Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 maggio 2018, n. 20808.
La massima estrapolata:
E’ pur sempre necessario che l’intervento risarcitorio sia “comunque riferibile all’imputato”, e cio’ allo scopo di preservare la condotta volontaristica che la norma in esame indica nell’ “aver riparato” e, con essa, il quid di merito della riparazione.
Ne consegue che nei reati dolosi e’ richiesta “una concreta, tempestiva, volonta’ di riparazione del danno cagionato”, in modo che, se uno dei correi ha gia’ provveduto in via integrale, “l’altro, per esempio, dovra’ nei tempi utili rimborsare il complice piu’ diligente o comunque dimostrare di aver avanzato una seria e concreta offerta di integrale risarcimento. Ne deriva che in ogni caso l’estensione dell’attenuante al colpevole non puo’ discendere dal semplice soddisfacimento dell’obbligazione risarcitoria ad opera del coobbligato solidale e dalle norme che presidiano l’estinzione delle obbligazioni da illecito”.
Sentenza 10 maggio 2018, n. 20808
Data udienza 5 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA FIDANZIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PINELLI MARIO MARIA STEFANO che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 26 giugno 2017 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta la prevalenza delle gia’ concesse attenuanti generiche sulle aggravanti, ha condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia per i delitti di lesioni personali gravi e violenza privata ai danni di (OMISSIS).
L’imputato e’ accusato di aver cagionato lesioni alla persona offesa colpendola con calci e pugni e di avergli impedito di chiedere aiuto ai carabinieri chiudendogli le chiamate, sottraendogli il telefono cellulare e sbarrandogli il passo.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo e’ stato dedotto vizio di motivazione in relazione all’accertamento della penale responsabilita’ dell’imputato.
Assume il ricorrente l’inidoneita’ della deposizione della persona offesa a fondare l’accertamento della sua penale responsabilita’, trovando la stessa solo apparentemente riscontro nelle testimonianze dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS). Erroneamente la Corte territoriale non aveva accolto la sua prospettazione alternativa, secondo cui lo stesso ed il padre si erano solo limitati a difendersi da un’aggressione perpetrata dalla persona offesa, adirata a seguito di una accesa conversazione intervenuta con il fratello (OMISSIS) in relazione alla vendita di una autovettura da parte di quest’ultimo alla persona offesa.
Lamenta il ricorrente che i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) non avevano assistito ad alcuna aggressione, non essendo in grado dalla loro posizione di poter verificare quello che era accaduto, essendosi limitati a vedere la persona offesa con il volto insanguinato, la quale solo alle ore 21 si reco’ al Pronto Soccorso di (OMISSIS), nonostante il fatto si fosse verificato alle ore 17,00 a Pistoia.
Infine, si duole il ricorrente che l’impugnata sentenza non contiene alcuna valutazione in ordine alla credibilita’ ed attendibilita’ della persona offesa, essendo emerso dalle dichiarazioni dei terzi estranei una plausibile ipotesi alternativa in ordine alla ricostruzione dei fatti.
La condanna non era stata quindi pronunciata al di la’ di ogni ragionevole dubbio.
2.2. Con il secondo motivo e’ stata dedotta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6.
Erroneamente il giudice d’appello aveva negato il beneficio sul rilievo che non vi era prova che il risarcimento del danno fosse stato operato anche con il suo apporto oltre a quello del padre (OMISSIS), al quale l’attenuante era stata riconosciuta con la sentenza ex articolo 444 c.p.p.. Cio’ che rilevava non era il materiale contributo economico, ma che il coimputato avesse partecipato psicologicamente a tale adempimento.
2.3. Con il terzo motivo e’ stata dedotta l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, essendo nei capi di imputazione genericamente contestata come data di commissione del fatto quella del (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo e’ inammissibile.
Va, in primo luogo, osservato che il ricorrente, nel sostenere che la deposizione della persona offesa non avrebbe trovato riscontro in quelle dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), non ha inteso confrontarsi con le precise argomentazioni della sentenza impugnata, che ha evidenziato come i predetti testimoni, che si trovavano nell’area del distributore, vicino all’officina della famiglia (OMISSIS), avessero riferito che il (OMISSIS) era stato inseguito dall’imputato e dal padre, armato quest’ultimo di una scopa, e dopo aver perso di vista per qualche minuto i tre uomini, videro il (OMISSIS) con il volto insanguinato.
Coerentemente, la Corte territoriale ha osservato che la scena osservata dai testimoni fuga del (OMISSIS) – si poneva in linea con le dichiarazioni della persona offesa ed era contraria alla tesi difensiva alternativa secondo cui l’imputato ed il padre si erano difesi dall’aggressione della persona offesa. Peraltro, veniva evidenziato che i testimoni erano stati minacciati dal padre dell’imputato, atteggiamento inspiegabile per un soggetto vittima di un’aggressione, e, a seguito della colluttazione, il (OMISSIS) aveva riportato un trauma cranico lieve e la frattura delle ossa del naso, mentre l’imputato non presentava alcun segno visibile di lesioni, pur lamentando dolori alla testa.
Orbene, al cospetto di un percorso argomentativo cosi’ articolato ed accurato, il ricorrente ha ignorato le osservazioni della sentenza impugnata, limitandosi genericamente a far valere l’ipotesi alternativa, la quale, secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito – in relazione alla quale non e’ stato nemmeno eccepito il travisamento della prova – non trova alcun riscontro nella realta’ effettuale.
Le censure del ricorrente sono, peraltro, inammissibili in quanto di mero fatto, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto.
2. Il secondo motivo e’ infondato.
Va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5941/2009, Rv. 242215, al quesito se l’effettivo integrale risarcimento del danno effettuato da un coimputato giovi o meno ai concorrenti ai fini dell’estensione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, hanno affermato che e’ pur sempre necessario che l’intervento risarcitorio sia “comunque riferibile all’imputato”, e cio’ allo scopo di preservare la condotta volontaristica che la norma in esame indica nell’ “aver riparato” e, con essa, il quid di merito della riparazione.
Ne consegue che nei reati dolosi e’ richiesta “una concreta, tempestiva, volonta’ di riparazione del danno cagionato”, in modo che, se uno dei correi ha gia’ provveduto in via integrale, “l’altro, per esempio, dovra’ nei tempi utili rimborsare il complice piu’ diligente (Sez. 1, 27 ottobre 2003, n. 4177, Rv. 227102) o comunque dimostrare di aver avanzato una seria e concreta offerta di integrale risarcimento. Ne deriva che in ogni caso l’estensione dell’attenuante al colpevole non puo’ discendere dal semplice soddisfacimento dell’obbligazione risarcitoria ad opera del coobbligato solidale e dalle norme che presidiano l’estinzione delle obbligazioni da illecito”.
Nel caso di specie, dalla ricostruzione della sentenza impugnata, non risulta che il ricorrente abbia rimborsato pro quota il correo piu’ diligente o abbia avanzato una seria e concreta offerta di risarcimento del danno, rimanendo sul piano meramente assertivo la circostanza che il padre, nel momento in cui aveva risarcito, lo avesse fatto anche nel suo interesse.
3. Il terzo motivo e’ inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Proprio perche’ la data di consumazione dei delitti ascritti all’imputato e’ il (OMISSIS), la prescrizione, tenuto dell’interruzione a norma dell’articolo 160 c.p., maturera’ solo il 20.3.2018.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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