E’ configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volonta’, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunita’.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 13 giugno 2018, n. 26932.

Le massime estrapolate:

E’ configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volonta’, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunita’.
Combinando la norma incriminatrice dell’articolo 628 c.p., comma 2, con l’articolo 56 c.p., se ne trae che se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un’azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l’impunita’ per il tentativo di furto, l’azione violenta resta strumentale a quella gia’ realizzata e, pertanto, assorbita. Ammessa concettualmente la ipotizzabilita’ del tentativo con riferimento alla fase della sottrazione, infatti, ne deriva che la successiva violenza esercitata per procurarsi l’impunita’ non resta avulsa dal modello legale prefigurato nell’articolo 628 c.p., comma 2, ma ad esso si coniuga a perfezione, dando cosi’ vita alla figura tentata di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia.
Pertanto, il legame posto dal legislatore tra la condotta di aggressione ai patrimonio e la condotta di violenza al fine di guadagnare l’impunita’ per il delitto precedentemente commesso e’ frutto della valutazione del maggior disvalore sociale che caratterizza l’azione violenta o minacciosa comunque connessa ad un aggressione al patrimonio, a prescindere che l’intento si sia realizzato o meno

Sentenza 13 giugno 2018, n. 26932

Data udienza 8 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IMPERIALI Lucian – rel. Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2425/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 26/06/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IMPERIALI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CASELLA Giuseppina, che ha conluco per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 26/6/2015 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 21/2/2011, dichiarava l’estinzione del reato di lesioni ascritto a (OMISSIS) ed a (OMISSIS), confermando invece il giudizio di penale responsabilita’ espresso nei confronti dei predetti in ordine al tentativo di rapina impropria aggravata ai danni di (OMISSIS), ed altresi’ il giudizio di equivalenza tra la concessa attenuante e la ritenuta aggravante, e rideterminava le pene nella misura ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, sollevando i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge con riferimento alla configurazione del tentativo di rapina impropria in mancanza di pieno impossessamento della cosa: i ricorrenti contestano la giurisprudenza di questa Corte che riconosce il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volonta’, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunita’, assumendo che il dettato normativo sarebbe inequivoco, invece, nel richiedere nella rapina impropria che la violenza segua l’impossessamento della cosa, sicche’ nel difetto di questo si verterebbe in un caso di concorso di reati tra il tentativo di furto e le lesioni, percosse o altro commesso con la violenza.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge per essersi riconosciuto un tentativo di rapina improprio pur nel difetto del dolo specifico richiesto dall’articolo 628 c.p., comma 2, assumendosi invece che la colluttazione con la commessa (OMISSIS) dopo il tentativo di furto sarebbe una semplice conseguenza dell’accusa gridata dalla commessa (“che fai- stai rubando-“) e non gia’ un tentativo di conseguire l’impunita’.
2.3. Vengono dedotti, inoltre, la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta partecipazione di (OMISSIS) al reato di rapina, contestandosi che questa abbia partecipato alla colluttazione, sicche’ si assume che avrebbe dovuto configurarsi quantomeno l’attenuante del concorso anomalo, con esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 628 c.p., n. 1, e si deduce sul punto anche un travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa in dibattimento.
2.4. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, si deduce la violazione di legge e l’illogicita’ della motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, avendo la Corte territoriale ribadito il giudizio di equivalenza espresso dal tribunale pur eliminando pero’ la recidiva, mentre l’eliminazione di quest’ultima avrebbe dovuto comportare un diverso giudizio o una diversa motivazione, ed altresi’ in ordine al trattamento sanzionatorio che si assume avere ingiustificatamente equiparato le posizioni delle ricorrenti, pur diverse nella dinamica dei fatti.
3. Il ricorso e’ inammissibile perche’ fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
3.1. E’ manifestamente infondato, in primo luogo, il primo motivo di ricorso, in quanto ripropone pedissequamente una questione gia’ dichiarata non fondata dalla consolidata e costante giurisprudenza di questa Corte formatasi anche a seguito della pronuncia delle sezioni unite pur ricordata nel ricorso, secondo cui e’ configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volonta’, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunita’. (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 – dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 253153), pur nel difetto di nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Si tratta di un orientamento ormai consolidato, secondo il quale, combinando la norma incriminatrice dell’articolo 628 c.p., comma 2, con l’articolo 56 c.p., se ne trae che se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un’azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l’impunita’ per il tentativo di furto, l’azione violenta resta strumentale a quella gia’ realizzata e, pertanto, assorbita. Ammessa concettualmente la ipotizzabilita’ del tentativo con riferimento alla fase della sottrazione, infatti, ne deriva che la successiva violenza esercitata per procurarsi l’impunita’ non resta avulsa dal modello legale prefigurato nell’articolo 628 c.p., comma 2, ma ad esso si coniuga a perfezione, dando cosi’ vita alla figura tentata di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia.
Pertanto, il legame posto dal legislatore tra la condotta di aggressione ai patrimonio e la condotta di violenza al fine di guadagnare l’impunita’ per il delitto precedentemente commesso e’ frutto della valutazione del maggior disvalore sociale che caratterizza l’azione violenta o minacciosa comunque connessa ad un aggressione al patrimonio, a prescindere che l’intento si sia realizzato o meno (cosi’ S.U. n. 34952/2012 cit.).
3.2. Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili perche’ esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ricollegando l’aggressione subita da (OMISSIS), come riferito dal teste (OMISSIS), alla richiesta di soccorso a questo rivolta dalla predetta perche’ le ricorrenti stavano rubando, quindi evidenziando che dalle deposizioni testimoniali era emerso che entrambe le ricorrenti avevano colpito la (OMISSIS) con schiaffi, dopo averle afferrato le mani, tirandola per i capelli, con una ricostruzione dei fatti, pertanto, priva di vizi logici ed incompatibile con la figura del concorso anomalo invocato per la ricorrente (OMISSIS); ne’ a tal proposito puo’ riconoscersi il vizio di travisamento della prova ipotizzato nel ricorso, atteso che si tratta di vizio che puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimita’, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438), circostanza non verificatasi ne’ dedotta nel caso di specie.
3.3. Analogamente, anche la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ed al loro bilanciamento, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), cio’ che – nel caso di specie – non ricorre, avendo adeguatamente argomentato la Corte territoriale sul bilanciamento effettuato considerando quello che e’ stato definito il “peso specifico” delle singole circostanze e valutando proporzionata alle dimensioni della vicenda la pena determinata, segnalando anche che quella pecuniaria era stata anche determinata, ormai in modo intangibile, in misura anche inferiore al minimo edittale.
E’ noto, peraltro, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, e’ necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
4. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila ciascuna a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuna a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione Semplificata.

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