Nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 13 giugno 2018, n. 15390.

La massima estrapolata:

Nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione, né – di per sé sola considerata – di loro compensazione, la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente impositore la manleva dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l’agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore.

Sentenza 13 giugno 2018, n. 15390

Data udienza 12 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 837/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, COMUNE NAPOLI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 351/2015 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata il 23/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi, assorbiti gli altri.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ricorre a questa Corte, sulla base di almeno sei motivi illustrati da memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 351 del 23/11/2015 del Tribunale di Sulmona, con la quale, accolto parzialmente l’appello di (OMISSIS) spa e nella contumacia dell’ente creditore Comune di Napoli, e’ stata disposta la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado nei rapporti tra lui e detto appellante, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa per crediti del Comune di Napoli, azionati con cartella esattoriale in sentenza indicata col n. (OMISSIS) e riguardante sanzioni amministrative: in particolare, avendo il giudice di secondo grado condiviso la tesi dell’appellante sull’impossibilita’, per la medesima, di sottrarsi all’emissione della cartella, con conseguente esclusione della sua responsabilita’ in caso di opposizione fondata sulla contestazione della stessa pretesa creditoria, nella specie dedotta come estinta per silenzio formatosi sui ricorsi dell’opponente avverso i verbali di contravvenzione posti a base di quella.
2. Gli intimati non espletano attivita’ difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superflua l’analisi dettagliata dei singoli motivi, almeno i primi tre dei quali si prestano ad una trattazione congiunta e sono fondati, in conformita’ alla giurisprudenza ormai consolidatasi di questa Corte sul punto, fondata sul rilievo che immancabile soggetto nei cui confronti e’ necessario dispiegare la contestazione e’ proprio quello che, in virtu’ della configurazione dell’attuale sistema, fondato sulla istituzionalizzata scissione tra titolarita’ del credito e titolarita’ del potere di azione esecutiva, a quest’ultima ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di farlo: cioe’ l’agente della riscossione.
2. Pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, e’ questo il solo soggetto che fa sorgere l’onere di contestazione in capo al debitore ed e’ quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all’azione esecutiva da esso (benche’ doverosamente) posta in essere.
3. Poiche’, poi, l’agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l’ente “creditore interessato” (Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, articolo 39) onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha si’ la facolta’ di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata riguardi non gia’ atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’altro, ma poi bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua – benche’ doverosa per l’impulso dell’ente creditore – stessa condotta, in forza non tanto (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di causalita’.
4. Onde non aggravare ulteriormente senza motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, gia’ assoggettato a regime di particolare sfavore – rispetto all’esecuzione ordinaria – in nome delle esigenze di maggiore effettivita’ del recupero connesse alle qualita’ oggettive o funzionali del credito, non puo’ allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell’imputabilita’ dell’ingiustizia od iniquita’ dell’azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli e’ stato costretto ad intentare per fare valere l’illegittimita’ dell’azione esecutiva stessa.
5. Se resta salva, beninteso, l’azione di maniera che l’agente della riscossione puo’ proporre nei confronti dell’ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, non e’ conforme a diritto escludere aprioristicamente la responsabilita’ anche dell’agente della riscossione per le spese della controversia cui il debitore sia stato costretto per l’illegittimita’ dell’esecuzione esattoriale, minacciata od intrapresa, poi rivelatasi fondata per vizi ascrivibili anche solo all’ente creditore interessato.
6. Deve allora concludersi che la gravata sentenza erra nel considerare che la vittoriosa contestazione del debitore non riguardava regolarita’ o validita’ degli atti di esecuzione e che tanto potesse fondare l’esclusione, anche solo quale ragione di compensazione, dell’agente della riscossione dalla condanna alle spese in favore del debitore vittorioso: non potendo, con ogni evidenza, integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione un presupposto errato in punto di diritto.
7. E, se e’ vero che la restaurata piena legittimita’ di una condanna alle spese non elide la facolta’ del giudice della contestazione della pretesa di applicare il relativo regime anche quanto alla compensazione, e’ pur vero che una specifica considerazione dei relativi presupposti, che siano peraltro diversi ed ulteriori dal mero riferimento dell’oggetto a vizi non ascrivibili di per se’ all’agente di riscossione, deve essere operata in modo espresso: cio’ che invece e’ mancato nella specie.
8. Va applicato quindi il seguente principio di diritto: “nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, ne’ – di per se’ sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimita’ dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facolta’ dell’agente della riscossione di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilita’, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l’agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo e’ presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’articolo 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore”.
9. La soluzione e’ ormai recepita da questa Corte in numerose altre pronunce, tra le quali – menzionata Cass. 19/05/2017, n. 12612, sulla collocazione sistematica dei rapporti tra agente della riscossione ed ente creditore – basti un cenno alle seguenti: del 2017: 1070, 3099, 3101, 3105, 3154, 6636, 7371, 8162, 11730, 11954, 11955, 12040, 12742, 12864, 2865, 12866, 13414, 15314, 17064, 18907, 18912, 20865, 20867, 21898, 22071, 24042, 24246, 24407, 24767, 24772, 25828, 25833, 25860, 26844, 26849, 29783, 29784, 30554, 30771; del 2018:1110, 1286, 2993, 2996.
10. Il ricorso – cosi’ complessivamente considerati almeno i primi tre motivi e potendo ritenersi assorbiti gli altri – va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo ufficio giudiziario che l’ha pronunciata, ma in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimita’, affinche’, indiscutibile l’astratta legittimita’ della condanna alle spese anche dell’agente di riscossione per il caso di accoglimento dell’opposizione anche solo per ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, rivaluti la questione a lui devoluta e, impregiudicata la potesta’ di applicare – o meno – l’articolo 92 cod. proc. civ., escluda tuttavia tale mera o sola circostanza quale ragione di compensazione.
11.- Non sussistono i presupposti, essendo stato accolto il ricorso, per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Sulmona, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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