In tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all’esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto di procedervi solo se il teste era inserito nella loro lista testimoniale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 18 giugno 2018, n. 27933.

Le massime estrapolate:

In tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all’esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto di procedervi solo se il teste era inserito nella loro lista testimoniale; altrimenti la loro richiesta vale come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex articolo 507 c.p.p.
La decadenza da una prova di una delle parti non puo’ essere surrogata dal recupero di una prova alla quale un’altra parte abbia rinunciato. Ne consegue che allorche’ il pubblico ministero abbia rinunciato all’audizione dei propri testimoni, la difesa puo’ procedere al loro esame solo se ha osservato le formalita’ connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio.
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 1 (richiesta di riassunzione di prove gia’ acquisite e di assunzione di nuove prove) e comma 3 (rinnovazione ex officio), e’ necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessita’ (assoluta nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell’ipotesi di cui al citato articolo 603, comma 2, al contrario, e’ richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluita’ e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessita’ della rinnovazione, discendente dalla impossibilita’ di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.
Per prova “sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado”, di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 2, s’intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attivita’ d’indagine, o che viene reperita dopo l’espletamento di un’opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successiva alla decisione.
La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, e’ un istituto di carattere eccezionale al quale puo’ farsi ricorso esclusivamente allorche’ il giudice ritenga, nella sua discrezionalita’, di non poter decidere allo stato degli atti.
La mancata effettuazione di un accertamento peritale non puo’ costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto la perizia non puo’ farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilita’ delle parti e rimesso alla discrezionalita’ del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’articolo 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisivita’.

Sentenza 18 giugno 2018, n. 27933

Data udienza 23 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto – rel. Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/02/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. LIGNOLA FERDINANDO, che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 29/9/2016 ha confermato, con l’aggravio delle spese del grado a favore della parte civile, la sentenza del Tribunale di Macerata del 11/4/2014, appellata dall’imputato, che aveva ritenuto (OMISSIS) responsabile del reato di lesioni personali gravi di cui all’articolo 582 c.p. e articolo 583 c.p., comma 1, n. 1, in danno di (OMISSIS), colpito al volto da un ceffone violento e sbattuto con la testa contro una colonna di cemento, con malattia conseguente di giorni 58, e l’aveva percio’ condannato alla pena di anni 3 di reclusione, con interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici, e al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale di Euro 5.000,00= e rifusione delle spese.
2. Ha proposto ricorso l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia dell’imputato, svolgendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), d) ed e) il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa, mancata assunzione di prova decisiva e mancanza o contraddittoria motivazione sul punto.
Il ricorrente osserva che il teste rinunciato da una delle parti diviene patrimonio della parte che non consente alla rinuncia e risulta peraltro decisivo, in grado, cioe’, di inficiare la portata di altre prove di sicuro segno contrario; il che si traduce in una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, anche sotto il profilo probatorio.
Dopo che la difesa del (OMISSIS) aveva manifestato la volonta’ di sentire i residui testi indicati dall’accusa ed escussi a sommarie informazioni testimoniali in sede di indagini, nonostante la rinuncia da parte del Pubblico Ministero, il Tribunale aveva respinto tale richiesta e proceduto alla riduzione della lista, ritenendo i predetti testi sovrabbondanti, sia perche’ essi dovevano essere sentiti sui medesimi capitoli dei testi gia’ escussi, sia perche’ la difesa non aveva indicato alcun motivo per il quale la loro audizione avrebbe arricchito l’istruttoria di elementi nuovi e significativi, mentre la possibilita’ di riduzione era gia’ stata prefigurata all’udienza precedente.
Tale decisione era stata contestata in sede di discussione da parte della difesa e con i motivi di appello. La mancata escussione dei testi (OMISSIS) ed (OMISSIS) era tanto piu’ grave perche’ il Giudice non conosceva il contenuto delle loro dichiarazioni in sede di indagini e perche’ costoro avrebbero dichiarato che il (OMISSIS) aveva reagito ad una aggressione della parte offesa e poiche’ i capitoli di prova dell’accusa erano formulati in modo tale che la previsione del Giudice era totalmente svincolata dalla realta’ dei fatti.
Da tali dichiarazioni (rilasciate ai Carabinieri il 4 e il 5/7/2014 e trasfuse in verbali di sommarie informazioni esistenti nel fascicolo del Pubblico Ministero e prodotti in allegato al ricorso) risultavano una serie di circostanze fattuali ignorate dal Giudice, ossia che la parte offesa, in evidente stato di ubriachezza, aveva aggredito la propria ex all’interno della discoteca, sputandole addosso, e aveva aggredito il (OMISSIS) dopo che questi lo aveva allontanato dal locale, unitamente ad altri due addetti alla sicurezza.
Il ragionamento del Giudice era evidentemente affetto da un pregiudizio, laddove esprime una valutazione su circostanze sicuramente non conosciute e senza neppure chiedere indicazioni alle parti circa il possibile contenuto delle loro dichiarazioni dei testimoni ritenuti superflui.
La prova richiesta con i motivi di appello avrebbe dovuto essere ammessa quantomeno come prova nuova ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 2, dedotta sotto tutti i possibili alternativi profili (prove sopraggiunte, prove scoperte successivamente e prove gia’ note alle parti ma non assunte per qualsiasi motivo in primo grado); invece la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta senza adeguata motivazione.
La prova non assunta poteva quindi condurre a una decisione diversa, almeno rispetto alla pena irrogata.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), d) ed e) il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa, mancata assunzione di prova decisiva e mancanza o contraddittoria motivazione sul punto, in relazione alla mancata disposizione di perizia ex articolo 508 c.p.p. volta a verificare la sussistenza della circostanza aggravante contestata.
Il Giudice di primo grado aveva motivato il rigetto della richiesta, con ordinanza del 11/4/2014, in modo sibillino e incomprensibile, in apparente riferimento alla possibilita’ di espletamento di una consulenza tecnica, che pero’ avrebbe comportato la necessita’ di collaborazione della persona offesa, e poi in sentenza, in modo del tutto apparente e apodittico con riferimento generico alle risultanze processuali.
2.3. Con il terzo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, con riferimento a varie circostanze suscettibili di considerazione ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche: incensuratezza dell’imputato, alterazione psico-fisica della persona offesa e suo comportamento offensivo e gravemente biasimevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa, mancata assunzione di prova decisiva e mancanza o contraddittoria motivazione sul punto.
Il ragionamento del ricorrente prende le mosse dall’assunto che il teste indicato e poi rinunciato da una delle parti diviene patrimonio della parte che non consente alla rinuncia; la sua mancata audizione si risolve in una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, anche sotto il profilo probatorio.
Dopo la rinuncia da parte del Pubblico Ministero all’audizione dei residui testi da lui indicati (gia’ escussi a sommarie informazioni testimoniali in sede di indagini) la difesa dell’imputato non aveva prestato il consenso e aveva manifestato la volonta’ di sentire i residui testi indicati dall’accusa.
Il Tribunale ha respinto tale richiesta e proceduto alla riduzione della lista, ritenendo i predetti testi sovrabbondanti, sia perche’ essi dovevano essere sentiti sui medesimi capitoli dei testi gia’ escussi, dedotti dalla pubblica accusa, sia perche’ la difesa non aveva indicato alcun motivo per il quale la loro audizione avrebbe arricchito l’istruttoria di elementi nuovi e significativi, mentre la possibilita’ di riduzione era gia’ stata prefigurata all’udienza precedente con l’ordinanza ammissiva.
Il ricorrente assume che tale decisione era stata contestata in sede di discussione da parte della difesa e con i motivi di appello.
1.1. Il motivo e’ infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all’esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto di procedervi solo se il teste era inserito nella loro lista testimoniale; altrimenti la loro richiesta vale come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex articolo 507 c.p.p. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271848; Sez. 1, n. 13338 del 04/03/2015, Zappone, Rv. 263095; Sez. 2, n. 11264 del 18/03/1999, Vitanza, Rv. 214365). Infatti la decadenza da una prova di una delle parti non puo’ essere surrogata dal recupero di una prova alla quale un’altra parte abbia rinunciato. Ne consegue che allorche’ il pubblico ministero abbia rinunciato all’audizione dei propri testimoni, la difesa puo’ procedere al loro esame solo se ha osservato le formalita’ connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio (Sez. 6, n. 23025 del 09/02/2004, Russo, Rv. 229915).
Nel caso di specie la difesa dell’imputato si era astenuta dall’indicare alcun testimone, ivi compresi quelli rinunciati e che ora assume potenzialmente favorevoli alla sua posizione, sicche’ non era legittimata a dolersi della riduzione della lista avversaria, comunque gia’ preannunciata dal Giudice in sede di provvedimento di ammissione.
1.2. In secondo luogo, all’udienza di discussione dell’11/4/2014 il difensore dell’imputato, avv.Ricci, ha concluso chiedendo l’assoluzione, anche con la formula di cui all’articolo 530 c.p.p., comma 2, e in subordine il minimo della pena con i benefici di legge, senza insistere per l’audizione dei testimoni in questione, cosi’ manifestando acquiescenza alla decisione negativa.
1.3. In terzo luogo, nella fattispecie il Giudice si e’ avvalso del proprio potere di riduzione della lista, ritenuta sovrabbondante, con valutazione ex post, presentata dal Pubblico Ministero.
il ricorrente, che critica il Giudice di primo grado per aver ridotto la lista senza conoscere, orientativamente almeno, i temi della deposizione dei testi esclusi, dimentica la concorrente motivazione addotta dal Tribunale a sostegno della riduzione, ossia il fatto che la difesa non aveva indicato alcun motivo per il quale l’audizione dei residui testi del Pubblico Ministero avrebbe arricchito l’istruttoria di elementi nuovi e significativi.
Tale circostanza non e’ contestata, ne’ risulta che successivamente la difesa abbia rappresentato al giudice le ragioni per cui auspicava l’acquisizione delle deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), istanza neppur piu’ coltivata in sede di rassegna delle definitive conclusioni, ut supra.
1.4. Il Giudice di primo grado ha fornito anche una ragionevole motivazione del suo agire anche nella dell’esercizio dei poteri officiosi. I testi erano stati indicati dal Pubblico Ministero sulle stesse circostanze dedotte quanto ai testi gia’ escussi, sicche’ non era ipotizzabile un loro diverso contributo, mentre la genericita’ dei capi di prova, evocata dalle recriminazioni del ricorrente, valeva ovviamente anche per le audizioni gia’ esperite.
Il diritto dell’imputato all’ammissione delle prove a discarico, di cui all’articolo 495 c.p.p., comma 2, va coordinato con il potere attribuito al giudice dal comma 4 del medesimo articolo di revocare l’ammissione di prove che risultino “superflue”.
Tale potere, esercitato dal giudice sulla base delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, e’ ben piu’ ampio di quello che previsto all’inizio del dibattimento dall’articolo 190 c.p.p., comma 1, richiamato dall’articolo 495 c.p.p., comma 1, in base al quale, stante il diritto delle parti alla prova, il giudice puo’ non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che manifestamente risultino superflue o irrilevanti.
Ne consegue che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova gia’ ammessa, in una verifica della logicita’ e congruenza della relativa motivazione raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato.
In altri termini, in sede di sindacato di legittimita’, deve essere accertato se i fatti indicati dalla parte con la richiesta di ammissione della prova, siano tali da poter inficiare sostanzialmente le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice.
1.3. Il ricorrente aggiunge che la mancata escussione dei testi (OMISSIS) ed (OMISSIS) era tanto piu’ grave perche’ il Giudice non conosceva il contenuto delle loro dichiarazioni in sede di indagini e perche’ costoro avrebbero dichiarato che il (OMISSIS) aveva reagito ad una aggressione della parte offesa.
La previsione del Tribunale sarebbe stata quindi totalmente svincolata dalla realta’ dei fatti: tuttavia il Giudice non conosce mai preventivamente nel rito dibattimentale le dichiarazioni dei testimoni indicati, ne’ la difesa ha prospettato gli scopi dell’audizione allorche’ ne ha chiesto comunque l’audizione nonostante la rinuncia del Pubblico Ministero. Vi e’ poi da chiedersi se davvero questi testimoni avevano rilasciato dichiarazioni cosi’ favorevoli perche’ mai la difesa non li aveva inclusi nella sua lista.
Non regge infine l’accusa al Giudice di non aver chiesto indicazioni alle parti circa il possibile contenuto delle dichiarazioni dei testimoni ritenuti superflui, quando le stesse – e in particolare la difesa che avrebbe voluto sentirli – si erano astenute dal fornirle.
1.6. Secondo il ricorrente, la prova richiesta con i motivi di appello avrebbe dovuto essere ammessa quantomeno come prova nuova ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 2, il cui accoglimento era stato richiesto dedotta sotto tutti i possibili alternativi profili (prove sopraggiunte, prove scoperte successivamente e prove gia’ note alle parti ma non assunte per qualsiasi motivo in primo grado); invece la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta senza adeguata motivazione.
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 1 (richiesta di riassunzione di prove gia’ acquisite e di assunzione di nuove prove) e comma 3 (rinnovazione ex officio), e’ necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessita’ (assoluta nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell’ipotesi di cui al citato articolo 603, comma 2, al contrario, e’ richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluita’ e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessita’ della rinnovazione, discendente dalla impossibilita’ di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D e altro, Rv. 269334).
Per prova “sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado”, di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 2, s’intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attivita’ d’indagine, o che viene reperita dopo l’espletamento di un’opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successiva alla decisione (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F, Rv. 268656; Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013, Rv. 254991).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, qualificando correttamente la richiesta di rinnovazione dell’istruzione probatoria ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 1, ha adeguatamente motivato il diniego di recupero dei mezzi probatori non assunti in primo grado, ritenuti superflui e non assolutamente necessari per la decisione.
La Corte ha evidenziato, inoltre, come la difesa del (OMISSIS) non avesse addotto alcun elemento idoneo a scardinare il compendio decisionale, limitandosi ad affermare soltanto la presunta idoneita’ delle testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS) a far emergere circostanze utili per la ricostruzione dei fatti di reato.
Non si trattava, evidentemente, di prove nuove o scoperte dopo il giudizio di primo grado (articolo 603 c.p.p., comma 2).
L’assunzione di nuove prove non assunte per qualsiasi motivo in primo grado presupponeva la valutazione discrezionale della Corte territoriale di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (articolo 603 c.p.p., comma 1), mentre la richiesta in appello era stata formulata sul presupposto della mera utilita’ ai fini della decisione.
La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, e’ un istituto di carattere eccezionale al quale puo’ farsi ricorso esclusivamente allorche’ il giudice ritenga, nella sua discrezionalita’, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).
Ne’ infine sono stati apprezzati i presupposti, ancor piu’ severi, di una assoluta necessita’ per un intervento d’ufficio ai sensi del cit. articolo 603, comma 3.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa, mancata assunzione di prova decisiva e mancanza o contraddittoria motivazione sul punto, in relazione alla mancata disposizione di perizia ex articolo 508 c.p.p. volta a verificare la sussistenza della circostanza aggravante contestata.
Il Giudice di primo grado aveva motivato il rigetto della richiesta, con ordinanza in data 11/4/2014, in modo sibillino e incomprensibile, in apparente riferimento alla possibilita’ di espletamento di una consulenza tecnica, che pero’ avrebbe comportato la necessita’ di collaborazione della persona offesa, e poi in sentenza, in modo del tutto apparente e apodittico con riferimento generico alle risultanze processuali.
La motivazione, in parte incongrua, laddove si riferisce alla possibilita’ di produzione di consulenza tecnica di parte, dell’ordinanza e’ superata dalla successiva motivazione della sentenza di primo grado in sede decisoria.
La sentenza di primo grado, dopo aver dato atto del rigetto della richiesta di c.t.u. (rectius: perizia), ha basato la sua valutazione circa la durata della malattia sul referto di pronto soccorso e sue tre certificazioni mediche, ampiamente ulteriori rispetto al periodo necessario per l’integrazione dell’aggravante, nonche’ sulle stesse dichiarazioni della parte lesa e sulla documentazione fotografica che avvalorava la portata.
In ogni caso, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non puo’ costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto la perizia non puo’ farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilita’ delle parti e rimesso alla discrezionalita’ del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’articolo 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisivita’. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A e altro, Rv. 270936).
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, con riferimento a varie circostanze suscettibili di considerazione ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche: incensuratezza dell’imputato, alterazione psico-fisica della persona offesa e suo comportamento offensivo e gravemente biasimevole.
Il motivo, che presuppone l’accoglimento del primo motivo e un certo contenuto delle prove sollecitate, e’ palesemente infondato, poiche’ si basa sul contenuto ipotizzato di prove non acquisite nel dibattito processuale.
4. Il ricorso va quindi rigettato.
Ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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