La tardività del ricorso in cassazione, determinando la formazione del giudicato, preclude di rilevare la sopravvenuta irrilevanza penale della condotta dovuta al mutamento giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 40076 del 2017

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 11 luglio 2018, n. 31623.

La massima estrapolata:

La tardività del ricorso in cassazione, determinando la formazione del giudicato, preclude di rilevare la sopravvenuta irrilevanza penale della condotta dovuta al mutamento giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 40076 del 2017, circa la non configurabilità del reato previsto dall’art. 75, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza con obbligo o divieto di soggiorno.

Sentenza 11 luglio 2018, n. 31623

Data udienza 4 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FILIPPI PAOLA, che conclude per l’inammissibilita.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari e’ intervenuta quale giudice del rinvio dopo che la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza con la quale era stata confermata la condanna emessa nei confronti di (OMISSIS) dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, che lo aveva giudicato responsabile dei reati di cui all’articolo 73 Testo Unico stup, comma 5, (capi a e c) e del reato di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 1 e 2, (capi b e d), commessi il (OMISSIS), e condannato alla pena ritenuta equa.
La Corte di Appello era stata chiamata a rideterminare il trattamento sanzionatorio, non adeguato dal primo giudice del gravame alla modifica recata all’articolo 73 Testo Unico Stup., comma 5, dalla L. n. 79 del 2014; pena che e’ stata quindi fissata in un anno di reclusione.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS).
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, ed il vizio della motivazione, rilevando che al (OMISSIS) e’ stata ascritta la violazione della citata disposizione, per aver trasgredito alla prescrizione di vivere onestamente. Si tratta di fattispecie che le Sezioni Unite, con sentenza n. 10/2017, hanno ritenuto non integrare reato.
2.2. Con un secondo motivo si deducono i medesimi vizi, ma in relazione al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche; assume l’esponente che la Corte di Appello non ha valutato i motivi di gravame, i quali censuravano, in relazione al peso attribuito alla aggravante ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva, nonostante il giudice impugnato avesse affermato di voler escludere per tutti gli imputati l’aumento a titolo di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile siccome tardivo.
3.1. Va rilevato come la sentenza impugnata sia stata emessa il 16.1.2017 e come la Corte di appello abbia fissato in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione. Il deposito e’ effettivamente seguito nel rispetto del termine menzionato, essendo avvenuto, secondo l’attestazione del Cancelliere, il 10.4.2017. Ne consegue che trova applicazione al caso che occupa il disposto dell’articolo 548 c.p.p., comma 2, a mente del quale l’avviso di deposito e’ comunicato al pubblico ministero, notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione e al difensore dell’imputato che tale risulti al momento del deposito della sentenza ove la sentenza non sia depositata entro il termine previsto dalla legge o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 c.p.p., comma 3.
Previsione che la giurisprudenza di legittimita’ ha interpretato come fonte del principio per il quale al difensore di fiducia dell’imputato contumace non e’ dovuta la notifica dell’avviso di deposito della sentenza quando questo avviene nel termine prefissato dal giudice (Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006 – dep. 05/06/2007, Tagliente e altro, Rv. 236690).
Orbene, l’attestazione apposta in calce alla sentenza indica nel 23.5.2017 la data della notifica dell’estratto contumaciale all’imputato; sicche’ il termine di quarantacinque giorni utile all’imputato per proporre l’impugnazione risulta interamente decorso allo scadere dell'(OMISSIS); per contro il difensore avrebbe dovuto presentare ricorso entro il (OMISSIS). Il ricorso risulta depositato l’8.9.2017.
Non appare inutile precisare che l’affermazione contenuta nel ricorso, secondo la quale non sarebbe ancora notificato l’estratto contumaciale, e’ smentita dalla menzionata attestazione di cancelleria ed e’ comunque riferita a sentenza che ivi si indica essere stata emessa il 16.10.2017 e depositata il 29.6.2016.
Va anche puntualizzato che non trova applicazione nel caso che occupa la disciplina recata dalla L. n. 67 del 2014, poiche’ alla data di entrata in vigore di tale normativa era gia’ stata pronunciata la sentenza di primo grado (cfr. L. n. 67 del 2014, articoli 15 e 15 bis).
3.2. La tardivita’ del ricorso importa l’impossibilita’ per questa Corte di pronunciarsi in ordine agli effetti che in casi come quello proposto dall’impugnazione in esame derivano dalla sentenza emessa il 23 febbraio 2017 dalla Grande camera della Corte Edu nel caso De Tommaso v. Italia. In tale occasione la Corte Europea ha valutato la compatibilita’ con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo della legge n. 1423/1956 (per omogeneita’ di contenuti l’arresto si riflette sulla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011), rilevando un difetto di tassativita’ della legge italiana che disciplina le misure di prevenzione personali sia nella descrizione dei presupposti applicativi, che nella indicazione dei contenuti prescrittivi. In questa sede non occorre ripercorrere le scansioni argomentative definite dalla Corte; e’ sufficiente rammentare che le Sezioni Unite, investite del tema concernente il reato in parola per valutare gli effetti sull’ordinamento nazionale della sentenza della Grande Camera proprio in relazione all’obbligo rivolto al sorvegliato speciale di “vivere onestamente e rispettare le leggi”, onde garantire coerenza costituzionale e convenzionale alla norma incriminatrice di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, hanno statuito che l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto da tale disposizione, statuendo che il contenuto precettivo di tale norma e’ integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017 – dep. 05/09/2017, Paterno’, Rv. 270496).
Discende da tale pronuncia la necessita’ di prendere atto della atipicita’ delle condotte consistenti nella inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno; ma cio’ sempre che non si sia ancora formato il giudicato. Come e’ stato rilevato dalla Seconda sezione di questa Corte con l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 75, comma 2, in relazione agli articoli 25 e 117 Cost. e all’articolo 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, alla luce della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, De Tommaso c/ Italia del 23 febbraio 2017, nella parte in cui la norma sanziona penalmente la violazione dell’obbligo di “vivere onestamente e rispettare le leggi (Sez. 2, n. 49194 del 25/10/2017 – dep. 26/10/2017, Sorresso, Rv. 271248), “l’interpretazione abolitiva proposta dalle Sezioni Unite non consente l’incisione del giudicato”. Infatti, “la forza regolatrice delle sentenze delle Sezioni Unite incontra,…, un limite quando l’interpretazione si risolve nella abrogazione della fattispecie criminosa, dato che tale operazione ermeneutica non puo’ essere assimilata ad un evento abolitivo di matrice legislativa o costituzionale e non consente l’incisione del giudicato” (si vedano al riguardo Corte costituzionale n. 230/2011 e Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015 – dep. 23/06/2016, P.M. in proc. Mraidi, Rv. 266872). Da qui la rinvenuta necessita’ di percorrere la via dell’incidente di costituzionalita’. Ma cio’ sempre che il ricorso non sia tardivo, poiche’ in tal caso non si determina quella “deroga alla prevalenza della illegalita’ della pena sul giudicato sostanziale” altrimenti ammessa in termini ormai sempre piu’ ampi (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 – dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 2642070).
Nel caso che occupa, in cui per effetto dell’annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio relativo all’imputazione concernente il reato di cui all’articolo 73 Testo Unico Stup., comma 5, si e’ determinato il giudicato per le statuizioni concernenti i reati di cui all’articolo 75 cit., la tardivita’ del ricorso risulta di ostacolo ad ogni determinazione diversa dalla declaratoria di inammissibilita’.
4. Segue a questa, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

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