In tema di ricettazione di moduli di assegni in bianco

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 13 giugno 2018, n. 26938.

La massima estrapolata:

In tema di ricettazione di moduli di assegni in bianco, a causa dell’intrinseca pericolosita’ della condotta e della potenzialita’ del danno grave derivante dalla loro circolazione, va esclusa l’ipotesi lieve di cui capoverso dell’articolo 648 c.p., in quanto oggettivamente e soggettivamente incompatibile con il fatto di particolare tenuita’ richiesto dalla norma.
L’ipotesi della ricettazione attenuata per la particolare tenuita’ del “fatto” non concerne il solo valore economico dell’oggetto della ricettazione, ma investe anche il profitto che dalla sua ricezione o dal suo acquisto si vuole trarre, nonche’ ogni altro elemento idoneo a valutare la gravita’ del reato ex articolo 133 c.p.

Sentenza 13 giugno 2018, n. 26938

Data udienza 2 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefan – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/07/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FILIPPINI STEFANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CENICCOLA ELISABETTA, che ha concluso per l’annullamento con rinvio con riferimento articolo 648 c.p., per la rideterminazione della pena, inammissibilita’ nel resto;
Udito il difensore avv. (OMISSIS) che dopo articolato dibattimento si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11.7.2017 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza del 23.5.2016 con la quale (OMISSIS) (insieme ad altro soggetto rimasto estraneo alla presente impugnazione) e’ stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nei reati di truffa (ai danni della ditta (OMISSIS)) e ricettazione di un assegno di provenienza furtiva.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello in punto di rito, di qualificazione giuridica, di sussistenza della penale responsabilita’ dell’imputato e di trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo difensore, sollevando i seguenti motivi.
2.1. violazione di legge in relazione agli articoli 492, 493 e 495 c.p.p. e articolo 125 c.p.p., comma 3, per radicale carenza, nel corso del giudizio di primo grado, dell’ordinanza ammissiva delle prove, raccolte dunque in difetto di motivazione riguardo ai profili di ammissibilita’ e rilevanza.
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all’articolo 49 c.p., rispetto al reato di truffa, dal momento che, trattandosi di utilizzo di modulo di assegno bancario interamente riempito dall’imputato, l’azione risultava del tutto inidonea ad arrecare danno ad alcuno, attesa l’inidoneita’ del titolo (recante firma apocrifa) ad essere incassato.
2.3. violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione, trattandosi di fatto relativo a semplice modulo in bianco.
2.4. violazione di legge in relazione alla applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, non sussistente nella fattispecie e comunque incompatibile con il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati ascritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati.
1. Quanto alle questioni sollevate con il primo motivo, la Corte territoriale da’, adeguatamente, atto della ricorrenza di plurimi profili di manifesta infondatezza della questione relativa alla mancanza di una formale ordinanza di ammissione delle prove orali; invero, non solo risulta pacifico in causa che il giudice del primo grado abbia dato corso, nel pieno contraddittorio delle parti, all’istruzione del processo, ascoltando i testi indicati nelle liste e in assenza di qualsiasi obiezione al riguardo, ma si e’ anche rimarcata la mancanza di previsioni di nullita’ al riguardo (e, ancor meno di nullita’ assolute); comunque, l’insussistenza di qualsiasi tempestiva eccezione di parte comporta l’operare, ai sensi dell’articolo 182 c.p.p., comma 2, della preclusione al rilievo di quelle pretese nullita’ alle quali la parte assiste.
2. Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso trattasi di questione correttamente risolta secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 2, n. 7897 del 13/03/1979, Rv. 142972), in base alla quale, perche si verifichi l’ipotesi di reato impossibile, l’azione deve essere assolutamente inidonea, con una valutazione astratta da operare ex ante, si da non consentire neppure un’attuazione eccezionale del proposito criminoso (nella vicenda di cui al richiamato precedente e’ stata ritenuta non assolutamente inidonea, ai fini del reato di truffa, la presentazione per l’incasso di un assegno in banca con firma falsa, persino se effettuata da parte di persona minore d’eta’).
Ne’ vi e’ dubbio che, nella vicenda di causa (laddove l’imputato, successivamente al conseguimento del possesso di assegno di provenienza delittuosa che non poteva ad alcun titolo detenere legittimamente, al fine di realizzare il fine di profitto perseguito, lo ha ceduto ad altri, ponendo in essere un’attivita’ fraudolenta consistente in artifizi e raggiri volti ad assicurare la genuinita’ dei titoli stessi ed in particolare la loro copertura), il ricorrente debba rispondere, non solo del delitto di ricettazione, ma anche di quello di truffa, delitto che concorre materialmente con il primo, costituendo un’attivita’ penalmente rilevante posta in essere dall’imputato successivamente alla consumazione del primo reato, di natura istantanea e consumatosi immediatamente al momento della ricezione degli assegni di provenienza delittuosa.
3. Passando al terzo motivo di ricorso, attinente alla pretesa ricorrenza dell’ipotesi di cui all’articolo 648 cpv. c.p., devesi richiamare la condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 14 del 09/10/1992, Rv. 192644) secondo la quale, in tema di ricettazione di moduli di assegni in bianco, a causa dell’intrinseca pericolosita’ della condotta e della potenzialita’ del danno grave derivante dalla loro circolazione, va esclusa l’ipotesi lieve di cui capoverso dell’articolo 648 c.p., in quanto oggettivamente e soggettivamente incompatibile con il fatto di particolare tenuita’ richiesto dalla norma. Nello stesso senso si e’ gia’ affermato (Sez. 2, n. 1999 del 08/01/1992, Rv. 189159) che l’ipotesi della ricettazione attenuata per la particolare tenuita’ del “fatto” non concerne il solo valore economico dell’oggetto della ricettazione, ma investe anche il profitto che dalla sua ricezione o dal suo acquisto si vuole trarre, nonche’ ogni altro elemento idoneo a valutare la gravita’ del reato ex articolo 133 c.p.. Profili, questi ultimi, tutti valorizzati dalla Corte territoriale per negare la concessione dell’attenuante in parola (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
4. Quanto, infine, al tema della compatibilita’ tra l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, e il vincolo delle continuazione, consolidata giurisprudenza afferma (Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Rv. 253901) che non sussiste incompatibilita’ logico – giuridica tra la continuazione e l’aggravante del nesso teleologico, agendo il primo sul piano della riconducibilita’ di piu’ reati ad un comune programma criminoso ed essendo il secondo connotato dalla strumentalita’ di un reato rispetto ad un altro.
5. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *