Ai fini dello stalking non conta che tra le varie condotte ci sia stato anche un rinnovato periodo di convivenza

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 19 luglio 2018, n. 33842.

La massima estrapolata:

Ai fini dello stalking non conta che tra le varie condotte ci sia stato anche un rinnovato periodo di convivenza

Sentenza 19 luglio 2018, n. 33842

Data udienza 3 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Matilde Brancaccio;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. Lori Perla che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 15.7.2016 con cui, all’esito di giudizio abbreviato, (OMISSIS) veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli articoli 612-bis, 582 e 585 c.p. in relazione all’articolo 576 c.p., comma 1, nn. 2 e articolo 61 c.p., n. 2, per avere l’imputato posto in essere il reato di atti persecutori ai danni di (OMISSIS), con la quale aveva interrotto una relazione sentimentale, nonche’ quello di lesioni aggravate ai suoi danni (contusioni giudicate guaribili in 3 giorni).
I fatti sono avvenuti in (OMISSIS), quando, in seguito ad una precedente condotta persecutoria – contestata per fatti collocati fino al luglio 2013 e per i quali vi e’ stato rinvio a giudizio dell’imputato nei cui confronti pende altro processo – l’imputato si e’ reso protagonista di due episodi persecutori a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, nel corso dei quali (OMISSIS), il giorno (OMISSIS), danneggiava l’auto della ex compagna e la aggrediva perche’ ella non voleva riprendere la loro relazione; il giorno (OMISSIS), tentava di farla salire sulla sua auto e, non riuscendovi, la colpiva con una testata al volto e la trascinava per i capelli in terra, recandosi immediatamente dopo a casa della sorella della persona offesa minacciando lei e la figlia, nonche’ minacciando di morte la stessa ex convivente.
2. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato, mediante il proprio difensore di fiducia avv. (OMISSIS), deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si evidenzia violazione di legge con riferimento all’articolo 192 c.p.p. e articolo 612-bis c.p..
Si contesta, in particolare, che sarebbe stato omesso il vaglio di attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa gia’ eluso dal primo giudice, non rispondendosi in tal modo ai motivi di appello proposti gia’ con l’atto di impugnazione nel merito.
La Corte d’Appello si sarebbe limitata a ribadire con formule di stile le conclusioni del GIP nella sentenza emessa all’esito del rito abbreviato successivo all’arresto in flagranza del ricorrente, per nulla tenendo presente la necessita’ di operare una verifica maggiormente pregnante delle dichiarazioni della persona offesa, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimita’ dominante.
Si deducono, altresi’, dubbi sulla configurabilita’, nel caso di specie, del reato di atti persecutori, per l’impossibilita’ di ritenere la molteplicita’ delle condotte necessarie alla sussistenza del reato nei fatti ascritti all’imputato nei giorni (OMISSIS) – ed in sostanza realizzati in solo due momenti distinti, trattandosi, invece, di un unico evento, del tutto episodico, mentre non si potrebbe collegare tale condotta del 2016 a quella del 2013, pure richiamata nel capo d’imputazione, anche perche’ dopo quei fatti piu’ risalenti i due conviventi si sarebbero anche riconciliati.
Inoltre, anche qualora si volesse ritenere sussistente il reato in quelle uniche condotte contestate per il 2016, non vi sarebbe comunque prova che si sia realizzato uno degli eventi alternativi previsti dalla disposizione incriminatrice.
2.2. Con il secondo motivo si deduce motivazione apparente in relazione al diniego delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis c.p. ed alla quantificazione della pena inflitta, sproporzionata rispetto al disvalore delle condotte ed alla personalita’ del ricorrente sia per la misura della pena base, sia negli aumenti operati per la recidiva e per la continuazione con il delitto di lesioni, che annullano di fatto gli effetti favorevoli che sarebbero dovuti derivare dalla riduzione per il rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso e’ in parte versato in fatto, nel chiedere al Collegio di rivalutare i risultati degli accertamenti di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda delittuosa che ha visto protagonista l’imputato, sia in relazione alla causazione di uno degli eventi alternativi del reato di “stalking”; d’altra parte il ricorso si presenta irrimediabilmente generico, sia quanto alle deduzioni riferite agli aspetti predetti, sia quanto all’argomento della erronea valutazione della testimonianza della persona offesa da parte dei giudici di primo e secondo grado.
2.1. Il ricorrente, pur lamentando una violazione di legge con riferimento all’articolo 192 c.p.p., tuttavia, riduce le proprie argomentazioni ad una critica alla ricostruzione nel merito svolta dal provvedimento impugnato, non consentita in sede di legittimita’: ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le piu’ recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonche’ vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507.
Si ripropongono, in verita’, i motivi gia’ disattesi in appello e ci si confronta solo formalmente con la motivazione impugnata, limitandosi a contestarne le deduzioni che hanno condotto all’esito di condanna.
Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso si presenta inammissibile, essendo afflitto da genericita’ estrinseca, intesa come aspecificita’ per mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456 e, da ultimo, con riferimento all’applicabilita’ di tale vizio dell’impugnazione sia al ricorso per cassazione che all’appello, cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). La pronuncia impugnata, peraltro, elenca le ragioni del proprio convincimento in modo chiaro ed ineccepibile sul piano logico-motivazionale, ancorandole soprattutto alle dichiarazioni della persona offesa, ma anche confrontando il racconto di quest’ultima con numerosi altri elementi di prova, sicche’ il motivo di ricorso, oltre che inammissibile perche’ in fatto, si presenta tale anche per la sua manifesta infondatezza.
Egualmente generica e priva di fondamento e’ la critica alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che invece risponde ai criteri elaborati negli anni dalla giurisprudenza di legittimita’.
La giurisprudenza di legittimita’ ha da tempo chiarito che le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, (necessita’ di riscontri esterni) non si applicano, infatti, alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv, 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).
Ebbene, alle apodittiche e aspecifiche doglianze riferite alla presunta inattendibilita’ della persona offesa – le quali riproducono i motivi d’appello, essi stessi gia’ generici e giustamente stigmatizzati dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la motivazione di quest’ultimo provvedimento – si contrappone l’adeguata e logica analisi condotta sul piano motivazionale dal provvedimento della Corte d’Appello di Napoli.
I giudici di secondo grado hanno analizzato la sentenza di primo grado sul punto, condividendone le valutazioni e realizzando, cosi’, l’ipotesi di cd. “doppia sentenza conforme”, della cui tenuta motivazionale la giurisprudenza di legittimita’ ha da tempo chiarito il valore specifico di maggior tenuta in sede di legittimita’ e le condizioni di proponibilita’ ed esame di un eventuale ricorso riferito al vizio di travisamento della prova (cfr., da ultimo, tra le altre, Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
Si e’ adeguatamente vagliato il contesto di narrazione della vittima, drammatico e descrittivo di vessazioni risalenti nel tempo, mettendolo in collegamento con i numerosi elementi esterni alle sue dichiarazioni che si saldano con esse per ricostruire con certezza la vicenda: la Corte d’Appello richiama, in particolare, le ulteriori testimonianze esaminate; il referto medico relativo alle lesioni patite dalla vittima il giorno (OMISSIS); l’arresto in flagranza del ricorrente da parte della polizia intervenuta mentre tentava con violenza di entrare in casa della ex-cognata, inveendo e sferrando calci e pugni alla porta dell’abitazione di costei; le stesse dichiarazioni del ricorrente, rese in udienza di convalida (utilizzate nell’ambito del giudizio abbreviato) e parzialmente ammissive dell’episodio della testata da cui erano scaturite le lesioni alla persona offesa.
2.2. Quanto alla deduzione attinente alla mancanza di prova di uno degli eventi richiesti dalla norma incriminatrice per la configurabilita’ del reato di stalking, deve sottolinearsi come la Corte di cassazione, in questi anni, abbia elaborato vere e proprie linee guida interpretative in ordine al delitto di cui all’articolo 612-bis c.p., alle quali la Corte d’Appello si e’ attenuta e che ha correttamente richiamato.
Si e’ detto, infatti, che, in tema di stalking, ai fini della configurabilita’ del reato, e’ sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’articolo 612-bis c.p. (Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265231).
Inoltre, la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato puo’ essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764) e, piu’ in generale, puo’ essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneita’ a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui e’ stata consumata (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012, S., Rv. 252314).
Ed ancora, ai fini della configurabilita’ del reato di atti persecutori, non e’ necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o piu’ degli eventi alternativi del delitto – tra i, quali lo stato d’ansia provocatole dall’imputato o il fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto, che sono certamente enucleabili dal contesto della vicenda in esame – potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530; Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272086).
Nel caso di specie, come detto, molteplici elementi concreti concorrono a delineare la configurabilita’ (almeno) di due tra i piu’ eventi del reato previsti dalla fattispecie incriminatrice, e precisamente quelli costituiti dallo stato d’ansia e di paura ingenerato nella vittima e dal timore per l’incolumita’ propria o di prossimi congiunti: le minacce gravi realizzate ai danni della persona offesa e dei suoi familiari, le condotte di danneggiamento e di lesioni, l’episodio che ha visto – quale culmine della vicenda l’arresto in flagranza dell’imputato che stava tentando di entrare con atti violenti in casa della sorella della persona offesa inveendo contro costei e la figlia e minacciandole.
Non vi e’ dubbio che tali condotte costituiscono, alla luce degli orientamenti di legittimita’ sopra richiamati, la prova della loro capacita’ di provocare sia lo stato d’ansia voluto dalla norma incriminatrice, sia il fondato timore per l’incolumita’ propria della vittima e dei suoi familiari.
2.3. Infine, egualmente errato e privo di fondatezza alcuna e’ l’argomento difensivo riferito alla impossibilita’ di configurare, nel caso di specie, la condotta di reato di atti persecutori, per l’insufficienza a realizzarla di una reiterazione criminosa costituita da due soli episodi temporalmente distinti ed avvenuti in periodi ravvicinati.
E difatti, correttamente, sia il primo che il secondo giudice di merito hanno sottolineato il condivisibile orientamento di legittimita’ – cui il Collegio aderisce – in base al quale integrano il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis c.p. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 46331 del 5/6/2013, D.V., Rv. 257560; Sez. 5, n. 6417 del 21/1/2010, Oliviero, Rv. 245881), nonche’ singole condotte reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 38306 del 13/6/2016, C., Rv. 267954; Sez. 5, n. 33563 del 16/6/2015, B., Rv. 264356; entrambe le sentenze hanno ritenuto sussistente il reato in caso di condotte realizzate nell’arco di una solo giornata).
Cio’ che la norma incriminatrice richiede ai fini della configurabilita’ del reato, infatti, e’ la reiterazione delle condotte da cui discenda una loro particolare afflittivita’ nei confronti della vittima, afflittivita’ che possa definirsi connotata dal carattere “persecutorio”, e cioe’ ripetutamente e insistentemente molesto, minaccioso e lesivo, capace di produrre uno degli eventi alternativi previsti dalla fattispecie delittuosa.
Non e’, invece, richiesta una prolungata sequenza temporale nella quale tale reiterazione di condotte “persecutorie” debba essere attuata.
Nel caso di specie, l’imputato ha posto in essere nei due giorni individuati dalla contestazione azioni certamente moleste, anche gravemente minacciose, lesive dell’incolumita’ fisica della persona offesa, con cui intendeva ripristinare la precedente relazione sentimentale, e di danneggiamento della sua auto, nonche’ di violenta minaccia anche nei confronti di familiari della vittima (la sorella di lei e sua figlia): non vi e’ dubbio che la reiterazione e le modalita’ e circostanze di tali plurime condotte costituiscano una reiterazione rilevante, tale da far si’ che esse siano unificate ed assumano un’autonoma ed unitaria offensivita’ rispetto ai singoli atti, di modo che nella vittima si determini un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (cfr. Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016, G., Rv. 269081; Sez. 5, n. 51718 del 5/11/2014, T., Rv. 262636).
2.4. Nessun pregio, da ultimo, deve riconoscersi all’eccezione secondo cui la condotta di stalking sarebbe insussistente alla luce del fatto che, nello spazio temporale ricompreso tra i primi episodi, contestati separatamente come reato di atti persecutori in un differente processo, e gli episodi dei quali si verte, si sia realizzato un periodo di convivenza o di ripresa del rapporto sentimentale tra il ricorrente e la vittima.
Al di la’ del fatto che, sia la contestazione, sia le pronunce di merito scindono del tutto le condotte citate e le configurano come due distinti e differenti reati, entrambi sussumibili nella fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 612-bis c.p., sicche’ la circostanza della ripresa di rapporti tra vittima e persecutore non puo’ assumere alcun rilievo, se non con intenti puramente suggestivi, deve rammentarsi come, in generale, costituisca principio consolidato quello secondo cui, anche nel contesto di un unico reato di atti persecutori, la ripresa di tali rapporti non e’ indicativa in alcun modo del venir meno delle ragioni di sussistenza del reato (cfr. in tal senso Sez. 5, n. 41040 del 17/6/2014, D’A., Rv. 260395 e Sez. 5, n. 5313 del 16/9/2014, S., Rv. 262665, entrambe riferite al fatto che tale circostanza non infici l’attendibilita’ delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa).
L’unico precedente citato dal ricorso (Sez. 3, n. 9221 del 18/3/2015, dep. 2016), lungi dall’affermare un principio in astratto differente da quello esposto, si e’ limitato ad analizzare circostanze specifiche legate alla prova del reato nel caso di specie, senza alcun valore paradigmatico.
Nessun rilievo va, pertanto, conferito alla considerazione difensiva relativa al fatto che la vittima avrebbe ripreso la convivenza con il proprio persecutore successivamente al 2013, visto che non a quelle condotte si riferisce la contestazione ma a quelle del 2016, ritenute fatti diversi e ricollegate a quelle gia’ poste in essere in precedenza solo ai fini della valutazione della personalita’ del ricorrente e della contestualizzazione migliore della intera vicenda.
3. Il secondo motivo di ricorso e’ afflitto da genericita’ intrinseca ed aspecificita’, limitandosi a dedurre la non condivisione della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche proposta dalla Corte d’Appello senza tuttavia in alcun modo confrontarsi con essa e neppure individuando le ragioni di dissenso.
In verita’, il motivo si riduce ad una enunciazione di alcune sentenze e principi affermati da questa Corte di legittimita’, non precisando in alcun modo le ragioni per le quali la Corte d’Appello li avrebbe disattesi.
In ogni caso, deve sottolinearsi come la Corte d’Appello dia idonea giustificazione delle ragioni che impediscono di concedere le attenuanti di cui all’articolo 62-bis c.p. al ricorrente, evidenziando la gravita’ della condotta dell’imputato, la sua personalita’ incline a tali reati (dimostrata dai fatti del 2013), la valenza negativa della recidiva per una grave condotta di rapina commessa in passato.
Deve in ogni caso ribadirsi, in questa sede, la giurisprudenza secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; in precedenza, Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768).
Anche la doglianza riferita alla dosimetria della pena e’ infondata.
La Corte d’Appello ha confermato la pena motivatamente inflitta dal giudice di primo grado, non soltanto argomentandone la corretta quantificazione “non eccessiva” rispetto alla gravita’ delittuosa, ma anche chiaramente facendo comprendere di averla ampiamente rimeditata, ritenendola commisurata non soltanto alla condotta ma anche alla personalita’ del ricorrente.
In proposito, deve rammentarsi che costituisce orientamento costante quello secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, nello stesso senso, sostanzialmente, anche Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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