Ai fini dell’applicazione del beneficio della liberazione anticipata

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21974.

Le massime estrapolate:

La valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull’attualita’, in concreto, di collegamenti tra il detenuto e la criminalita’ organizzata, che deve fondarsi su dati fattuali dettagliati, e non generici, non e’ vincolante per il giudice, il quale deve sottoporla a controllo sulla base di ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti.
Ai fini dell’applicazione del beneficio,
a) costituisce oggetto della valutazione la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece, la finalita’ cui tende l’istituto premiale
b) che la partecipazione del condannato al processo rieducativo deve essere valutata con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita’ offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita’ esterna, cosicche’ essa si riferisce alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione gia’ conseguita, ma soltanto l’adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere
c) che la partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso – che non puo’ essere fatta coincidere con un fatto meramente psichico (il mafioso che “si sente mafioso” anche in detenzione) e non puo’ essere dedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento – e’ senza dubbio incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi alla concessione della liberazione anticipata, ma deve essere accertata nella sua effettivita’ e durata in sede di procedimento di sorveglianza e non preclude di per se’ la concessione del beneficio per i semestri durante i quali il vincolo associativo non risulti in atto;
d) che la liberazione anticipata e’, in particolare, preclusa, a mente dell’articolo 4-bis o.p., comma 3-bis, dall’accertamento, effettuato dalle Autorita’ preposte al controllo – con carattere di attualita’ e concretezza, sulla base di dati fattuali specifici e aggiornati, comunque da sottoporre al vaglio critico del Giudice di Sorveglianza- di collegamenti del condannato con la criminalita’ organizzata, atti a dimostrare la permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all’organizzazione del gruppo di riferimento, anche se solo a carattere morale.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21974

Data udienza 9 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il provvedimento di diniego della liberazione anticipata pronunciato dal Magistrato di Sorveglianza di Foggia in data 14.9.2015 in relazione al periodo decorrente dal 14.12.2013 al 14.12.2014.
Premesso il riferimento alla presunzione di pericolosita’ sociale prevista, in materia di esigenze cautelari, dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, con riguardo agli indagati per il reato di cui all’articolo 416-bis c.p., il Tribunale di Sorveglianza, pur evidenziando come il (OMISSIS) durante la detenzione non si fosse reso responsabile di infrazioni disciplinari e avesse partecipato alle attivita’ trattamentali, escludeva, in base alle emergenze processuali, che il predetto avesse in alcun modo dato “prova (onere dell’interessato) di un suo effettivo distacco anche psicologico dal crimine”, atteso che, dalle segnalazioni inviate dalla Questura di Napoli il 26.9.2016 e dalla D.D.A. di Napoli il 2.3.2016, egli risultava un esponente di spicco del clan camorrista (OMISSIS), operante in zona (OMISSIS).
Inoltre, dall’osservazione scientifica redatta dall’equipe della Casa Circondariale di Foggia il 30.9.2015, si evinceva una “personalita’” caratterizzata dalla prevalenza dell’azione “rispetto alla riflessione introspettiva”, tendente ad eludere il “contatto emotivo” e ad attivare “sistemi di difesa ben funzionanti”.
Ne’ la concessione del beneficio da parte del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro (ordinanza del 5.8.2016) in relazione a periodi successivi (dal 14.12.2014 al 14.12.2015) costituiva un giudicato cui ottemperare, tenuto conto della diversita’ dei periodi esaminati e della intervenuta “cristallizzazione” del momento storico pregresso, giusta ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Foggia in data 7.5.2014, con la quale era stata rigettata istanza di liberazione anticipata avanzata dal (OMISSIS) con riferimento ai periodi decorrenti dal 26.9.2001 al 26.9.2002 e dal 13.6.2007 al 13.12.2013.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione (in relazione agli articoli 4-bis e 54 o.p., articolo 416-bis c.p.).
Deduce, in sintesi, il ricorrente:
a) l’erronea applicabilita’, per divieto di analogia, della “presunzione di pericolosita’” fissata in tema di esigenze cautelari a carico degli indagati ex articolo 416-bis c.p.;
b) il mancato apprezzamento, da parte del Tribunale, dell’attivita’ lavorativa svolta dal detenuto, nonche’ della sua partecipazione a gruppi di lettura e a corsi di informatica, quali indici sintomatici di un suo totale distacco da condotte devianti;
c) l’erroneita’ dell’automatismo di far sostanzialmente discendere la prova del distacco dal vissuto criminale del condannato da scelte “estreme” attuate dal medesimo (implicita, ma chiara, l’allusione alla collaborazione con l’Autorita’ Giudiziaria);
d) la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del carattere meramente “ricognitivo” e “riepilogativo” di informative precedenti delle note inviate dagli organi preposti al controllo;
e) la necessita’ di considerare l’osservazione scientifica in merito all’azione introspettiva valorizzata nel provvedimento impugnato in relazione alle reali capacita’ socio-culturali del detenuto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, conclude per l’annullamento con rinvio del provvedimento censurato, a motivo della incompletezza della motivazione (per gli “scarni elementi analizzati”), da considerarsi inadeguata a sorreggere la valutazione preclusiva enucleata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. L’avversata ordinanza sembra interpretare il disposto della L. n. 354 del 1975, articolo 4 bis, comma 3 bis, come se ponesse una presunzione di pericolosita’ assimilabile a quella prevista dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, in tema di esigenze cautelari, nei confronti di indagati per il reato di cui all’articolo 416-bis c.p.: una presunzione, quindi, che puo’ essere superata solo “quando sia dimostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa” e che “non possa continuare a fornire il suo contributo”.
Tale assunto e’ stato correlato dal Tribunale di Sorveglianza alla valorizzazione, ai fini della prova negativa di una “concreta dissociazione” del ricorrente dall’organizzazione di appartenenza nell’attualita’, delle segnalazioni inviate dalla Questura di Napoli il 26.9.2016 e dalla D.D.A. di Napoli il 2.3.2016, dalle quali, fra l’altro, emerge (in particolare, dalla seconda) che “il soggetto non risulta collaboratore di giustizia ne’ ammesso ne’ proposto ne’ proponendo a speciale programma di protezione”.
Ritiene il Collegio che, a prescindere dall’inappropriato accostamento di tematiche ed istituti ontologicamente diversi (misure cautelari e misure alternative alla detenzione), l’impostazione del giudice a quo non possa essere recepita, in quanto si traduce in una elusione, se non addirittura in una sostanziale abrogazione del disposto dell’articolo 4 bis, comma 3 bis, cit.: in effetti, cosi’ argomentando, il Tribunale sembra sostenere che il condannato per partecipazione ad associazione mafiosa che non abbia collaborato con la giustizia non possa, in ogni caso, godere del beneficio perche’ tale condotta sarebbe l’unica suscettibile di permettere una valutazione di “partecipazione all’opera di rieducazione” da parte della Magistratura di Sorveglianza.
Al contrario, la norma dell’articolo 4 bis, comma 3 bis, cit. presuppone che il beneficio possa essere concesso anche ai condannati per partecipazione ad associazione mafiosa, escludendolo solo in caso di prova dell’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata.
A tal proposito, va necessariamente ricordato il principio secondo cui la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull’attualita’, in concreto, di collegamenti tra il detenuto e la criminalita’ organizzata, che deve fondarsi su dati fattuali dettagliati, e non generici, non e’ vincolante per il giudice, il quale deve sottoporla a controllo sulla base di ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (fra molte, Sez. 1, n. 49130 del 16/5/2013, Spiritoso, Rv. 25841301).
Orbene, nel caso in esame ritiene il Collegio che il Tribunale di Sorveglianza si sia sottratto allo scrutinio demandatogli, recependo in modo del tutto acritico gli elementi forniti dalle Autorita’ preposte al controllo, che, stando a quanto emerge dal testo del provvedimento impugnato, sembrano piuttosto “fotografare” il passato criminale del (OMISSIS) e la sua mancata scelta collaborativa che fornire specifici elementi comprovanti l’attuale collegamento del condannato con l’organizzazione di riferimento.
Ne’ il Tribunale ha indicato i dati concreti su cui si fondavano le conclusioni della D.D.A. partenopea, cosi’ come ha omesso di esporre elementi di valutazione eventualmente tratti da altre fonti capaci di confermare dette conclusioni ovvero di offrire dati autonomamente elaborati per la verifica dell’attualita’ dei collegamenti del condannato con la criminalita’ organizzata.
I Giudici di merito, fra l’altro, non hanno neppure dato conto della nota n. 4403 del 4.3.2016 con la quale la D.I.A. di Napoli comunicava che non erano emersi elementi utili a dimostrare, “in termini di stretta attualita’”, l’esistenza di collegamenti del (OMISSIS) con il crimine organizzato (f. 59 del fascicolo processuale trasmesso a questa Corte).
Tali carenze motivazionali, con parziale travisamento di evidenze processuali, si accompagnano a un profilo di contraddittorieta’ laddove il provvedimento impugnato, pur dando atto della partecipazione del condannato alle attivita’ trattamentali, mostra di non averne tenuto conto in assoluto ai fini della concessione della liberazione anticipata.
Si impone, dunque, per le esposte ragioni, l’annullamento dell’ordinanza in esame, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari, che dovra’ attenersi ai formulati rilievi, nonche’ ai principi complessivamente affermati da questa Corte in materia, ricordando: a) che, ai fini dell’applicazione del beneficio, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece, la finalita’ cui tende l’istituto premiale (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013 – dep. 06/02/2014, De Witt, Rv. 25874301); b) che la partecipazione del condannato al processo rieducativo deve essere valutata con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita’ offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita’ esterna, cosicche’ essa si riferisce alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione gia’ conseguita, ma soltanto l’adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 25235501); c) che la partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso – che non puo’ essere fatta coincidere con un fatto meramente psichico (il mafioso che “si sente mafioso” anche in detenzione) e non puo’ essere dedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento – e’ senza dubbio incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi alla concessione della liberazione anticipata, ma deve essere accertata nella sua effettivita’ e durata in sede di procedimento di sorveglianza e non preclude di per se’ la concessione del beneficio per i semestri durante i quali il vincolo associativo non risulti in atto (Sez. 1, n. 3870 del 25/5/1999, Mole’, Rv. 21409201); d) che la liberazione anticipata e’, in particolare, preclusa, a mente dell’articolo 4-bis o.p., comma 3-bis, dall’accertamento, effettuato dalle Autorita’ preposte al controllo – con carattere di attualita’ e concretezza, sulla base di dati fattuali specifici e aggiornati, comunque da sottoporre al vaglio critico del Giudice di Sorveglianza (Sez. 1, n. 51878 del 13/9/2016, P.G. in proc. Tarantino, Rv. 268925) – di collegamenti del condannato con la criminalita’ organizzata, atti a dimostrare la permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all’organizzazione del gruppo di riferimento, anche se solo a carattere morale (Sez. 1, n. 12841 del 31/1/2017, Melodia, Rv. 269506; Sez. 2, n. 6819 del 31/1/2013, Fusco e altri, Rv. 25450301; Sez. 6, n. 6262 del 17/1/2003, Agate e altri, Rv. 22771001).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.

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