La distinzione tra il delitto di induzione indebita commesso mediante inganno e quello di truffa

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 18 giugno 2018, n. 27981.

La massima estrapolata:

La distinzione tra il delitto di induzione indebita commesso mediante inganno e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente, mentre nel reato di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosita’ delle somme o delle utilita’ oggetto di dazione o promessa.

Sentenza 18 giugno 2018, n. 27981

Data udienza 4 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/04/2017 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso, facendo altresi’ rilevare la maturata prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva condannato (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 319 quater c.p..
1.1. L’imputato era stato riconosciuto responsabile (i fatti originariamente contestati come il reato di cui all’articolo 317 c.p., erano stati in primo grado diversamente qualificati in quelli di induzione indebita, attenuati ai sensi dell’articolo 323 bis c.p.) per aver, quale necroforo dipendente della ditta affidataria dei servizi cimiteriali comunali della citta’ di (OMISSIS), abusando della sua qualita’ e dei suoi poteri, indotto (OMISSIS) a consegnarli indebitamente 500 Euro per l’esecuzione di una estumulazione straordinaria.
In particolare, l’imputato aveva prospettato al (OMISSIS) la necessita’ dell’intervento (da un loculo della cappella di sua proprieta’ fuoriusciva del liquido), pena la chiusura della cappella da parte dei sanitari della ASL per molto tempo.
In sede di appello, il (OMISSIS) aveva sostenuto che non vi era prova dell’attivita’ induttiva, posto che la teste (OMISSIS) non aveva neppure ricordato se fossero mai stati prospettati loro dei rischi di chiusura della cappella e comunque aveva dichiarato di non ricordare le frasi pronunciate dall’imputato, mentre il fratello (OMISSIS) aveva riferito di non essere stato presente ai fatti e di averli appresi dalla predetta.
Cio’ premesso, l’imputato aveva concluso che l’attivita’ effettivamente compiuta a favore dei (OMISSIS) (pulizia della cappella) poteva essere al piu’ sanzionata disciplinarmente, trattandosi attivita’ di competenza dei proprietari, comunque affidata al suddetto in maniera volontaria.
L’imputato aveva chiesto in subordine di qualificare i fatti come truffa aggravata ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 9, in quanto le persone offese erano state indotte a pagate solo sulla base della falsa rappresentazione della doverosita’ del versamento.
1.2. La Corte di appello respingeva tutte le censure difensive.
Secondo la sentenza impugnata, risultava chiaramente dal capo di imputazione e confermato dalla testimonianza di (OMISSIS) che l’attivita’ che l’imputato si era offerto di compiere non fosse di mera pulizia della cappella, bensi’ di apertura del loculo con relativa bonifica, previa asportazione della bara attivita’ di competenza dei servizi comunali affidati ai necrofori (della pulizia non risolutiva della cappella tra l’altro si era occupata la sorella del predetto).
La Corte territoriale rilevava a tal riguardo che era stato solo l’imputato in sede di esame ad aver sminuito la natura del servizio prestato, assumendo di aver provveduto solamente alla pulizia della cappella, e che, del resto, solo una definitiva risoluzione del problema avrebbe consentito ai (OMISSIS) di evitare la chiusura della cappella.
Sulla base delle testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS), era emerso che l’imputato aveva rappresentato alla seconda che, se non fosse stato incaricato della operazione, la cappella sarebbe stata chiusa per un paio di mesi (la (OMISSIS), sentita a distanza di nove anni dal fatto, aveva riferito che le sembrava di ricordare tale circostanza, mentre il fratello aveva confermato con certezza la circostanza appresa dalla sorella all’epoca dei fatti).
La Corte di appello riteneva che correttamente il fatto fosse stato qualificato come induzione indebita, essendo stato dimostrato che l’imputato aveva prospettato una grave situazione che avrebbe comportato la chiusura della cappella per alcuni mesi, profittando dello stato emotivo della (OMISSIS). La scelta dei proprietari era stata quella di aggirare consapevolmente la prassi lecita (per i fastidi prospettati), cosi’ ottenendo un vantaggio.
Andava pertanto esclusa la richiesta difensiva in ordine alla configurabilita’ nei fatti di un’ipotesi di truffa aggravata, difettando nella specie l’errore sulla doverosita’ delle somme pattuite.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Vizio di motivazione in ordine alla natura delle operazioni poste in essere presso la cappella mortuaria e sulla non attendibilita’ delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del suo esame.
La Corte di appello, come e’ dato leggere nella motivazione, avrebbe tratto illogicamente la prova della natura delle operazioni compiute dall’imputato dal capo di imputazione e dalla testimonianza di (OMISSIS), non presente ai fatti, mentre l’unica fonte diretta (la sorella di quest’ultimo) era risultata incerta.
Inoltre, la Corte di appello avrebbe sminuito, senza spiegarne le ragioni, la versione dei fatti fornita dall’imputato.
Ne poteva essere utilizzata a sostegno dell’ipotesi accusatoria la circostanza che della pulizia non risolutiva si fosse occupata la (OMISSIS), posto che nulla escludeva una pulizia piu’ approfondita.
2.2. Vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 319 quater c.p..
In primo luogo, la Corte di appello avrebbe tratto illogicamente la prova del reato dalla circostanza che (OMISSIS) fosse consapevole di aderire ad una prassi illecita, tanto da contrattare uno sconto sul prezzo; vieppiu’ considerando, che era stato lo stesso testimone a ritenere la prassi lecita e di aver solo successivamente compreso di essere stato truffato.
Inoltre, la motivazione risulterebbe assolutamente carente in ordine alla individuazione dell’abuso posto in essere dall’imputato.
2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di truffa aggravata.
La Corte di appello avrebbe liquidato la questione facendo riferimento ad una massima giurisprudenziale.
Andava invece considerato che la condotta posta in essere dall’imputato di induzione in errore sulla doverosita’ della prestazione economica (i proprietari della cappella erano convinti della regolarita’ dell’iter) non sarebbe riconducibile nella induzione di cui all’articolo 319 quater c.p..
Difetterebbe infatti lo stato di soggezione al pubblico potere, posto che il pagamento venne effettuato solo per effetto dell’interessamento mostrato dal ricorrente alla situazione dei (OMISSIS).
2.4. Vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di abuso di ufficio.
Alla luce delle risultanze processuali, la Corte di appello avrebbe dovuto al piu’ qualificare il fatto nell’ipotesi di abuso di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile in ogni sua articolazione.
2. Il primo motivo reitera censure alle quali la Corte di appello ha fornito adeguata e plausibile risposta in ordine alla natura delle operazioni poste in essere dall’imputato presso la cappella mortuaria.
Il ricorrente invero non si confronta con la motivazione la’ dove la Corte di appello ha spiegato che, mentre la teste diretta, la sorella del (OMISSIS), era stata incerta, stante il lungo tempo trascorso, sul ricordo preciso della frase pronunciata dal (OMISSIS), il (OMISSIS), che aveva appreso tale circostanza dalla sorella all’epoca dei fatti (avendo tra l’altro partecipato lui stesso poi alla trattativa), l’aveva riportata con certezza.
Va ribadito che il legislatore, nel disciplinare la testimonianza indiretta, si e’ limitato a prescrivere, ad impulso di parte, l’obbligo di escussione giudiziale della fonte diretta al fine di verificare l’assunto riferito dal testimone de relato, ma non per questo ha posto una sorta di gerarchia, privilegiando imprescindibilmente la prima, cosicche’ soccorre al riguardo il principio generale del libero convincimento del giudice che non puo’ considerarsi vincolato alla fonte primaria medesima (tra le tante, Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, N., Rv. 261793).
Nel caso in esame, in cui la fonte diretta non ha riferito circostanze contrastanti rispetto alla testimonianza indiretta, risultando soltanto incerta nel ricordo, il giudice di merito correttamente ha fornito esaustiva giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile la testimonianza de relato.
A fronte di tale prova, confortata anche da elementi logici (la semplice pulizia della cappella era stata gia’ effettuata dalla sorella del (OMISSIS)), la Corte di appello ha quindi ritenuto priva di sostegno alcuno la versione difensiva (riproposta dal ricorrente nell’appello nella prospettiva della mancanza di prova sulla circostanza di cui sopra).
3. I restanti motivi di ricorso devono essere esaminati in correlazione alle censure versate nell’appello.
Non possono infatti essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perche’ non devolute alla sua cognizione (ex multis, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632).
3.1. Orbene, il ricorrente aveva contestato nell’appello la prova dei fatti contestati, sia in ordine alla tipologia di servizio offerto che alle modalita’ di prospettazione della richiesta: questioni, alle quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta priva di manifesti vizi logico-giuridici, facendo riferimento agli elementi probatori di cui si e’ detto nel paragrafo che precede.
Era stato invero accertato che il ricorrente aveva prospettato una grave situazione (la chiusura per molti mesi della cappella cimiteriale) idonea a condizionare la liberta’ di autodeterminazione del destinatario, tenuto conto dello stato emotivo in cui versava la (OMISSIS) per l’accaduto (che coinvolgeva la madre defunta).
La Corte di appello ha anche evidenziato che il destinatario, condizionato dal timore di subire un pregiudizio, avesse aderito ad una illecita pattuizione – come dimostravano ragionevolmente tanto la contrattazione sul prezzo del servizio tanto il pagamento in contanti nelle mani dell’imputato – nella prospettiva di ottenere un proprio tornaconto personale (ripristinare la cappella in breve tempo).
3.2. Inoltre, il ricorrente nel gravame aveva ritenuto che i fatti contestati dovessero al piu’ essere qualificati come truffa aggravata.
Anche tale questione risulta affrontata dalla Corte di appello in modo non censurabile in questa sede, risultando le critiche, proposte sul punto in questa sede, meramente ripetitive.
Sulla base della ricostruzione in fatto sopra indicata, la Corte territoriale ha infatti escluso correttamente – difettando l’induzione in errore – che si versasse nella fattispecie di truffa.
Va rammentato che la distinzione tra il delitto di induzione indebita commesso mediante inganno e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente, mentre nel reato di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosita’ delle somme o delle utilita’ oggetto di dazione o promessa (tra tante, Sez. 6, n. 53436 del 06/10/2016, Vecchio, Rv. 268792).
3.3. Le restanti censure versate nei motivi di ricorso si limitano a prospettare una inammissibile rilettura delle evidenze processuali (tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) o a denunciare carenze motivazionali su punti non specificamente attinti dal gravame di appello.
Per le ragioni sopra illustrate risulta del tutto priva di fondamento anche la richiesta di riqualificazione del fatto in abuso d’ufficio, vieppiu’ considerata la genericita’ della deduzione, che la rende neppure apprezzabile ai sensi dell’articolo 609 c.p.p..
4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilita’ del ricorso preclude ogni possibilita’ sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtu’ delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, deve, altresi’, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

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