Il reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992, è un reato contravvenzionale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 luglio 2018, n. 31829.

La massima estrapolata:

Il reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992, è un reato contravvenzionale; integra certamente gli estremi della colpa sufficiente ai fini della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante, l’atteggiamento di chi si determini ad esercitare l’attività venatoria nella incertezza in ordine alla legittimità dell’abbattimento degli esemplari animali presi di mira, trattandosi di animali appartenenti a specie non cacciabili.

Sentenza 12 luglio 2018, n. 31813

Data udienza 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1652/2017 del Tribunale di Velletri del 11 luglio 2017;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 11 luglio 2017, ha condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia essendo stato lo stesso dichiarato responsabile della contravvenzione di cui alla L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h), per avere egli abbattuto, nell’esercizio della attivita’ venatoria, n. 9 esemplari di volatili, appartenenti al tipo sturnus vulgaris, specie dei quali e’ inibita la caccia.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, tramite il proprio difensore di fiducia, il prevenuto, articolando quattro motivi di gravame.
Il primo attiene alla insufficiente motivazione della sentenza di condanna, non risultando delineati gli elementi in forza dei quali il fatto contestato e’ stato ritenuto commesso dall’imputato; in particolare non e’ risultato ne’ che l’agente operante abbia direttamente percepito lo svolgimento da parte dell’imputato della attivita’ venatoria nei termini di cui alla rubrica, ne’ che sia stata utilizzata l’arma ivi indicata ne’, infine, che i volatili abbattuti appartenessero effettivamente alla specie non cacciabile.
Il secondo motivo di impugnazione riguarda la mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo, potendo avere il prevenuto commesso un errore nell’identificare la specie degli uccelli in questione ed avere pertanto creduto che essi fossero suscettibili di essere cacciati.
Il terzo motivo attiene alla ritenuta eccessivita’ della pena, in considerazione dell’unicita’ del fatto e della regolarita’ della posizione del ricorrente, munito di licenza di caccia e di porto d’armi.
Infine il ricorrente ha dedotto la estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui in motivazione.
Deve preliminarmente rilevarsi che, avendo il Tribunale di Velletri irrogato nei confronti dell’odierno ricorrente la sola pena della ammenda, la sentenza de qua, non e’ suscettibile di essere impugnata con il mezzo di gravame dell’appello, essendo la stessa solo soggetta al ricorso per cassazione; in ossequio, pertanto, al principio del favor impugnationis il ricorso proposto dall’imputato deve essere convertito in ricorso per cassazione ed alla strega di tale mezzo di impugnazione lo stesso deve essere trattato.
Tanto premesso, osserva il Collegio, quanto al primo motivo di censura come lo stesso sia del tutto inammissibile essendo, peraltro in conformita’ con il tipo di impugnazione originariamente proposto dal ricorrente, interamente articolato sotto il profilo del fatto, avendo la difesa del (OMISSIS) esclusivamente censurato la ricostruzione del fatto operata in sede dibattimentale.
Invero, sulla base di una ricostruzione del tutto plausibile degli avvenimento il Tribunale di Velletri ha attribuito al prevenuto la responsabilita’ del reato a lui ascritto, essendo lo stesso stato sorpreso dalla Polizia provinciale di Roma mentre si trovava in possesso di un fucile da caccia e di n. 9 esemplari di volatili, per i quali e’ vietata la attivita’ venatoria, abbattuti.
Si tratta di elementi costituenti tutti fattori gravemente, univocamente e coerentemente concordanti nel senso della penale responsabilita’ del prevenuto e come tali legittimamente considerati in sede di motivazione dal Tribunale di Velletri.
Con riferimento alla appartenenza delle bestie abbattute alla specie non cacciabile dello sturnus vulgaris essa e’ stata accertata dal teste sentito in dibattimento e non vi e’ motivo per ritenere che, stante la qualificazione professionale del medesimo, appartenente alla Polizia provinciale ed impegnato in un servizio specificamente destinato al controllo della attivita’ venatoria, siffatto accertamento sia frutto di un errore.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, riferito alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato a lui ascritto, lo stesso e’ manifestamente infondato; posto, infatti, che il reato de quo agitur e’ un reato contravvenzionale, integra certamente gli estremi della colpa, sufficiente ai fini della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante, l’atteggiamento di chi si determini ad esercitare l’attivita’ venatoria nella incertezza in ordine alla legittimita’ dell’abbattimento degli esemplari animali presi di mira, trattandosi di animali appartenenti a specie non cacciabili.
Con riferimento alla maturata prescrizione, questione logicamente prioritaria rispetto alla corretta determinazione della pena, va detto che, stante la tipologia del reato, si tratta appunto di una contravvenzione, comportante il termine massimo di prescrizione, in presenza di fattori interruttivi della stessa, pari a cinque anni a decorrere dal dies criminis patrati, e del fatto che detto termine e’ rimasto sospeso, a causa del rinvio nella trattazione del processo ad istanza della difesa del prevenuto dal (OMISSIS), per ulteriori 80 giorni, risulta che la scadenza del termine di prescrizione sarebbe maturata solamente il (OMISSIS).
Quanto alla censura relativa alla entita’ della pena, essa, diversamente dalle precedenti, e’ fondata.
Osserva, infatti, il Collegio come la contravvenzione per la quale il prevenuto e’ stato chiamato a rispondere, e’ sanzionata con la pena della ammenda sino alla misura massima di lire 3.000.000, pari ad Euro 1549,37; la sanzione concretamente irrogata a carico del prevenuto, Euro 3000,00 di ammenda, rileva il Collegio, e’ pertanto superiore al massimo edittale.
Ne’ puo’ ritenersi che la misura sia stata in tal modo determinata in ragione del fatto, indicato in sentenza, che il numero delle bestie abbattute sia superiore ad una, sicche’ alla pena base possa essere applicato un aumento per effetto della continuazione fra reati tale da fare travalicare ad essa il limite del massimo edittale; infatti, al di la’ del dato formale che detta continuazione non e’ stata contestata, osserva il Collegio, sul piano sostanziale, che il reato contestato al prevenuto non si consuma atomisticamente per ogni esemplare abusivamente cacciato, di tal che l’abbattimento di due o piu’ bestie, nell’ambito del medesimo contesto temporale e spaziale, determina comunque la commissione di un solo reato e non di una pluralita’ di essi, rimanendo, in linea astratta, pertanto esulante rispetto alla fattispecie la tematica del reato continuato e dovendo, di conseguenza, la pena irrogata essere necessariamente contenuta entro il limite massimo della forcella edittale.
La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla entita’ della sanzione irrogata a carico del prevenuto, con rinvio al Tribunale di Velletri, che, in diversa composizione personale, riesaminera’ il punto rimasto impregiudicato, mentre, visto l’articolo 624 c.p.p., alla dichiarazione di inammissibilita’ dei restanti motivi segue la definitivita’ dell’accertamento della penale responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato da lui commesso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia al Tribunale di Velletri per nuovo giudizio sul punto.

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