Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 16 luglio 2018, n. 32492.
La massima estrapolata
L’estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 445 c.p.p., comma 2, opera “ipso jure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione.
Ne consegue, quindi, l’affermazione che, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 445 c.p.p., comporta l’esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva
Sentenza 16 luglio 2018, n. 32492
Data udienza 11 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/10/2017 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente alla recidiva e con rinvio per la rideterminazione della pena;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/6/2016, il Tribunale di Palermo dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 – perche’ deteneva a scopo di vendita 39 pezzi di hashish, in (OMISSIS)- e, con la recidiva contestata (reiterata specifica), lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa.
Con sentenza del 27/10/2017, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli articoli 99, 106, 167, 164 e 168 c.p., nonche’ articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 445 c.p.p..
Argomenta che i Giudici di merito avevano erroneamente ritenuto, e con manifesta illogicita’ della motivazione, la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, con relativo aumento della pena nella misura dei due terzi; deduce che, come emergeva dal certificato del casellario giudiziale, a carico del ricorrente risultavano due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabili l’una il 25.6.1996 e l’altra il 18.7.1997; nell’atto di appello la difesa aveva, quindi, lamentato l’erronea contestazione della recidiva, in conseguenza del verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 445 c.p.p., comma 2, in relazione alla seconda sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile in data 18.7.1997; la Corte di appello, in maniera erronea, aveva disatteso il motivo di gravame, affermando che non ricorrevano i presupposti di applicazione dell’articolo 167 c.p.; doveva, invece, farsi applicazione del richiamato articolo 445 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che la seconda condanna ex articolo 444 c.p.p., non poteva essere valutata in ordine alla recidiva e che, quindi, era stata erroneamente ritenuta la contestata recidiva reiterata specifica ed applicato il relativo aumento dei due terzi della pena.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza in relazione al motivo proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
2. Come si evince della lettura del certificato del casellario giudiziale in atti, il ricorrente ha due precedenti costituiti da due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabili, l’una (del 1.3.1996) il 25.6.1996 e l’altra (del 24.6.1997) il 18.7.1997.
Non risulta che il ricorrente abbia commesso, successivamente alla sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, il 18.7.1997, altro reato nei cinque anni successivi e, quindi la recidiva e’ stata erroneamente contestata e ritenuta, quale recidiva reiterata specifica.
Dal combinato disposto dell’articolo 445 c.p.p., comma 2, e articolo 106 c.p., si evince chiaramente che la prima disposizione prevede che l’estinzione del reato comporta anche quella di ogni effetto penale e l’articolo 106 c.p., dispone al comma 2, in deroga al comma 1, che, qualora vi sia l’estinzione degli effetti penali, della precedente condanna non si debba tener conto agli effetti della recidiva.
Inoltre, va ricordato che l’estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 445 c.p.p., comma 2, opera ipso iure, senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione (in tal senso Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 2661200: “L’estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 445 c.p.p., comma 2, opera “ipso jure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione”; nello stesso senso vedi anche Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 14/05/2015, Valente, Rv. 2635030).
Ne consegue, quindi, l’affermazione che, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 445 c.p.p., comporta l’esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez.3, n.7067 del 12/12/2012, dep.13/02/2013, Rv. 254742; Sez.6, n.6673 del 29/01/2016, Rv. 266119).
E’ dunque errata l’affermazione della Corte di appello con cui esclude l’applicabilita’ del disposto dell’articolo 445 c.p.p., comma 2, ai fini della valutazione e qualificazione della recidiva, che, risulta, pertanto, erroneamente qualificata quale recidiva reiterata specifica.
Di conseguenza la sentenza va annullata sul punto, dovendo procedere la Corte territoriale alla riqualificazione della recidiva tenendo conto dei principi di diritto suesposti e, all’esito alla rideterminazione della pena; ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., va dichiarata l’irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilita’.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto e sulla rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Dichiara l’irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilita’.
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