Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 19 luglio 2018, n. 33912.
La massima estrapolata:
In tema di bancarotta sono ingiustificate le misure cautelari se gli indagati non rivesto più cariche sociali
Sentenza 19 luglio 2018, n. 33912
Data udienza 6 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. SCOTTI U. Lui – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/05/2018 del TRIBUNALE LIBERTA’ di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA, che conclude per l’annullamento con rinvio.
uditi i difensori: l’avv. (OMISSIS), del Foro di Roma, difensore del (OMISSIS), che insiste nell’annullamento dell’ordinanza.
l’avv. (OMISSIS), del Foro di Bari, difensore di (OMISSIS), che si associa alle conclusioni del Procuratore generale e si riporta ai motivi di ricorso, di cui chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Roma con ordinanza del 4/5/2018, giudicando in sede di rinvio in seguito alla sentenza n.11318 del 7/12/2017-13/3/2018 con cui la Corte di Cassazione ha annullato il precedente provvedimento in data 19/6/2017 dello stesso Tribunale, ha accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Roma avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del 25/11/2015 e ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, loro ascritto quali amministratori della (OMISSIS) s.r.l..
Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con il provvedimento del 25/11/2015 aveva respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari, non ravvisando esigenze cautelari, nonostante la ravvisata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 22/3/2016 aveva respinto l’appello del Pubblico Ministero, osservando che le condotte ascritte agli indagati, per quanto gravi, risalivano al 2011, e che le cariche sociali da loro tuttora ricoperte non potevano determinare, di per se’, esigenze cautelari, mentre la mancata presentazione dei bilanci non significava autonomamente consumazione di illeciti, tanto piu’ che il (OMISSIS) dal (OMISSIS) aveva cessato ogni attivita’ in seguito ad una esplosione.
Con sentenza n. 36844 del 10/6/2016, la Corte di Cassazione, 5 Sezione penale, ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero e ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, ritenendo che i Giudici del riesame non avessero tenuto conto della concreta possibilita’ di reiterazione di condotte criminose da parte degli indagati, che ricoprivano cariche sociali in societa’ sostanzialmente sovrapponibili a quella fallita, che per giunta non avevano presentato bilanci.
Con ordinanza del 19/6/2017 il Tribunale di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e ha applicato la misura degli arresti domiciliari ad entrambi gli indagati, ritenendola proporzionata e adeguata a fronteggiare il rischio di reiterazione criminosa.
La Corte di Cassazione, 1 Sezione penale, investita del ricorso dei difensori dei due indagati, con sentenza n. 11318 del 7/12/2017-13/3/2018 ha nuovamente annullato con rinvio l’ordinanza impugnata: quanto a (OMISSIS), a causa della mancata notifica dell’avviso di fissazione di udienza al difensore di fiducia, gia’ nominato nel procedimento principale in data 30/1/2017; quanto a (OMISSIS), a causa della mancanza di qualsiasi motivazione circa l’adeguatezza degli arresti domiciliari e in particolare circa l’esclusione della possibilita’ di applicazione di misure cautelari meno afflittive rispetto a quella detentiva, di natura semplicemente interdittiva, come quelle sollecitate dalla difesa anche in relazione alle esigenze di cura della figlia invalida.
Il Tribunale nel provvedimento qui impugnato ha ritenuto che le ricadute criminose non potrebbero essere adeguatamente scongiurate dall’adozione di misure interdittive, ben potendo gli indagati agevolmente incorrere nei comportamenti paventati anche attraverso ruoli non formali e di mero fatto nelle societa’ presso cui gli indagati hanno assunto cariche successivamente al fallimento.
2. Ha proposto ricorso l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia dell’indagato (OMISSIS), svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il ricorrente lamenta vizio di motivazione poiche’ il Tribunale aveva del tutto trascurato il fatto che il (OMISSIS), come documentato all’udienza del 4/5/2018 non rivestiva piu’ dal (OMISSIS) cariche di amministratore delle societa’ di cui faceva parte, peraltro non operative; ne’ il Tribunale doveva decidere solo sulla proporzionalita’ essendo investito del rinvio dopo il rilievo dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il ricorrente lamenta vizio della motivazione, assolutamente inidonea a rappresentare le esigenze cautelari, che avrebbe dovuto rispettare i parametri dell’articolo 292 c.p.p., visto che il Giudice delle indagini preliminari aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero.
Inoltre l’ordinanza impugnata aveva disatteso la richiesta di adozione di misure meramente interdittive, queste si’ idonee a scongiurare il pericolo di reiterazione paventato, imponendo invece una misura lesiva della liberta’ personale ma di fatto inidonea ad evitarlo.
Il rischio di reiterazione, che deve essere concreto e attuale, non sussisteva affatto, poiche’ il (OMISSIS) era fuori da ogni societa’, mentre le esigenze di cura della figlia invalida erano state superate con motivazione di mero stile, basata sulle esigenze di tutela della collettivita’.
3. Ha proposto ricorso anche l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), esponendo che il (OMISSIS) era venuto a conoscenza del procedimento penale a suo carico solo in seguito alla notifica del verbale di udienza preliminare del 8/11/2016 eseguita il 16/11/2016; che in precedenza il (OMISSIS) era stato dichiarato irreperibile in esito ad accertamenti evidentemente superficiali dei Carabinieri; che in conseguenza il (OMISSIS) il 30/1/2017 aveva designato il difensore di fiducia e in data 7/3/2017 aveva partecipato all’udienza preliminare; che il (OMISSIS) era stato nominato amministratore della (OMISSIS) s.r.l. solo il 4/5/2012 e aveva svolto tale funzione per soli nove mesi di sino alla dichiarazione di fallimento del (OMISSIS); che il (OMISSIS) era cessato dalla qualita’ di socio di (OMISSIS) s.r.l. dal (OMISSIS), fatto debitamente comunicato al P.M. sin dal 21/12/2017.
3.1. Con unico motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il ricorrente lamenta erroneita’, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in relazione al ravvisato inserimento di entrambi gli indagati in societa’ sostanzialmente sovrapponibili a quella fallita.
Le quote della (OMISSIS), acquisite il (OMISSIS) erano state cedute dal (OMISSIS) il (OMISSIS), come da atto prodotto alla camera di consiglio della Corte di Cassazione il 7/12/2017 e depositato il 21/12/2017 presso il Pubblico Ministero procedente e come segnalato dalla stessa Corte di Cassazione alla pagina 4 della sentenza di annullamento.
Tale circostanza era stata completamente ignorata dall’ordinanza impugnata che non si era quindi confrontata non solo con l’assenza di cariche amministrative ma anche con la mancata titolarita’ di quote sociali in societa’ sostanzialmente sovrapponibili a quella fallita.
4. Con memoria depositata il 4/7/2018 il difensore di (OMISSIS) ha ribadito le proprie censure, allegando l’atto di cessione di quote della (OMISSIS) s.r.l., stipulato il (OMISSIS) a rogito Notaio Salaris di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) lamenta vizio di motivazione poiche’ il Tribunale aveva del tutto trascurato il fatto che il ricorrente, come documentato all’udienza del 4/5/2018, non rivestiva piu’ dal (OMISSIS) cariche di amministratore delle societa’ di cui faceva parte, peraltro non operative; il Tribunale, inoltre, non doveva decidere solo sulla proporzionalita’ della misura poiche’ era stato investito del rinvio dopo il rilievo dell’insussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione, assolutamente inidonea a rappresentare le esigenze cautelari, che avrebbe dovuto rispettare i parametri dell’articolo 292 c.p.p., visto che il Giudice delle indagini preliminari aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero.
Inoltre l’ordinanza impugnata aveva disatteso la richiesta di adozione di misure meramente interdittive, queste si’ idonee a scongiurare il pericolo di reiterazione paventato, imponendo invece una misura lesiva della liberta’ personale ma di fatto incapace di evitarlo.
1.2. I motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
1.3. Per effetto della decisione assunta da questa Corte con la sentenza 36844/2016 il Tribunale doveva tener conto, ai fini del rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procedeva, della circostanza di fatto (trascurata con il primo provvedimento del Tribunale capitolino) del perdurante inserimento di entrambi gli indagati nell’ambito di societa’ sostanzialmente sovrapponibili, per oggetto e modalita’ di svolgimento dell’attivita’ d’impresa, a quella fallita nella cui gestione erano incorsi nelle condotte delittuose per cui si procedeva nei loro confronti.
La Cassazione non ha dato rilievo alla mera partecipazione societaria ma piuttosto allo svolgimento di attivita’ gestorie, come dimostra il riferimento a nomine assai recenti e alla significativa rilevanza del dato indiziario, giudicato perlomeno sospetto, della mancata presentazione dei bilanci.
Con la seconda decisione, quella assunta con la sentenza n. 11318/18, questa Corte ha sollecitato il Tribunale romano a valutare altresi’ alternativamente l’adozione di misure cautelari meramente interdittive per scongiurare lo specifico rischio di reiterazione del reato.
In siffatta prospettiva, pur non risultando che il (OMISSIS) avesse dismesso la partecipazione societaria, il Tribunale e’ incorso in motivazione del tutto apparente, allorche’ a fronte della dimostrata cessazione da cariche societarie, che escludeva radicalmente i presupposti per una misura di mero carattere interdittivo, ipotizzata astrattamente come possibile e meritevole di esplorazione dalla sentenza 11318/18, ha preso in considerazione l’eventualita’ di comportamenti gestori di mero fatto, ventilati in modo del tutto apodittico senza il benche’ minimo collegamento con qualche evidenza indiziaria.
2. Con unico motivo il ricorrente (OMISSIS) lamenta erroneita’, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in relazione al ravvisato inserimento di entrambi gli indagati in societa’ sostanzialmente sovrapponibili a quella fallita.
2.1. Le quote della (OMISSIS), acquisite il (OMISSIS) erano state cedute dal (OMISSIS) il (OMISSIS), come da atto a rogito Notaio Salaris di Roma, prodotto alla camera di consiglio della Corte di Cassazione il 7/12/2017 e depositato il 21/12/2017 presso il Pubblico Ministero procedente, come del resto segnalato dalla stessa Corte di Cassazione alla pagina 4 della sentenza di annullamento e come nuovamente documentato con la memoria del 4/7/2018.
Tale circostanza era stata completamente ignorata dall’ordinanza impugnata che non si era quindi confrontata non solo con l’assenza di cariche amministrative ma anche con la mancanza della titolarita’ di quote sociali in societa’ sostanzialmente sovrapponibili a quella fallita.
2.2. Quanto esposto con riferimento alla posizione del ricorrente (OMISSIS) vale a maggior ragione per la posizione del (OMISSIS), che non solo non e’ piu’ amministratore di alcuna societa’ ma neppure socio, fatto questo del tutto ignorato dal Tribunale, benche’ allegato e dimostrato dal ricorrente.
3. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato, nei confronti di entrambi gli indagati, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, Sezione Riesame;
dispone la trasmissione integrale degli atti.
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