Il requisito cardine per il sequestro e la confisca del bene a seguito di misure di prevenzione nei confronti del soggetto pericoloso è la loro disponibilità da parte del proposto, anche in diretta o anche per interposta persona fisica o giuridica

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 luglio 2018, n. 33149.

La massima estrapolata:

Il requisito cardine per il sequestro e la confisca del bene a seguito di misure di prevenzione nei confronti del soggetto pericoloso è la loro disponibilità da parte del proposto, anche in diretta o anche per interposta persona fisica o giuridica

Sentenza 17 luglio 2018, n. 33149

Data udienza 30 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduar – Rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. De Gregorio Eduardo;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato la Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione per le misure di prevenzione, ha confermato la misura patrimoniale, emessa con decreto del Tribunale nel mese di Giugno 2015, della confisca del patrimonio immobiliare e mobiliare del proposto (OMISSIS) e della figlia (OMISSIS), anche in qualita’ di erede della madre (OMISSIS), consistente nel patrimonio dell’impresa individuale omonima, nelle quote sociali e nei beni aziendali della (OMISSIS) srl ed in numerosissimi rapporti finanziari, terreni ed unita’ immobiliari. Nel decreto e’ dato atto che il proposto era deceduto a (OMISSIS), nel corso del primo giudizio di prevenzione e precisamente dopo la chiusura della fase istruttoria, quando gia’ il procedimento era passato in decisione ed il procedimento era proseguito nel giudizio di appello nei confronti della figlia in qualita’ di erede.
1. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso i difensori di (OMISSIS) con due autonomi atti, con doglianze comuni quanto al primo motivo.
1.1 I ricorrenti hanno, infatti, dedotto la violazione del D.lgs. n. 152 del 2011, art 18 in relazione agli articoli 24, 27 40 e 111 Cost., e della L. n. 575 del 1965, articoli 2 bis e 2 ter e successive modifiche, in quanto il Tribunale non aveva accolto l’istanza di dichiarazione di estinzione del procedimento nei confronti di (OMISSIS), con nuova notifica ed inizio di un nuovo procedimento nei confronti dell’attuale ricorrente, che avrebbe potuto intervenire non come terza interessata ma come erede e parte processuale. La Corte aveva respinto l’eccezione di nullita’ del primo decreto in proposito formulata ma in tal modo (OMISSIS) sarebbe stata privata di un grado di giudizio mentre, secondo il ricorso (OMISSIS), in qualita’ di erede avrebbe dovuto essere giudicata dal Tribunale in base alla diversa regola della eventuale buona fede.
2. Col secondo motivo il ricorso (OMISSIS) ha censurato la violazione dell’art 125 c.p.p., comma 3 e del divieto del bis in idem. Infatti, il precedente procedimento di prevenzione si era concluso nel 2002 con la revoca del decreto impositivo di analoga misura personale e patrimoniale, divenuta definitiva. La Corte d’Appello si sarebbe limitata ad una rivisitazione del materiale gia’ valutato senza che vi fossero elementi nuovi relativi al periodo dal (OMISSIS). I fatti nuovi tenuti in considerazione sarebbero tutti intervenuti a partire dal (OMISSIS), epoca in cui furono rivolte minacce di morte alla figlia (OMISSIS) mentre nel (OMISSIS) (OMISSIS) era stato vittima di un attentato.
2.1 La questione della societa’ di fatto con (OMISSIS) e (OMISSIS) – dalla quale secondo il provvedimento impugnato deriverebbe l’imponente posizione economica di (OMISSIS) – era stata affrontata e risolta favorevolmente per la difesa nella sentenza assolutoria (OMISSIS), con la quale la Corte reggina nel decreto impugnato non si sarebbe confrontata riguardo allo specifico tema.
2.2 Per altro verso le dichiarazioni dei collaboranti, pur successive alla sentenza di assoluzione, non avevano indicato condotte precise di contribuzione all’associazione e la Corte non avrebbe risposto alle osservazioni difensive, secondo le quali erano state rese perche’ costoro avrebbero conosciuto le vicende giudiziarie.
2.3 Tramite il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24 dell’articolo 125 c.p.p., comma 3 e del principio del ne bis in idem poiche’ nel provvedimento impugnato mancherebbero indizi gravi, precisi e concordanti circa l’uso del metodo mafioso da parte di (OMISSIS) allo scopo di alterare la concorrenza, ne’ era stata evidenziata la prova della ritenuta societa’ con (OMISSIS) e (OMISSIS). Sul punto la difesa ha riportato la motivazione della sentenza (OMISSIS) ed ha aggiunto che, secondo le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) la moglie di (OMISSIS), alla morte di costui, non avrebbe avuto alcun conto da regolare con (OMISSIS), a conferma dell’inesistenza della societa’. Infine, le dichiarazioni rese dal notaio (OMISSIS), pure valorizzate nel decreto impugnato, sarebbero in contrasto con la realta’, in quanto il professionista aveva riferito di una societa’ ufficiale tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.4 Nel quarto motivo e’ stata dedotta la violazione delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 18, 20, 24 e 26, poiche’ la difesa aveva osservato che (OMISSIS) aveva ereditato i beni dalla madre (OMISSIS), premorta nel (OMISSIS) al marito, si tratterebbe di un acquisto in buona fede e non fittizio e a tale situazione non sarebbe applicabile il Decreto Legislativo n. 152 del 2011, art 26.
La Corte territoriale aveva motivato sulla mancanza di buona fede di (OMISSIS) e, per altro aspetto, aveva ritenuto che (OMISSIS) mantenesse la gestione complessiva delle scelte patrimoniali ma non aveva dato risposta alle allegazioni della difesa, secondo le quali il conto corrente intestato alla ricorrente era movimentato solo dalla stessa, in assenza di deleghe ad operarvi in favore di terzi, a dimostrazione della sua autonoma gestione delle risorse finanziarie.
3. Il ricorso (OMISSIS) col secondo motivo ha dedotto la violazione dell’articolo 649 c.p.p., poiche’ i Giudici della prevenzione, nel ribaltare l’esito del precedente giudizio, non si sarebbero attenuti ai principi elaborati da questa Corte e dalla Corte EDU in tema di necessita’ di valutare elementi nuovi. Invero, punto centrale dei provvedimenti di confisca sarebbe sempre la presunta societa’ di (OMISSIS) con (OMISSIS) e (OMISSIS), la cui esistenza era stata smentita sia nel giudizio penale assolutorio di appello reso con la sentenza (OMISSIS), che nel decreto di revoca della precedente misura adottato nel Maggio 2002 dalla Corte reggina, con provvedimenti entrambi definitivi.
3.1 In proposito oltre agli argomenti gia’ rappresentati nel ricorso (OMISSIS) e’ stato evidenziato che l’attivita’ di (OMISSIS) anche dopo la morte dei due presunti soci, avvenuta alla fine degli anni (OMISSIS), aveva continuato a prosperare, dimostrandosi, cosi’, che il suo successo non derivava dalla ipotizzata spinta mafiosa. I Giudici della prevenzione avrebbero sovvertito i precedenti giudizi con dati addizionali di scarsissimo rilievo, analiticamente elencati nel ricorso e confutati, con la conclusione che si tratterebbe di elementi che non raggiungevano la consistenza di novita’ tale da ribaltare le difformi pronunce precedenti.
3.2 Del resto i suddetti elementi erano posteriori al (OMISSIS), anno in cui (OMISSIS) aveva subito un attentato, mentre i Giudici del merito avevano ritenuto la pericolosita’ sociale partendo dal (OMISSIS), senza offrire alcuna prova utile al ribaltamento del giudizio, che non fosse gia’ stata smentita nella sede penale. In proposito la difesa aveva posto in rilievo che l’acquisizione del patrimonio oggetto di confisca risaliva ad epoca remota e comunque di gran lunga precedente al (OMISSIS) ed il giudizio di pericolosita’ sociale proprio per tale periodo era stato negato dal provvedimento di revoca del 2002. La Corte impugnata non avrebbe potuto superare la valutazione di esclusione della pericolosita’ in base ad elementi di novita’ inconsistenti, che nulla aggiungerebbero sotto il profilo della pericolosita’ di (OMISSIS) all’epoca dell’acquisizione dei beni.
In data 23.2.2018 la difesa (OMISSIS) ha depositato memoria, con la quale ha ribadito che la ricorrente si era visto sottrarre un grado di giudizio ed ha richiamato il principio espresso dalle SU Spinelli secondo cui i beni possono essere sequestrati solo nel periodo della ritenuta pericolosita’. La Corte avrebbe violato il principio, confiscando tutti i proventi derivanti dall’azienda di (OMISSIS), accumulati nei decenni in maniera lecita con specifico riguardo al patrimonio immobiliare. Inoltre, e’ stato ripreso l’argomento secondo il quale i beni ricevuti per eredita’ dalla madre, premorta, erano nella piena ed autonoma disponibilita’ della ricorrente (OMISSIS), poiche’ non emergevano deleghe ad operare sul conto a lei intestato in favore del padre.
In data 20 Marzo la difesa (OMISSIS) ha depositato memoria, con la quale ha ripreso gli argomenti relativi alla violazione del divieto del bis in idem.
Il PG ha depositato requisitoria scritta ripercorrendo l’iter logico-giuridico del provvedimento impugnato, e concludendo per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
In data 24 Marzo entrambi i difensori hanno depositato memoria di replica alla requisitoria del PG.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati e per piu’ aspetti inammissibili.
1. Il primo motivo di ricorso e’ comune ad entrambe le difese ed e’ esaminato unitariamente.
In proposito e’ in rilievo il caso del soggetto proposto per la misura patrimoniale, che sia morto nel corso del procedimento, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 18, comma 2 secondo la cui chiara lettera in tale ipotesi – rimasta inalterata anche nel nuovo testo del codice delle leggi antimafia aggiornato con L. n. 161 del 2017 – il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o degli aventi causa.
1.1 Occorre premettere in fatto che il provvedimento impugnato ha dato atto che l’attuale ricorrente (OMISSIS), figlia del proposto, aveva partecipato al primo giudizio come terza interessata, in quanto erede della madre, e che suo padre, originario destinatario della misura di prevenzione patrimoniale, era defunto dopo che si era esaurita la discussione del primo grado del procedimento, nel corso del quale, dunque, aveva avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa. La necessita’ di proseguire il giudizio contro l’attuale ricorrente, per la morte del genitore, si era verificata solo quando la procedura era gia’ stata decisa nella camera di consiglio ed era in corso la stesura della motivazione del provvedimento. Pertanto, il giudizio di secondo grado era iniziato nei confronti di (OMISSIS) in qualita’ di erede del padre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 18, comma 2.
1.2 Per le ragioni innanzi esposte appare non aderente alla situazione procedurale la doglianza difensiva circa la perdita di un grado del giudizio da parte di (OMISSIS), che, del resto, aveva anche partecipato al primo grado come terza interessata.
1.3 Neppure e’ condivisibile la critica del ricorso (OMISSIS), riproposta anche nei motivi aggiunti, secondo la quale, in qualita’ di erede, avrebbe dovuto essere giudicata dal Tribunale in base alla diversa regola della eventuale buona fede, poiche’, come si ricava in modo inequivoco dal testo del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, art 18, la necessita’ dell’applicazione del predetto canone interpretativo si verifica solo nell’ipotesi prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 18, comma 3, nel quale il procedimento di prevenzione sia iniziato dopo la morte del soggetto interessato all’eventuale decreto di confisca, occorrendo in questo caso che sia accertata la consapevolezza da parte dell’erede dell’attivita’ illecita svolta dal dante causa e della genesi illecita dei cespiti patrimoniali oggetto della successione. Sez. 5, Sentenza n. 3219 del 28/09/2011 Cc. (dep. 25/01/2012) Rv. 252987.
1.4 In proposito, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, e’ stato affermato che la morte del proposto – indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso intervenuta prima della definitivita’ del provvedimento di prevenzione, non pregiudica la validita’ del sequestro e della successiva confisca, una volta che siano stati accertati la pericolosita’ qualificata e sia rimasta indimostrata la legittima provenienza dei beni – come avvenuto nella fattispecie in esame – atteso che la confisca disposta nei procedimenti di prevenzione, va ricondotta nell’ambito del âEuroËœtertium genus’ costituito da una sanzione amministrativa equiparabile, quanto a contenuto ed effetti, alla misura di sicurezza prevista dall’articolo 240 c.p., comma 2, di modo che il loro trasferimento a titolo originario al patrimonio dello Stato e’ irreversibile. Sez. 5, Sentenza n. 16580 del 20/01/2010 Cc. (dep. 29/04/2010) Rv. 246863.
2. Prima di esaminare la deduzione posta da entrambi i ricorrenti della violazione del divieto di un secondo giudizio, ripresa nei motivi aggiunti, e’ necessario ripercorrere in sintesi la complessa vicenda procedurale di prevenzione, ancora oggi sub judice.
2.1 Il patrimonio di (OMISSIS) era stato oggetto di un precedente decreto di confisca del Gennaio 98, in cui questi era stato ritenuto personaggio di elevata caratura mafiosa in base a piu’ dichiarazioni di collaboratori di giustizia, e l’intero patrimonio a lui riconducibile era stato giudicato frutto dell’attivita’ imprenditoriale, peraltro costantemente caratterizzata e permeata dalla condizione mafiosa di costui, finendo, quindi, per assumere precisi ed inequivocabili connotati di illiceita’, come si legge nel provvedimento per cui e’ l’attuale ricorso, dalla pagina 14 alla pagina 17.
2.2 Con particolare riguardo alla sua principale attivita’, perlomeno in fase iniziale, consistita nella conduzione di un’azienda boschiva, quell’antico decreto aveva rilevato che la stessa era collocata in un contesto ambientale ad alta densita’ di controllo mafioso ma si era sviluppata fino a raggiungere dimensioni imponenti, in assenza di qualunque freno o intoppo derivante dal condizionamento criminale, di solito molto stringente, sulle attivita’ degli operatori economici della provincia ed aveva ritenuto accertati significativi rapporti di (OMISSIS) con l’ambiente istituzionale di riferimento della sua attivita’ e con esponenti del mondo della criminalita’ organizzata. Essenzialmente partendo da tali premesse era stato osservato che la condizione mafiosa di (OMISSIS) ed i suoi legami personali ed affaristici con personaggi altrettanto mafiosi, fecero si che l’attivita’ boschiva si sviluppasse senza alcun disturbo, senza alcuna intimidazione, senza alcuna minaccia, senza alcun danneggiamento.
2.3 I Giudici della prevenzione ne avevano tratto la conclusione che l’impresa in questione era da considerare strutturalmente illecita, sicche’ i beni acquistati con le risorse generate dalla stessa si configurano sicuramente come frutto o reimpiego di attivita’ illecita.
2.4 Il decreto in parola era stato ribaltato in fase di Appello con provvedimento di Aprile 2002, che aveva revocato la misura di prevenzione personale ed il provvedimento di confisca, basandosi sugli esiti di due processi penali di merito, per omicidio e per partecipazione ad associazione mafiosa, in cui (OMISSIS) era stato assolto, in entrambi in secondo grado, e per il primo ai sensi dell’articolo 530 cpv. c.p.p.. In particolare nel decreto oggi impugnato si puo’ leggere dalla pagina 18 alla 21 – che la Corte d’Appello della prevenzione aveva accolto in pieno la definizione data dal Giudice del merito di secondo grado della sentenza assolutoria (OMISSIS), in cui (OMISSIS) era stato definito imprenditore border-line che mantiene, un comportamento caratterizzato dal tener sempre presente – senza travalicare la linea della legalita’ – le necessita’ e realta’ ambientali, probabilmente arrivando a considerare la presenza mafiosa sul territorio come un costo aggiuntivo dell’impresa.
La pronunzia di revoca del decreto impositivo della misura personale e patrimoniale di Aprile 2002 era divenuta definitiva.
2.5 Sulla nuova proposta di misura il Tribunale di prevenzione, con decisione adottata alla camera di consiglio del 27 Febbraio 2015 e decreto depositato il 23 Giugno 2015 – essendo deceduto il proposto il (OMISSIS) – aveva disposto la confisca dell’ingente patrimonio a lui intestato ed in parte alla figlia (OMISSIS), anche in qualita’ di erede della madre (OMISSIS), premorta nel (OMISSIS). I primi Giudici avevano dato atto che, ai fini dell’adozione della misura di prevenzione, erano presenti elementi nuovi in quanto sopravvenuti o elementi preesistenti ma non conosciuti e non considerati. Tali elementi sono stati analiticamente e diffusamente riproposti nel provvedimento impugnato – dalla pagina 21 alla pagina 40 – ed hanno formato oggetto delle osservazioni difensive sviluppate nel secondo grado, alle quali la Corte reggina ha dato articolata ed ampia motivazione di risposta, a partire dalla pagina 43 fino alla pagina 82.
3. Tanto premesso deve osservarsi che le censure che ineriscono la questione del divieto del ne bis in idem, contenute nel secondo e terzo motivo (OMISSIS) e nel secondo motivo (OMISSIS), sotto l’apparente veste della violazione di legge in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, che sancisce l’obbligo di motivazione e dell’articolo 649 c.p.p., hanno in sostanza sviluppato argomentazioni critiche sulla motivazione del provvedimento. Ed e’ difficile sottrarsi all’ulteriore osservazione che le dissertazioni dei ricorrenti, tramite la chiave di lettura della violazione dell’articolo 649 c.p.p., collegata alla contestazione dell’esistenza o della significativita’ degli elementi nuovi adoperati nel decreto impugnato, hanno, altresi’, proposto una inammissibile rivisitazione delle valutazioni rassegnate dalla Corte reggina, esponendo una personale e diversa interpretazione della pluralita’ di dati fattuali esaminati dai Giudici d’Appello.
3.1 Deve, in proposito, ricordarsi che secondo la piu’ che consolidata giurisprudenza di questa Corte, convalidata dalla sua composizione piu’ autorevole, nel procedimento di prevenzione, sia personale che patrimoniale, il ricorso per cassazione e’ ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 10 e 27; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, e’ esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimita’ l’ipotesi dell’illogicita’ manifesta di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d’appello dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10 comma 2. Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014) Rv. 260246. Conformi: Sez. 1, Sentenza n. 6636 del 07/01/2016 Cc. (dep. 18/02/2016) Rv. 26 6365; Sez. 6, Sentenza n. 33705 del 15/06/2016 Cc. (dep. 01/08/2016) Rv. 270080.
4. La precedente considerazione non esime il Collegio dal dare una risposta alle doglianze dei ricorrenti sulla questione processuale sollevata e sugli argomenti ad essa connessi, sia pure nei limiti derivanti dalla premessa di cui sopra circa l’esclusione della deducibilita’ di presunti vizi motivazionali.
4.1 Deve, in primis, ricordarsi che questa Corte da lungo tempo ed anche nella composizione delle SU, ha affermato il principio ormai consolidato secondo il quale il “ne bis in idem” e’ applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera “rebus sic stantibus” e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosita’ ai fini dell’applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti gia’ emessi. In tal senso: Sez. 1, Sentenza n. 47233 del 15/07/2016 Cc. (dep. 09/11/2016) Rv. 268175; Sez. U, Sentenza n. 600 del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010) Rv. 245176.
4.2 La Corte calabrese ha fatto un uso corretto di tale principio, illustrando e ponderando i plurimi elementi nuovi – nel senso dianzi indicato – in relazione al giudizio di pericolosita’ anche per il periodo antecedente, rivalutato alla luce dei nuovi elementi e, dalla valutazione complessiva, e’ stato tratto il giudizio di pericolosita’ sociale sia in relazione all’epoca gia’ analizzata nei provvedimenti del 1998 e del 2002, sia in relazione all’epoca successiva.
4.3 Le doglianze avanzate dai ricorrenti, oltre a rappresentare una diversa interpretazione degli elementi considerati dalla Corte territoriale, vogliono fondarsi essenzialmente sulla sentenza assolutoria (OMISSIS) del 2001, le cui statuizioni sono state piu’ volte richiamate da entrambi. Tale impostazione – se pure non esauriente del campo delle censure difensive – da un lato ha ignorato che la Corte ha esaminato e valorizzato una pluralita’ di dati informativi nuovi, ma, quel che qui piu’ conta sottolineare, appare fondata su un equivoco giuridico.
4.4 Invero, la prospettazione delle difese presuppone implicitamente l’equipollenza delle valutazioni date dai Giudici del merito penale e dai Giudici della misura di prevenzione riguardo alla ritenuta riferibilita’ di (OMISSIS) all’associazione di ndrangheta. Sul punto e’ il caso di ricordare che la normativa sulle misure di prevenzione -L. n. 152 del 2011, articolo 4, lett a)- si riferisce all’appartenenza all’associazione mafiosa mentre quella codicistica – articolo 416 bis c.p., comma 2 contempla il diverso concetto di partecipare all’associazione.
4.5 La consolidata interpretazione di questa Corte ha chiarito che il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di “partecipazione” descritto nella fattispecie astratta ex art 416 bis c.p., comma 2, necessario ai fini dell’integrazione del corrispondente reato; infatti, quest’ultima richiede una presenza attiva nell’ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima e’ comprensiva di ogni comportamento, ivi compresa una singola azione, che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali. Sez. 6, Sentenza n. 9747 del 29/01/2014 Cc. (dep. 27/02/2014) Rv. 259074; Sez. U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Cc. (dep. 04/01/2018) Rv. 271512. In tale recente pronunzia e’ stato precisato che il concetto di appartenenza, evocato dalla norma di prevenzione, e’ piu’ ampio di quello di partecipazione, con il conseguente rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che non richiedono, neppure in ipotesi di accusa, la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma invece rivelano una attivita’ di collaborazione, anche non continuativa.
5. La Corte d’Appello ha richiamato i suddetti principi e ne ha fatto corretta applicazione illustrando e valutando alla loro luce i nuovi elementi accertati nel decreto di applicazione della confisca su cui doveva pronunziarsi.
5.1 Si e’ fatto, cosi’, riferimento all’attentato subito a (OMISSIS) da (OMISSIS), osservando che questi girava armato, avendo in precedenza – nel (OMISSIS) – ricevuto minacce anche di morte per la figlia. Naturalmente il proposto si era ben guardato dal denunziare l’attentato subito alle Autorita’ statuali ma si era rivolto al soggetto che ai suoi occhi doveva – all’evidenza – rappresentare l’autorita’ sul territorio, cioe’ il boss (OMISSIS) del (OMISSIS), definito – alla luce delle richiamate condanne definitive – capo indiscusso dell’omonima cosca. Un altro elemento valorizzato dalla Corte e’ costituito dalla conversazione in cui (OMISSIS) aveva parlato di tale (OMISSIS), titolare di una ditta di autotrasporti, che aveva una enorme esposizione debitoria nei suoi confronti, fatto confermato dagli esiti di un diverso procedimento penale, puntualmente citato in motivazione; su questo aspetto fattuale sono state indicate anche le dichiarazioni del collaborante (OMISSIS), il quale aveva riferito che il proposto aveva interessi economici, anche di natura usuraria nei confronti della ditta di trasporti di (OMISSIS).
Nel coerente percorso argomentativo sviluppato dai Giudici della prevenzione si e’ fatto riferimento anche alla vicenda, risalente al (OMISSIS), della vendita da parte di (OMISSIS) alla famiglia (OMISSIS) di un terreno sul quale dovevano essere edificati immobili; in tale contesto la ndrangheta locale aveva chiesto un fiore, cioe’ la tangente estorsiva ma con l’esplicita precisazione che la richiesta era valida solo se nell’affare non vi fosse stato l’interesse di (OMISSIS). Nell’ambito della complessa vicenda e’ stato per altro verso, altresi’, messo in luce che (OMISSIS) avrebbe garantito gli acquirenti dai tentativi della cosca locale dei (OMISSIS) di entrare nell’affare ed anche dalle loro pretese estorsive, dovute alla localizzazione degli immobili edificandi nel territorio di loro competenza.
5.2 Le suindicate acquisizioni sono state razionalmente ritenute significative della caratura criminale del proposto, delle sue cointeressenze delinquenziali, caratterizzate perlomeno dalla strettissima vicinanza al contesto mafioso, in linea, del resto, con un passato nel quale era stato descritto come il padrone dell’area dell'(OMISSIS) e che – nonostante le assoluzioni alle quali si e’ accennato – e’ sembrato ai Giudici della prevenzione coerente con le situazioni a lui riferibili raccontate dai collaboranti vecchi e nuovi.
5.3 Da queste ultime sono state tratte altre indicazioni utili al convincimento sul nuovo giudizio di pericolosita’ sociale emesso dalla Corte territoriale, che, nella valutazione delle dichiarazioni, si e’ esplicitamente conformata alle statuizioni di questa Corte che – in coerenza con quanto gia’ innanzi espresso sui diversi concetti di appartenenza e partecipazione all’associazione mafiosa contemplati dalle diverse norme di riferimento – ha affermato il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il Giudice, al fine del giudizio di pericolosita’, si puo’ servire legittimamente di elementi anche di tipo indiziario derivanti da procedimenti penali, sia pure non definiti irrevocabilmente ed, in tal caso, anche a prescindere dalle pronunzie finali sull’accertamento di responsabilita’, purche’ si tratti di dati certi; restando fermo che gli indizi, sulla cui base formulare la valutazione di pericolosita’, non devono avere necessariamente i caratteri di gravita’ precisione e concordanza richiesti dall’art 192 cpp. Sez. U, Sentenza n. 13426 del 25/03/2010 Cc. (dep. 09/04/2010) Rv. 246272.
5.4 L’enunciazione di principio e’ stata applicata alla fattispecie in esame, in relazione alle propalazioni di piu’ collaboratori – la cui attendibilita’ soggettiva neppure e’ stata specificamente censurata dai ricorrenti – e che risulta verificata nel provvedimento impugnato, sia pure con legittima e sintetica motivazione per relationem.
Tra queste e’ necessario e sufficiente operare un cenno alla dichiarazioni di (OMISSIS), che, a proposito dell’operazione edilizia sul terreno di (OMISSIS), lo aveva definito ndranghetista storico, non affiliato a nessuna cosca ma a disposizione di tutte, tramite la sua impresa di costruzioni edili; (OMISSIS) aveva parlato della societa’ boschiva intrapresa dal proposto con (OMISSIS) e del suo strettissimo legame con la famiglia di questi, tanto da aiutare i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS), alla morte del primo, nella prosecuzione dell’attivita’, mettendo a disposizione i suoi operai; (OMISSIS) ne aveva confermato la qualita’ di capo ndrangeta della zona di (OMISSIS), conosciuto da tutte le famiglie (OMISSIS) come il re della montagna, equiparato a (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS), in dichiarazioni indicate come ulteriori e diverse rispetto a quelle rese nel processo (OMISSIS), aveva detto di un soggetto di un grado elevatissimo, con funzioni di vertice nell’ambito della cosca (OMISSIS) e facente parte di una triade potentissima all’interno della ndrangheta, con (OMISSIS) e (OMISSIS).
Uno speciale significato e’ stato attribuito alle dichiarazioni del notaio (OMISSIS), destinatario di provvedimento restrittivo per i delitti ex articoli 110 e 416 bis c.p., in relazione alla sua veste professionale per aver favorito piu’ famiglie di ndrangheta, che interrogato, aveva premesso di aver avuto solidi rapporti di natura professionale con (OMISSIS), ed aveva espressamente puntualizzato che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano una societa’ di taglio boschivo, che lui conosceva per motivi professionali ed essi non ne facevano mistero, essendo, del resto, nota a tutti la sua esistenza. Sul punto puo’ aggiungersi che la motivazione ha dato conto del fatto che i due diretti interessati, cioe’ (OMISSIS) e (OMISSIS), se pure a distanza di molti anni uno dall’altro, avevano confermato di essere stati in societa’ con (OMISSIS).
6. Nel proseguire il suo discorso logico-giuridico la Corte ha ribadito i principi sull’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale ed ha confutato puntualmente le doglianze espresse dalle difese, tendenti ad accreditare la tesi dell’imprenditore costretto a muoversi con cautela in ambienti dominati dalla presenza della criminalita’ organizzata in ogni settore, tesi ripresa, del resto, dalla gia’ citata sentenza (OMISSIS) di secondo grado. E’ stato logicamente osservato che i dati innanzi elencati – valutati con corretto metodo unitario – avevano dimostrato una familiarita’ del proposto con esponenti di primo piano di famiglie di indiscusso rango criminale e l’abitudine a coinvolgerle nella risoluzione di problemi che lo riguardavano, nel tipico scenario di soggetti che si muovono secondo le regole e le dinamiche illecite vigenti nei circuiti criminali.
6.1 In conclusione, il quadro di elementi fattuali sintetizzato e’ stato congruamente ritenuto dimostrativo della condizione di persona che sin dall’inizio della sua attivita’ imprenditoriale aveva intessuto rapporti strettissimi con conclamati mafiosi di alto rango – come (OMISSIS) e (OMISSIS), suoi soci nell’impresa boschiva – e che aveva, in seguito, ampliato la sua rete di relazioni con esponenti di vertice delle principali cosche della provincia ed aveva intrattenuto con essi rapporti di reciproci affari e di rispetto; nel contempo a completamento del giudizio di pericolosita’ sociale – e’ stata sottolineata la complessita’ della figura del proposto, capace di muoversi con abilita’ e spregiudicatezza nell’ambito della dimensione affaristico-mafiosa e di accumulare un patrimonio di enorme portata.
7. Ora occorre spendere qualche specifica argomentazione riguardo alla natura di impresa mafiosa della societa’ boschiva del proposto, tema su cui sono incentrate le censure dei ricorrenti, sia in riferimento alla sua origine, sia in riferimento alla qualificazione della stessa come fonte di ogni successiva iniziativa imprenditoriale e dell’arricchimento di (OMISSIS).
Deve premettersi che la giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte qualificato come “impresa mafiosa” quella in cui vi sia una totale sovrapposizione tra compagine associativa e sodalizio criminoso, ovvero l’intera attivita’ sia frutto dell’impiego di risorse economiche provento di delitto, oppure qualora l’impresa sia direttamente sottoposta al controllo dell’associazione mafiosa. Cosi’, di recente: Sez. 6, Sentenza n. 13296 del 30/01/2018 Cc. (dep. 22/03/2018) Rv. 272640.
7.1 Va osservato che la motivazione della Corte sul punto e’ specialmente approfondita ed articolata, essendosi estesa per piu’ di dieci pagine, dalla 67 alla 79, ed avendo puntualmente confutato non solo i motivi di appello degli attuali ricorrenti ma anche le precedenti affermazioni della sentenza (OMISSIS), poste a base della revoca del precedente provvedimento ablatorio.
Infatti, sono stati richiamati gli elementi vecchi e nuovi – anche nel senso di elementi gia’ presenti agli atti ma non presi in considerazione – innanzi sintetizzati, con specifico riferimento alle – gia’ rammentate – antiche e convergenti dichiarazioni dei soci (OMISSIS) (del (OMISSIS)) e (OMISSIS)(del (OMISSIS)) circa l’esistenza di una societa’ boschiva cui entrambi partecipavano con (OMISSIS), che, pur agendo alla luce del sole ed essendo nota a tutti, non presentava i crismi dell’ufficialita’ legale; acquisizione ritenuta definitivamente consacrata dalle dichiarazioni del notaio (OMISSIS), a sua volta in piu’ che consolidati rapporti con il proposto, nella sua veste professionale. E’ stata aggiunta, ancora, l’informazione costituita dall’informativa dei Carabinieri, che gia’ nel (OMISSIS) avevano scritto che (OMISSIS) aveva costituito una societa’ boschiva, operante in quasi tutta la provincia di (OMISSIS), con (OMISSIS) e (OMISSIS), fornendo anche industrie (OMISSIS) e che costoro, con tale mezzo, si accaparravano i tagli boschivi di gran parte della zona (OMISSIS), restando imprenditori incontrastati, atteso che i proprietari dei boschi li cedevano senza troppo discutere sul prezzo e altri imprenditori, svolgenti analoghe attivita’, non entravano in concorrenza, temendo sicure rappresaglie ed intimidazioni da parte loro, che nella zona erano definiti uomini di rispetto. L’esistenza di cointeressenze economiche tra i tre soggetti era stata ribadita, a distanza di venti anni – nel (OMISSIS) – dalla proposta di misura di prevenzione avanzata dal Questore di (OMISSIS) – poi accolta dal Tribunale e revocata dalla Corte d’Appello – in cui, tra l’altro, era stato segnalato che i due soci erano rimasti vittime di assassini di stampo mafioso.
7.2 Sulla base dei suindicati elementi fattuali – e degli altri chiaramente indicati nella parte di motivazione ad essi dedicata, ovviamente nota alle difese – e’ stata razionalmente ritenuta la natura mafiosa dell’impresa, osservandosi che l’insediamento di attivita’ economiche gestite da uomini di vertice delle cosche, capaci di esercitare da decenni il controllo capillare ed asfissiante sul territorio in cui le stesse erano operative, annientava ogni possibile concorrenza, conseguendone l’acquisizione di una rendita di posizione inattaccabile e costituente fonte incontrastata di profitti illeciti; questi infatti, erano stati ottenuti con il dispiegarsi del potere di intimidazione intrinseco agli esponenti della societa’, noto a tutto l’ambiente ed ai soggetti che entravano in relazione con essi.
7.3 La Corte ha, sul punto, correttamente fatto ricorso anche a dati notori, come il verificarsi dei sequestri di persona negli (OMISSIS) in zona (OMISSIS), prassi che rendeva evidente e temibile l’esercizio del potere criminale delle cosche ed in sostanza rendeva inconcepibile lo svolgimento di una regolare e libera concorrenza da parte dei potenziali competitori della predetta societa’, considerata da tutti, ed in particolare dagli operatori del settore, di matrice ndranghetista.
7.4 Infine, per rispondere in pieno alle doglianze difensive e’ utile ricordare che, in maniera del tutto adeguata ed aderente ai dati fattuali scrutinati, il provvedimento impugnato ha posto in luce come la figura di (OMISSIS) era emersa in termini molto diversi dal classico boss della ndrangheta, avendo egli interpretato un ruolo in una certa misura al di sopra delle parti, pur essendo in rapporto stretto con la cosca (OMISSIS), essendo stato capace di intessere rapporti anche con il mondo istituzionale e delle professioni, e rivestendo, per questo, un indiscusso prestigio nel contesto mafioso e non solo; restando spiegata in tal modo la peculiarita’ della sua figura, il rispetto in ogni ambiente ed il mancato diretto coinvolgimento nella seconda guerra di mafia.
8. Alla luce degli elementi e delle considerazioni innanzi sintetizzate la Corte ha operato una lettura complessiva dell’intera vita imprenditoriale del proposto ed ha ritenuto la sua pericolosita’ sociale molto risalente nel tempo, precisando che la sua straordinaria fortuna imprenditoriale trovasse origine e spiegazione nelle antiche alleanze mafiose; queste avevano determinato una situazione di costante alterazione dei normali meccanismi di concorrenza da parte di altri imprenditori del settore, essendosi l’impresa sviluppata grazie alla connotazione mafiosa, che da sempre l’aveva contraddistinta, rientrando, pertanto, a pieno titolo nella categoria dell’impresa mafiosa, come del resto gia’ opinato dal Tribunale.
8.1 La conferma del decreto di confisca, emesso nei confronti dell’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare del proposto, e’ stata fondata sulla costatazione che derivasse in maniera esclusiva e diretta dalla redditivita’ generata dalla iniziale attivita’ dell’impresa mafiosa, costituendo, quindi frutto di attivita’ illecite o reimpiego dei proventi delle stesse attivita’ illecite. La giustificazione resa dai Giudici d’Appello e’, in tal modo, coerente con l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte sulla nozione di impresa mafiosa – innanzi ricordata – ed ha legittimante comportato la confisca dell’intero patrimonio del proposto.
8.2 Va osservato che – come aveva gia’ rilevato la Corte territoriale – neppure la difesa ha, in sostanza, contestato che l’enorme patrimonio di (OMISSIS) fosse derivante in via esclusiva dai profitti dell’iniziale e mafiosa attivita’ imprenditoriale, che erano stati via via reinvestiti nel corso degli anni, come era stata congruamente arguito dall’approfondita analisi degli elementi a diposizione dei Giudici e come era ricavabile in via logica dall’assenza di altre e diverse fonti di reddito. Del resto di tale attivita’ di reinvestimento ed in ogni caso di passaggi di flussi finanziari dall’impresa mafiosa alle altre attivita’ economiche del proposto e’ stato dato positivamente atto – alla pagina 82 del decreto – nell’indicazione di numerose operazioni finanziarie tra la prima e la (OMISSIS) srl, tramite bonifici con causale prestito infruttifero per importi notevoli eseguiti fino a (OMISSIS). Sul punto della liceita’ del patrimonio immobiliare riconducibile a (OMISSIS) la difesa ha operato solo un genericissimo accenno al suo lecito arricchimento ma senza alcuna deduzione specifica, nella memoria (OMISSIS) depositata il 23 Febbraio.
8.3 Infine, va constatato che – diversamente da quanto rappresentato nelle doglianze difensive la Corte della prevenzione ha correttamente applicato i consolidati principi enucleati da questa Corte in tema di confisca dell’intero capitale sociale e di tutto il patrimonio dell’impresa “mafiosa”, come conseguenza della pericolosita’ qualificata del proposto; la confisca puo’, infatti, essere disposta sulla base della presunzione relativa della illiceita’ degli investimenti iniziali, derivante dalla loro sproporzione con il reddito dichiarato ovvero – come nella fattispecie in esame e’ incontestato – da indizi idonei alla caratterizzazione degli investimenti quale frutto o reimpiego di proventi di attivita’ illecite, non avendo nel caso in esame, le difese proposto idonee allegazioni in contrario. Sez. 6, Sentenza n. 48610 del 08/06/2017 Cc. (dep. 23/10/2017) Rv. 271485. In senso – conforme Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep. 02/02/2015) Rv. 262605, con preciso riferimento alla pericolosita’ sociale cosiddetta qualificata, per la quale nella fattispecie in esame ed in conformita’ del principio di cui sopra, e’ stato accertato che detta pericolosita’ aveva riguardato l’intero percorso esistenziale del proposto e, per questo motivo, legittimamente sono stati confiscati tutti i beni a lui riconducibili.
9. Nel terzo motivo del ricorso (OMISSIS) e nei motivi aggiunti (OMISSIS), e’ stata posta la questione dell’eredita’ che (OMISSIS) (OMISSIS) avrebbe ricevuto in buona fede dalla madre (OMISSIS).
In proposito la Corte territoriale ha fatto buon uso del principio piu’ volte enunciato da questa Corte, secondo il quale il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce una circostanza di fatto significativa della fittizieta’ della intestazione di beni, dei quali il proposto non puo’ dimostrare la lecita provenienza, nel caso in cui il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacita’ economica; principio valido anche al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 26, comma 2. Sez. 6, Sentenza n. 43446 del 15/06/2017 Cc. (dep. 21/09/2017). Rv. 271222; Sez. 1, Sentenza n. 17743 del 07/03/2014 Cc. (dep. 24/04/2014) Rv. 259608.
9.1 L’accertamento dei Giudici della prevenzione ha, quindi, necessariamente riguardato, in primis, l’eventuale disponibilita’ da parte della moglie di (OMISSIS), da cui la ricorrente aveva ereditato, di redditi e/o di capacita’ economiche propri ed autonomi, poiche’ solo in tal caso l’asse ereditario pervenuto alla figlia avrebbe potuto essere estraneo all’origine illecita del patrimonio paterno.
Sul punto e’ stato rilevato che era risultato pacifico che la defunta fosse totalmente priva di capacita’ economica e di redditi autonomi, non avendo mai svolto attivita’ lavorativa di alcun genere, ne’ che disponesse di un proprio patrimonio preesistente al matrimonio, ed e’ stato logicamente osservato che i beni a lei intestati derivavano dalle attivita’ e dai proventi, entrambi illeciti, del proposto.
9.2 A sottolineare anche la piena consapevolezza da parte di (OMISSIS) dell’illiceita’ dell’origine delle consistenze finanziarie del marito e’ stato adeguatamente evidenziato che la donna aveva realizzato, su sua disposizione ed in due occasioni cruciali per (OMISSIS), anche sotto il profilo patrimoniale, operazioni di disinvestimento di ingentissime somme di denaro: nel (OMISSIS), solo due giorni prima del rinvio a giudizio del marito per il processo (OMISSIS), e nel (OMISSIS), subito dopo il tentativo di omicidio ai suoi danni.
9.3 E’ stata, pertanto, ritenuta dimostrata l’origine illecita dei beni che (OMISSIS) (OMISSIS) aveva ereditato da sua madre ed in seguito e’ stato affrontato anche il tema della buona fede della giovane nella ricezione dei beni ereditari, ripreso nei motivi degli attuali ricorsi, anche sotto forma della dedotta violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2011, art 26.
9.4 In proposito si e’ gia’ osservato che la normativa invocata dai ricorrenti non appare applicabile alla fattispecie concreta, ed infatti esplicitamente non e’ stata considerata nel provvedimento impugnato, che, invece, ha fatto diretto e chiaro riferimento alla specifica situazione di fatto, considerando la qualita’ di erede della ricorrente e i rapporti del proposto con i cespiti formalmente a lei intestati. In tal senso si e’, in primis, posto in evidenza che il concetto cardine per il sequestro e la confisca di beni a seguito di misura di prevenzione nei confronti del soggetto pericoloso, e’ la loro disponibilita’ da parte del proposto, anche indiretta (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, art 20) o anche per interposta persona fisica o giuridica (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, art 24), nozione, precisata in giurisprudenza come la signoria di fatto che l’interessato continui a mantenere sul bene, anche tramite soggetti terzi, e parificata a quella di possesso in senso civilistico. Sez. 1, Sentenza n. 18423 del 22/03/2013 Cc. (dep. 24/04/2013) Rv. 257394.
9.5 Il principio e’ stato coerentemente applicato alla fattispecie concreta, in quanto i Giudici della misura hanno posto in luce che l’intero patrimonio familiare continuava ad essere gestito in prima persona da (OMISSIS), nonostante il passaggio iure hereditario di una sua parte da (OMISSIS) alla figlia, come del resto era gia’ avvenuto nei confronti della moglie; che il conto bancario intestato alla ricorrente, in assenza di una sua autonoma attivita’ lavorativa e di ulteriori e diverse fonti di reddito, non poteva che essere alimentato dalle attivita’ del padre; questi, infatti, pur senza deleghe a terzi o in suo favore, poteva continuare a gestirne i movimenti tramite la figlia, in ragione dell’evidente rapporto familiare fiduciario.
9.6 La norma sull’intestazione fittizia ex Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 26 e’ stata adoperata quanto alla rinuncia all’eredita’ della moglie, sottoscritta da (OMISSIS) a vantaggio della figlia, ed alla donazione in favore di costei della quota di partecipazione, del 30% ciascuno, alla srl (OMISSIS) da parte dei genitori, poiche’ entrambi gli atti negoziali erano stati effettuati nel corso del (OMISSIS), e cioe’ nel biennio precedente la proposta di misura, depositata nel Marzo 2013; per essi, dunque, e’ stata correttamente giudicata operante la presunzione di fittizieta’ dell’intestazione e/o del trasferimento dei beni, per i quali nemmeno un principio di prova contraria e’ stato dedotto dai ricorrenti. Sez. 5, Sentenza n. 32994 del 30/03/2017 Cc. (dep. 06/07/2017) Rv. 270598.
9.7 Sempre sul tema della disponibilita’ dei beni oggetto di confisca ed a proposito della societa’ (OMISSIS) e’ stato congruamente sottolineato che (OMISSIS) ne era stato fino al momento del sequestro – avvenuto a Marzo 2013 – amministratore unico, determinandone, quindi, direttamente l’andamento, pur essendo rimasto formalmente socio solo per il 20%; che la societa’ aveva debiti multimilionari verso il socio (OMISSIS) per precedenti finanziamenti; che il proposto aveva anticipato di persona la provvista per l’acquisto di immobili; che in suo favore, dopo la morte della moglie (OMISSIS), erano stati stornati i denari apportati da costei alla societa’; infine, che erano emerse numerose operazioni finanziarie tra l’impresa boschiva ritenuta mafiosa e la (OMISSIS) srl, tramite bonifici con causale prestito infruttifero per importi notevoli, eseguiti fino a (OMISSIS).
9.8 Tutti i predetti dati informativi sono stati razionalmente combinati insieme nella valutazione della Corte, per ribadire coerentemente quanto gia’ dimostrato dal Tribunale, e cioe’ che il proposto era stato per decenni e fino al sequestro, il protagonista della nascita e dello sviluppo dell’impresa mafiosa, dell’illecito accumulo di ricchezze da essa derivanti, anche tramite specifiche ed accertate attivita’ di reinvestimento, ed il dominus dell’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, del quale, per le suddette legittime ragioni e per le altre gia’ esposte, e’ stata confermata la confisca.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere rigettati e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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