte di un piu’ vasto disegno criminoso, piu’ volte messo in atto da (OMISSIS) nei confronti di numerose e malcapitate imprese; che per tali fatti il suddetto era stato sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio con l’imputazione di associazione per delinquere, truffa e bancarotta fraudolenta.
3. Con sentenza 30 dicembre 2011 n. 1982 il Tribunale di Vicenza accolse la domanda proposta dalla curatela fallimentare.
La sentenza venne appellata dalla (OMISSIS).
4. Con sentenza 11 aprile 2014 n. 924 la Corte d’appello di Venezia accolse il gravame solo in merito al quantum debeatur, che ridusse da 27.648 Euro a 16.000 Euro.
A fondamento della propria decisione la Corte d’appello osservo’ che:
-) non vi era prova che (OMISSIS) avesse indotto la (OMISSIS) a stipulare il contratto di vendita della partita di vino con artifici o raggiri;
-) il provvedimento di dissequestro della partita di vino adottato dal pubblico Ministero non poteva “mutare il diritto di proprieta’ in capo all’acquirente”; inoltre la (OMISSIS), nel momento in cui presento’ al Pubblico Ministero l’istanza di dissequestro, sapeva che quella merce era di proprieta’ della (OMISSIS).
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria
Ha resistito con controricorso il fallimento della (OMISSIS) e di (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, individuata – formalmente – nella mancanza di motivazione.
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene nella sua illustrazione due distinte censure.
1.2. Con una prima censura la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia trascurato di prendere in esame la sentenza penale di condanna, pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.a carico di (OMISSIS), e da essa depositata in grado di appello, in quanto pronunciata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Se quella sentenza fosse stata esaminata, deduce la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ o l’annullamento della vendita della partita di vino, e di conseguenza rigettare la pretesa del fallimento (OMISSIS).
1.3. Con una seconda censura, formulata subordinatamente al rigetto della prima, la ricorrente sostiene – in sintesi – che se anche la sentenza d’appello non fosse nulla, essa sarebbe comunque erronea, perche’ la sentenza di patteggiamento e gli altri elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria rendevano palese l’esistenza del dolo decettivo con cui la (OMISSIS), al momento della stipula del contratto di vendita del vino, carpi’ il consenso della (OMISSIS).
1.4. La prima delle suddette censure e’ infondata.
Nonostante l’intitolazione del motivo, infatti, l’illustrazione di esso non censura affatto una “omessa motivazione”, ma il mancato esame d’una fonte di prova. Ed il mancato esame d’una fonte di prova di norma non costituisce una ipotesi di nullita’ della sentenza.
La circostanza che la Corte d’appello non avesse preso in esame la sentenza di patteggiamento poteva costituire al massimo l’omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ovvero un’ipotesi di irrazionalita’ manifesta della motivazione per ingiusta esclusione di un’evidente fonte di prova (censurabile ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), ma tali questioni non sono state prospettate dalla ricorrente, e non sono pertanto rilevabili d’ufficio da questa Corte.
1.5. La seconda censura e’ in parte infondata, ed in parte inammissibile.
La societa’ ricorrente (OMISSIS), al netto dei vari richiami a questa o quella norma (non tutti pertinenti, in verita’) contenuti nell’illustrazione del motivo, nella presente sede ha inteso sostenere la seguente tesi: che essendo stato condannato penalmente il legale rappresentante della (OMISSIS) per truffa (sia pure ex articolo 444 c.p.p.), il contratto di vendita stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) doveva necessariamente ritenersi o nullo, o quanto meno annullabile.
Questa prospettazione in punto di diritto non puo’ condividersi.
1.6. Per quanto concerne il giudizio di nullita’ del contratto, va ricordato che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, non esiste alcun automatismo necessario tra la violazione della norma penale e la nullita’ del contratto stipulato per effetto o a causa della condotta penalmente rilevante. Se, infatti, la condotta penalmente rilevante sia consistita nella dolosa captazione del consenso altrui alla stipula del contratto, il contratto non sara’ nullo ex articolo 1418 c.c., ma annullabile ex articolo 1439 c.c., dal momento che il dolo costitutivo del delitto di truffa non e’ ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte e cosi’ a viziarne il consenso.
Ne consegue che chi acquisti un bene per effetto del consenso viziato del venditore ne diviene effettivo proprietario, come gia’ ritenuto da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 7468 del 31/03/2011, Rv. 617294 – 01), fino a quando non venga con successo proposta l’azione di annullamento o, ricorrendone i presupposti, quella di risoluzione.
1.7. Per quanto concerne il giudizio di annullabilita’, va ricordato che lo stabilire se sia stata o non sia stata commessa una truffa; se vi sia stata o non vi sia stata captazione del consenso; se il consenso del venditore d’una partita di merce sia stato o non sia stato carpito con dolo, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimita’.
E nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto, con accertamento di fatto, che la (OMISSIS) non avesse fornito la prova di avere “concluso il contratto di vendita per cui e’ causa a seguito dei raggiri posti in essere dall’acquirente”.
Ne’ tale decisione puo’ dirsi erronea in diritto, per non avere la Corte d’appello tenuto conto del fatto che (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS), avesse patteggiato ex articolo 444 c.p.p. una sentenza di condanna per truffa ai danni della (OMISSIS).
Richiamato al riguardo quanto gia’ osservato supra, al § 1.4, circa il modo in cui tale vizio possa in tesi essere prospettato in questa sede, va qui soggiunto che in ogni caso una sentenza penale di condanna pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. non ha efficacia vincolante per il giudice civile, ne’ inverte l’onere della prova, ma costituisce un semplice “elemento di convincimento” liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio.
Ha ritenuto, in particolare, Sez. 2, Sentenza n. 26250 del 06/12/2011, Rv. 620500 – 01, che “poiche’ la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e’ solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell’articolo 445 c.p.p., comma 1-bis, non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza” (nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007, Rv. 596445 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3626 del 24/02/2004, Rv. 570436 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6863 del 06/05/2003, Rv. 562674 – 01).
Pertanto l’omesso rilievo dato dalla Corte d’appello alla sentenza di patteggiamento, a fronte degli altri elementi di fatto indicati dalla sentenza impugnata a p. 5, primo capoverso, non costituisce null’altro che una manifestazione della discrezionalita’ di cui il giudice di merito e’ titolare nella valutazione delle prove, e che questa Corte non puo’ sindacare.
E’ infatti, pacifico che il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in esame e confutare tutte le prove raccolte, ma puo’ limitarsi ad indicare quali, tra esse, ritenga sufficienti a dimostrare i fatti posti a fondamento della decisione (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982; e cosi’ via risalendo fino a Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962, Rv. 251161 – 01, nella quale gia’ si stabili’ con limpida prosa che il giudice non e tenuto a svolgere i motivi del suo convincimento con una confutazione analitica delle singole prove, ma e’ sufficiente che esprima “in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo”, la cui valutazione in concreto rientra nel suo potere di prudente apprezzamento delle prove, e non puo’ essere sindacata in Cassazione, nemmeno sotto il profilo di travisamento del fatto, “quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici e non sia travagliata da omesso esame di fatti decisivi”.
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perche’ pongono questioni strettamente connesse.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli art.t “253 c.p.p. e ss.”. Col terzo motivo lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 2043 c.c..
Nella illustrazione dei due motivi si sostiene che il presupposto di qualsiasi domanda di risarcimento del danno, quale fu quella proposta dal fallimento, e’ l’illiceita’ della condotta. Ma il recupero della partita di vino da parte della (OMISSIS) non poteva ritenersi “illecito”: sia perche’ ottenuto in virtu’ di un provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, sia perche’ la condotta della (OMISSIS) poteva ritenersi colposa.
2.2. Il motivo e’ infondato.
Il contratto ha forza di legge tra le parti (articolo 1372 c.c.). Pertanto, una volta stipulato un contratto di vendita, in mancanza di mutuo dissenso o d’una pronuncia di risoluzione, rescissione od annullamento, il venditore non puo’ pretendere la restituzione della merce venduta. E va da se’ che il provvedimento col quale l’autorita’ inquirente ordina la restituzione della merce venduta, gia’ sottoposta a sequestro penale, non puo’ avere l’effetto ne’ di risolvere od annullare il contratto, ne’ di trasferire la proprieta’ della suddetta merce.
Il recupero della merce fu dunque compiuto non iure, e sotto questo profilo la sentenza d’appello non ha violato l’articolo 2043 c.c..
2.3. Nemmeno puo’ dirsi che l’articolo 2043 c.c. sia stato violato dalla Corte d’appello, per avere accolto una domanda di risarcimento senza accertare la sussistenza della colpa del preteso danneggiante.
La Corte d’appello, infatti, ha – implicitamente, ma chiaramente ritenuto consistere la colpa della (OMISSIS) nel fatto di “sapere che la merce (di cui ottenne dal P.M. il dissequestro) era di proprieta’ dell’acquirente” (cosi’ la sentenza impugnata, p. 6, secondo rigo).
Ed anche tale statuizione non puo’ dirsi erronea, giacche’ la colpa civile per definizione consiste nel non intelligere quod omnes intelligunt, e tale e’ giustappunto la condotta del venditore che, dopo la conclusione del contratto, e senza avere ottenuto ne’ l’annullamento del contratto, ne’ la risoluzione di esso, ne’ il consenso del venditore, ne’ un qualsiasi altro titolo legittimante, pretenda di ritornare in possesso della merce venduta.
3. Il quarto motivo di ricorso.
3.1. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 2043 c.c. e L. Fall., articolo 56.
Deduce che erroneamente la Corte d’appello ritenne sussistere un danno in capo al fallimento, dal momento che anche ad ammettere che la (OMISSIS) dovesse restituire al fallimento le bottiglie di vino, essa aveva comunque diritto di compensare il proprio obbligo restitutorio col controcredito avente ad oggetto il pagamento del prezzo, ai sensi della L. Fall., articolo 56.
3.2. Il motivo e’ tanto inammissibile, quanto infondato.
In primo luogo il motivo e’ inammissibile perche’ quella sollevata dalla (OMISSIS) in questa sede e’ una eccezione riconvenzionale di compensazione L. Fall., ex articolo 56 (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017, Rv. 647290 – 01), ed in quanto eccezione riconvenzionale essa non puo’ proposta per la prima volta in questa sede. Ne’ la ricorrente, in violazione dell’onere di specificita’ imposto dall’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, ha indicato nel proprio ricorso se e quando abbia sollevato la suddetta eccezione nei gradi di merito.
3.3. Il motivo sarebbe comunque infondato.
Infatti il debito risarcitorio della (OMISSIS) verso il fallimento (risarcimento del danno causato con la sottrazione della merce) costituisce un debito verso la massa, mentre il credito avente ad oggetto il pagamento del prezzo, ancorche’ ammesso al passivo, e’ un credito che la (OMISSIS) vantava gia’ nei confronti del fallito, quando era in bonis.
Tra quel credito e quel debito, pertanto, non poteva operare alcuna compensazione L. Fall., ex articolo 56: questa, infatti, “e’ consentita solo tra i debiti ed i crediti verso il fallito medesimo”, cosi’ come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 17338 del 31/08/2015, Rv. 636525 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 27518 del 19/11/2008, Rv. 605668 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11030 del 26/07/2002, Rv. 556258 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2912 del 14/03/2000, Rv. 534781 – 01).
4. Le spese.
4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) s.r.l. alla rifusione in favore di fallimento della (OMISSIS) s.a.s. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 2.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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