L’agevolazione fiscale prevista dal Dpr 601/1973 (l’articolo 15 primo comma è stato dichiarato incostituzionale) va applicata anche alle operazioni effettuate dagli intermediari finanziari

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 18 luglio 2018, n. 19106.

La massima estrapolata:

L’agevolazione fiscale prevista dal Dpr 601/1973 (l’articolo 15 primo comma è stato dichiarato incostituzionale) va applicata anche alle operazioni effettuate dagli intermediari finanziari. La norma presa in considerazione è stata modificata con la finanziaria del 2008 (legge 244/2007)

Sentenza 25 luglio 2018, n. 35446

Data udienza 18 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sezione

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27377/2008 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 36/4/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 26/09/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere PASQUALE D’ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) per l’Avvocatura Generale dello Stato ed (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1) L’Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Campobasso notificava alla (OMISSIS) s.p.a. avvisi di liquidazione relativi a imposta ipotecaria e imposta di bollo versate per le formalita’ di cancellazione di ipoteca e privilegio speciale afferenti un finanziamento concesso alla (OMISSIS) srl.
In tal modo revocava, per carenza dell’elemento soggettivo, i benefici fiscali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 15.
La (OMISSIS) S.p.a. impugnava gli avvisi di liquidazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), sostenendo di avere diritto al regime agevolato, quale intermediario finanziario inserito nell’elenco speciale di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 107.
La CTP (sentenza 227/305) accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale con sentenza depositata il 26 settembre 2007 confermava la decisione di primo grado, rigettando la richiesta dell’appellante Agenzia del Territorio.
1.1) Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 novembre 2008.
Parte intimata, ridenominatasi (OMISSIS) spa, ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale condizionato.
Con provvedimento n. 10066/2014 la Sezione tributaria ha rigettato l’eccezione di giudicato proposta dalla resistente e ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. Ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa.
Ha osservato:
– che secondo l’orientamento dominante il regime agevolato ed il beneficio fiscale previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 15, spettano dal punto di vista soggettivo solo alle aziende ed istituti di credito (e le loro sezioni e/o gestioni speciali) e cioe’ ad enti istituzionalmente preposti all’esercizio del credito, ovvero, alla raccolta e all’erogazione del risparmio tra il pubblico, ma non agli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del T.U.B., quale e’ la societa’ (OMISSIS) S.p.A..
– che per contro Cass. civ. n. 5845/2011 – che ha deciso analogo contenzioso tra (OMISSIS) S.p.A. (ora Agenzia Nazionale) ed Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) e su cui invano era stata imperniata l’eccezione di giudicato – ha riconosciuto il beneficio alla ricorrente, poiche’ “tale limitazione non corrisponde piu’ alla mutata realta’ giuridica”.
1.2) Le Sezioni Unite con ordinanza 11373/2015 hanno sollevato questione di legittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 15, “nella parte in cui esclude l’applicabilita’ dell’agevolazione fiscale, prevista per i finanziamenti a medio o lungo termine effettuati dalle banche, anche ai medesimi finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari”.
Pronunciatasi la Corte Costituzionale, la causa e’ stata nuovamente fissata per la trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Con la sentenza n. 242 del 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 15, comma 1, (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” – nella parte in cui esclude l’applicabilita’ dell’agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.
Ha infatti ritenuto che “non v’e’ ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziante”. Ha inoltre ravvisato una contestuale violazione dell’articolo 41 Cost., sotto il profilo della liberta’ di concorrenza, che e’ una delle manifestazioni della liberta’ d’iniziativa economica privata (sentenza n. 94 del 2013), oggetto anche del nono “considerando” della direttiva 15 marzo 1993, n. 93/6/CEE (Direttiva del Consiglio relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi).
3) Il disposto normativo che risulta dalla sentenza viene quindi a corrispondere a quanto era stato ritenuto in via interpretativa dalla sentenza impugnata n. 36/4/07 della Commissione tributaria regionale di Campobasso.
Ne consegue l’infondatezza del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che deduceva l’impossibilita’ di estendere in via di interpretazione analogica un regime di esenzione eccezionale a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati dal legislatore.
4) Va conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla societa’ resistente, che mirava alla declaratoria di inammissibilita’ dell’atto di appello a suo tempo proposto dall’Agenzia del territorio.
Le spese del giudizio di legittimita’ possono essere interamente compensate, atteso che la decisione scaturisce dall’esito innovativo della sentenza resa dalla Corte Costituzionale.
Ratione temporis non e’ applicabile il disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Spese compensate.

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