Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 2 maggio 2018, n. 18751.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
Sentenza 2 maggio 2018, n. 18751
Data udienza 6 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovann – Presidente
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Pietro – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. MONACO M. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONACO MARCO MARIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CENICCOLA ELISABETTA, che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 14/07/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di LIVORNO, in data 17/11/2016, nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’ articolo 628 c.p..
1. Propone ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato, fondata sul ruolo che il ricorrente avrebbe avuto nella rapina, sarebbe apparente.
2. Il ricorso e’ inammissibile.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’articolo 62 bis c.p., e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talche’ la stessa motivazione, purche’ congrua e non contraddittoria, non puo’ essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv 248244).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E’ pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perche’ in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalita’ (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv 248737).
Tanto premesso deve evidenziarsi che nel caso di specie, diversamente da quanto genericamente indicato nell’atto di ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato e’ articolata, specifica e puntuale.
La Corte, infatti, prende in considerazione tutti gli aspetti indicando nelle pagine 3 e 4 della sentenza le ragioni specifiche per le quali ritiene infondata la doglianza della difesa.
Argomenti questi – la circostanza che la confessione sia stata resa solo quando la mole degli elementi a carico era imponente; il ruolo svolto nella organizzazione della rapina; la particolare intensita’ del dolo unitamente alle considerazioni gia’ svolte dal giudice di primo grado quanto alla incensuratezza ed alla condotta successiva al delitto da considerarsi solo in termini di equivalenza, che non sono censurabili in sede di legittimita’.
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla cassa delle ammende.
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