Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 16 maggio 2018, n. 21706.
La massima estrapolata:
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non e’ tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacita’ economica di adempiere, ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata, rientrando nella competenza del giudice dell’esecuzione la verifica dell’eventuale impossibilita’ di adempiere da parte del condannato.
Tanto premesso, nel caso in esame, le modifiche e le precisazioni al programma siano state adottate senza il consenso dell’imputato, e che il provvedimento sia del tutto carente di motivazione sulla verifica dell’eventuale impossibilita’ di adempiere, da parte del ricorrente, va affermata la sussistenza dell’interesse ad impugnare il provvedimento stesso.
Sentenza 16 maggio 2018, n. 21706
Data udienza 23 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. CATENA Rossel – rel. Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Messina in data 07/11/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALLI Massimo, pervenute in data 15/01/2018, con cui e’ stato chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Messina in composizione monocratica, ai sensi dell’articolo 464 bis c.p.p. e segg., disponeva, nei confronti di (OMISSIS), la sospensione del procedimento con messa in prova, fissando in Euro 15.000,00 la somma da versare, da parte dell’ammesso, alla costituita parte civile a titolo di condotta riparatoria e risarcimento dei danni cagionati, da considerarsi parte integrante ed essenziale del programma di messa in prova.
2. Con ricorso in data 29/11/2017 (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), si duole per violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in quanto il giudice, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimita’, ha integrato le prescrizioni della proposta di programma di trattamento, elaborata dall’UEPE di Messina, modificando il programma senza il consenso dell’imputato, assente all’udienza in cui l’ordinanza era stata adottata, ed indicando la somma di 15.000,00 Euro a titolo di condotta riparatoria e risarcimento dei danni, eccessiva in relazione ai lievi fatti di cui all’imputazione; nonostante la sospensione del procedimento con messa alla prova, la difesa, inoltre, ritiene sussistente l’interesse dell’imputato ad impugnare, in quanto le condizioni economiche e lavorative del predetto determineranno, senza alcun dubbio, la revoca della messa alla prova.
3. Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del Dott. GALLI Massimo, con conclusioni scritte pervenute in data 15/01/2018, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
Costituisce lus receptum il principio piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non e’ tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacita’ economica di adempiere, ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata, rientrando nella competenza del giudice dell’esecuzione la verifica dell’eventuale impossibilita’ di adempiere da parte del condannato (Sez. 4, sentenza n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179; Sez. 6, sentenza n. 33696 del 06/04/2017, Binato, Rv. 270741; Sez. 3, sentenza n. 29996 del 17/05/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352).
Nel caso in esame dalla proposta di programma dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna del 30/10/2017 allegata al ricorso, si evince che fosse stato evidenziato che il ricorrente svolgeva saltuari lavoretti privi di regolarita’ contributiva, quale muratore; inoltre dalla relazione di Servizio Sociale finalizzata alla messa alla prova, in data 31/10/72017, risulta che il (OMISSIS) avesse riferito di effettuare lavori in nero nel settore edilizio, avendo altresi’ allestito, nel proprio alloggio, una piccola officina per le riparazioni.
Tanto premesso, non essendo revocabile in dubbio che, nel caso in esame, le modifiche e le precisazioni al programma siano state adottate senza il consenso dell’imputato, e che il provvedimento sia del tutto carente di motivazione sulla verifica dell’eventuale impossibilita’ di adempiere, da parte del ricorrente, va affermata la sussistenza dell’interesse del (OMISSIS) ad impugnare il provvedimento stesso, alla luce delle Sez. U, sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237.
Ne discende,,pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
La natura delle questioni trattate consente la redazione della sentenza in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.
Motivazione semplificata.
Leave a Reply