Ai fini dell’applicazione dell’istituto della tenuità del fatto occorre valutare – oltre alla non abitualità del comportamento criminoso – anche i reati che hanno la stessa indole e quelli che presentano profili di omogeneità sul piano soggettivo e oggettivo.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 16 luglio 2018, n. 32577.

La massima estrapolata

Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., per valutare la configurabilita’ del presupposto ostativo della “non abitualita’ del comportamento criminoso”, vanno considerati “della stessa indole” non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che presentano profili di omogeneita’ sul piano oggettivo (in relazione al bene tutelato ed alle modalita’ esecutive) ovvero sul piano soggettivo (in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa, come nel caso di delitti tutti connotati dallo scopo di lucro). E’ possibile ravvisare la medesima indole di reati contro il patrimonio e reati in materia di sostanze detenzione che siano connotati da una identica finalita’ di profitto

Sentenza 16 luglio 2018, n. 32577

Data udienza 12 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM c/o TRIBUNALE di URBINO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/09/2016 del TRIBUNALE di URBINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
preso atto che nessuno e’ comparso per l’imputato e rilevata la regolarita’ degli avvisi di rito.

RITENUTO IN FATTO

Il PM territoriale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l’adito Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), generalizzato come in atti ed imputato di truffa, per la particolare tenuita’ del fatto, ex articolo 131-bis c.p., lamentando erronea applicazione dell’articolo 131-bis c.p. (l’imputato sarebbe gravato da due precedenti ostativi).
All’odierna udienza pubblica, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. Deve premettersi (Sez. 2, Ordinanza n. 2153 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269002) che la sentenza che dichiara l’improcedibilita’ dell’azione penale o l’estinzione del reato, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata – come nel caso di specie – in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed e’, pertanto, soggetta all’appello, qualunque sia il nomen iuris attribuitole dal giudice.
1.1. Ne consegue che l’odierno ricorso risulta proposto dal PM per saltum, ex articolo 569 c.p.p..
2. Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591) ha gia’ chiarito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilita’ della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p. della “non abitualita’ del comportamento criminoso”, previsto dalla medesima disposizione, il comportamento e’ abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame; ai fini della valutazione del predetto presupposto, il giudice puo’ fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui -, ma anche a reati gia’ in precedenza ritenuti non punibili ex articolo 131-bis c.p..
2.1. La nozione di “reati della stessa indole” va necessariamente desunta dall’articolo 101 c.p..
In proposito, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800; Sez. 6, Sentenza n. 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869) ha gia’ ritenuto che vanno considerati “della stessa indole”, ai sensi della citata disposizione, non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che presentano profili di omogeneita’:
– sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalita’ esecutive…
-… ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa (come nel caso di delitti tutti connotati dallo scopo di lucro).
2.1.1. In applicazione del principio, e’ stata unanimemente configurata la medesimezza di indole tra reati contro il patrimonio e reati di traffico di sostanze stupefacenti Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73, proprio perche’ tutti connotati dallo scopo di lucro.
Cosi’, in particolare, si sono espresse:
– Sez. 1, Sentenza n. 2097 del 12/07/1988, dep. 1989, Rv. 182164, che ha ravvisato la stessa indole nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ed in quello di furto in abitazione, in quanto connotati da una identica finalita’ di profitto;
– Sez. 2, Sentenza n. 10185 del 01/10/1992, Rv. 192288, che ha ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed in quello di furto;
– Sez. 1, Sentenza n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800 cit., che ha ravvisato la stessa indole nel reato di cessione di sostanze stupefacenti ed in quello di ricettazione, in quanto connotati da una identica finalita’ di profitto;
– Sez. 6, Sentenza n. 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869 cit., che ha ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed in quello di furto in abitazione, assumendo rilevanza, in entrambi i casi, omologhi motivi di indebito lucro.
2.1.2. Si e’ precisato che, ai fini della configurabilita’ dell’abitualita’ del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p., l’identita’ dell’indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, Sentenza n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la applicabilita’ della causa di non punibilita’ essendo l’imputato gravato da precedenti condanne per reati contro il patrimonio, senza tuttavia confrontarsi con la condotta in concreto contestata, relativa ad una ipotesi di concorso in spaccio di stupefacenti commesso al fine di ottenere una somma pari ad Euro 2, da ritenersi, pertanto, talmente esigua da rendere irrilevante il fine di lucro).
3. Cio’ premesso, osserva il collegio che, senza alcuna argomentazione, ed allo stato erroneamente, il Tribunale ha escluso a carico dell’imputato l’esistenza di precedenti per reati della stessa indole della truffa contestata, osservando unicamente che l’imputato “presenta modesti precedenti penali, non specifici”, nonostante il fatto che l’imputato, come documenta il PM ricorrente, fosse gravato da ben due precedenti per reati Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73, senz’altro potenzialmente valorizzabili come reati della stessa indole di quello contestato.
3.1. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Ancona, che si uniformera’ al seguente principio di diritto:
“Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., per valutare la configurabilita’ del presupposto ostativo della “non abitualita’ del comportamento criminoso”, vanno considerati “della stessa indole” non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che presentano profili di omogeneita’ sul piano oggettivo (in relazione al bene tutelato ed alle modalita’ esecutive) ovvero sul piano soggettivo (in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa, come nel caso di delitti tutti connotati dallo scopo di lucro). E’ possibile ravvisare la medesima indole di reati contro il patrimonio e reati in materia di sostanze detenzione che siano connotati da una identica finalita’ di profitto”.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Ancona.

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