Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 14 giugno 2018, n. 27410.
La massima estrapolata:
In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, nel caso in cui venga prospettata dalla difesa la tesi del malore improvviso – da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto, come prevista dall’art.88 c.p. – il giudice di merito può correttamente disattenderla quando manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile e siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata invece da un altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida
Sentenza 14 giugno 2018, n. 27410
Data udienza 24 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. NARDIN Maura – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CARLA MENICHETTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. SALZANO FRANCESCO che ha concluso chiedendo il rigetto;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di FIRENZE in difesa di: (OMISSIS) il quale insiste per l’annullamento della sentenza della CORTE D’APPELLO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 17 novembre 2016, confermava la condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Pisa nei confronti di (OMISSIS), per il reato di omicidio colposo ai danni di (OMISSIS), deceduto mentre si trovava quale trasportato a bordo dell’autoambulanza condotta dall’imputato.
2. I giudici di merito, considerata credibile la dichiarazione dell’imputato di aver avuto un “colpo di sonno”, tanto da essere finito fuori strada senza alcun tentativo di frenata, ritenevano integrata la violazione dell’articolo 140 C.d.S., comma 1, sul rilievo che il (OMISSIS) si era posto alla guida dell’autoambulanza colposamente sottovalutando le proprie condizioni psicofisiche, di spossatezza dovuta al caldo o a stanchezza, in mancanza di qualsivoglia patologia che lo avesse indotto al sonno.
Sotto il profilo del nesso di causalita’, richiamavano le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico, il quale aveva riscontrato nella vittima una serie di lesioni, subite in conseguenza del sinistro, che avevano determinato uno stato di anemizzazione sempre piu’ marcato, che, seppur nel contesto della precedente patologia di cui il (OMISSIS) era affetto – il paziente si trovava in ambulanza per essere trasportato all’Ospedale di (OMISSIS) per essere sottoposto a dialisi – aveva svolto un ruolo concausale nell’accelerare il quadro di scompenso cardio-respiratorio terminale, responsabile della morte.
La Corte territoriale riteneva, infine, congrua la pena inflitta in prime cure, stante la notevole gravita’ del fatto, come pure congrua la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente.
3. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine alla violazione delle regole cautelari di cui agli articoli 140 e 141 C.d.S.. Osserva che l’affermazione che il (OMISSIS) si fosse colposamente posto alla guida imprudentemente nelle condizioni di stanchezza descritte dai giudici di merito, e che dunque si fosse trattato di un colpo di sonno “fisiologico” e non “patologico” appare apodittica. Deduce ancora che il (OMISSIS) era un volontario della (OMISSIS), non era legato a tale associazione da alcun contratto di lavoro ed era autista di comprovata esperienza, circostanze tutte emerse nel corso del giudizio ed ignorate dalla Corte di merito.
Sostiene poi che la tesi del “colpo di sonno” era stata indicata dallo stesso imputato e che nessun accertamento era stato fatto per escludere che egli fosse stato colto da improvviso malore, come invece avvalorato dalla improvvisa perdita di controllo del veicolo e dall’assenza di tracce di frenata. Nessun elemento indicativo di eccessiva velocita’ era rinvenibile in atti, ed anzi il teste Donati, anch’egli presente sull’ambulanza, aveva piu’ volte parlato di una velocita’ moderata, circostanza avvalorata dal fatto che il conducente non aveva riportato alcuna lesione.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione di legge in ordine all’accertamento di uno stato morboso, sia pure transitorio, idoneo ad escludere la capacita’ di intendere e di volere ex articolo 88 c.p., cioe’ la consapevolezza volitiva dell’azione, compreso il controllo motorio.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo, infine, denuncia violazione di legge, atteso che l’aggravante dell’articolo 589, comma 2, non era stata contestata e comunque era stata abrogata dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 che aveva soppresso le parole “sulla disciplina della circolazione stradale”. I giudici di appello avrebbero dovuto revocare l’applicazione dell’aggravante e, data la concessione delle circostanze attenuanti generiche, operare una conseguente riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non e’ fondato.
2. La Corte di Firenze non ha valorizzato, ai fini dell’accertamento della responsabilita’ del conducente, la velocita’ tenuta dall’autoambulanza, che anche secondo il teste presente sul mezzo non era elevata – e dunque la doglianza del ricorrente sul punto appare inconferente – ma ha ravvisato la colpa dell’autista nel fatto che questi si era posto alla guida del mezzo in condizioni psico-fisiche non ottimali, tanto da aver avuto un “colpo di sonno”, che gli aveva fatto perdere il controllo del mezzo.
I giudici di merito sono pervenuti a questa conclusione considerando complessivamente una serie di elementi, ovvero le dichiarazioni in tal senso rese dallo stesso imputato, la mancanza di tracce di frenata, l’andatura moderata, la mancanza di una qualunque reazione del (OMISSIS) mentre l’autoambulanza stava uscendo di strada, a dimostrazione che egli in quel momento non era vigile nella guida e presente a se stesso. Hanno altresi’ rilevato, con ragionamento logico ineccepibile, che la tesi difensiva di una patologia in atto era rimasta meramente assertiva e non era stata avvalorata neppure dall’imputato, il quale, nella spontanee dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto, non aveva riferito di alcun malore.
Deve allora ribadirsi il principio gia’ affermato da questa Corte di legittimita’, secondo il quale in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, nel caso in cui venga prospetta dalla difesa la tesi del malore improvviso da inquadrarsi nella nozione di infermita’ incidente sulla capacita’ intellettiva e volitiva del soggetto, come prevista dall’articolo 88 c.p. – il giudice di merito puo’ correttamente disattenderla quando manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile e siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata invece da un altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida (Sez. 4, n.11142 del 24/2/2015, Rv.262712; Sez.4, n.32931 del 20/5/2004, n. 229082, fattispecie nella quale e’ stata affermata la responsabilita’ del conducente di un veicolo per un improvviso colpo di sonno dovuto a stanchezza, nonostante la quale, imprudentemente, si era posto alla guida).
Di tale principio la Corte territoriale ha fatto buon governo, essendosi soffermata sia sulla inesistenza di elementi addotti a sostegno della tesi del colpo di sonno “patologico”, sia, per converso, sulla esistenza di elementi sintomatici di una perdita di controllo del mezzo dovuta ad imprudenza.
Di qui la infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, intrinsecamente collegati.
3. Manifestamente infondato il terzo motivo, stante la contestazione in fatto dell’aggravante costituita dalla violazione delle norme in tema di circolazione stradale e la inapplicabilita’ della normativa introdotta dalla L. n. 41 del 2016 in materia di omicidio stradale a fatti commessi in epoca precedente la sua entrata in vigore.
4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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