Ai fini della configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 337 c.p.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21907.

Le massima estrapolate:

Ai fini della configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 337 c.p., l’atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga

La apposizione della propria fotografia sulla patente rilasciata ad altra persona, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi, integra il delitto di falsita’ materiale in certificato amministrativo commesso da privato di cui agli articoli 477 e 482 c.p.

Ai fini della integrazione del diverso e meno grave delitto di cui all’articolo 489 c.p. e’, difatti, “necessario che l’agente non abbia concorso nella falsita’, ovvero che non si tratti di concorso punibile, sicche’ sussiste il reato di uso di atto falso quando la falsificazione non sia punibile perche’ commessa all’estero, in difetto della condizione di procedibilita’ rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex articolo 10 c.p., e l’agente abbia fatto uso dell’atto nello Stato”.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21907

Data udienza 21 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LIGNOLA FERDINANDO che ha concluso per l’inammissibilita’;
Udito il difensore avv. (OMISSIS) in sost. avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Trento ha confermato la decisione del Tribunale in sede con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di giustizia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, possesso di una carta d’identita’ contraffatta e falsificazione della patente di guida rumena, intestata a soggetto diverso ed a cui risultava apposta una fotografia dell’imputato.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il (OMISSIS), per mezzo del difensore, articolando, diverse doglianze.
2.1 Con il primo motivo, censura violazione della legge penale e correlati vizi motivazionali, per avere il giudice di merito erroneamente ricondotto gesti involontari, occorsi nella circostanze dell’identificazione, al delitto di cui all’articolo 337 c.p., in assenza di atti intenzionali di sopraffazione e di resistenza.
2.2 Deduce, con il secondo motivo, errata applicazione della legge penale in relazione alla falsa formazione della patente di guida, ritenuta dai giudici di merito in conseguenza della mera presenza sul documento della fotografia dell’imputato. Potendosi, invece, ragionevolmente ipotizzare che il documento fosse stato formato all’estero, la corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il fatto ai sensi dell’articolo 489 c.p., in linea con l’orientamento interpretativo di legittimita’.
3. Il ricorso e’ inammissibile.
3.1 II primo motivo e’ connotato da aspecificita’ in quanto si risolve in una mera critica rivolta alla sentenza impugnata, con il cui tessuto motivazionale il ricorrente omette di confrontarsi. Secondo il consolidato orientamento di legittimita’, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili “non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato” (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo “non puo’ ignorare le ragioni del provvedimento censurato” (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)”.
3.2 La Corte territoriale ha correttamente qualificato il fatto contestato al capo A) della rubrica attraverso la ricostruzione, esaustivamente rappresentata in motivazione, della condotta dell’imputato, che ha dapprima spintonato gli operanti al fine di darsi alla fuga, colpendo subito dopo uno di questi, facendo applicazione del principio secondo cui “ai fini della configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 337 c.p., l’atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga” (Sez. 5, Sentenza n.8379 de127/09/2013Ud. (dep. 21/02/2014) Rv. 259043, N. 715 del 1985, N. 35125 del 2003 Rv. 226525, N. 8997 del 2010 Rv. 246412).
4. Generico e’ anche il secondo motivo di censura.
4.1 II ricorrente prospetta una diversa qualificazione giuridica del fatto limitandosi a rappresentare, in via meramente ipotetica, che la falsa patente di guida di cui l’imputato e’ stato trovato in possesso possa essere stata materialmente formata all’estero, formulando una censura alla sentenza impugnata del tutto indeterminata e priva di riferimenti oggettivi.
Il giudice d’appello ha, invece, applicato il principio secondo cui la apposizione della propria fotografia sulla patente rilasciata ad altra persona, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi, integra il delitto di falsita’ materiale in certificato amministrativo commesso da privato di cui agli articoli 477 e 482 c.p. (Sez. 5, Sentenza n.9604 del 03/11/2011Ud. (dep. 13/03/2012) Rv. 252157, N. 4715 del 1982, N. 12280 del 1990, N. 508 del 2007 Rv. 235689, N. 47029 del 2011 Rv. 251447), in assenza di elementi atti ad escludere la punibilita’ del fatto.
4.2 Ai fini della integrazione del diverso e meno grave delitto di cui all’articolo 489 c.p. e’, difatti, “necessario che l’agente non abbia concorso nella falsita’, ovvero che non si tratti di concorso punibile, sicche’ sussiste il reato di uso di atto falso quando la falsificazione non sia punibile perche’ commessa all’estero, in difetto della condizione di procedibilita’ rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex articolo 10 c.p., e l’agente abbia fatto uso dell’atto nello Stato” (Sez. 5, Sentenza n.41666 del 16/07/2014Ud. (dep. 06/10/2014) Rv. 262113), mentre non risulta, nel caso in esame, introdotta alcuna circostanza rilevante a riguardo, sulla quale i giudici di merito avrebbero formulato irragionevoli valutazioni.
5. A tanto consegue l’inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente, ex articolo 616 c.p.p., al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

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