In ordine al reato di disturbo alle occupazioni e al sonno delle persone, in caso di uso di cingolati e mezzi pesanti per i lavori

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 agosto 2018, n. 37085.

Sentenza 1 agosto 2018, n. 37085

Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 3.6.2016 del Tribunale di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 3.6.2016 il Tribunale di Sassari ha dichiarato, per quanto qui interessa, (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 659 c.p., per aver, durante la costruzione di manufatti abusivi realizzati su commissione dei proprietari del terreno, cagionato, con l’utilizzo di mezzi pesanti gommati e cingolati, disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (capo B), nonche’ del reato di cui al Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 20, per aver omesso di richiedere il certificato di prevenzione incendi per due serbatoi contenenti carburante per autotrazione (capo D), condannandolo alla pena di Euro 200 di ammenda per il reato sub B) e di Euro 300 per il reato sub D).
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’articolo 659 c.p., che nessuna valutazione era stata compiuta in ordine al superamento dei limiti di normale tollerabilita’ e di un concreto pericolo alla quiete pubblica delle emissioni sonore provenienti dai cingolati utilizzati dall’imputato durante l’esecuzione dei lavori edili commissionatigli per la movimentazione del terreno, avendo la sentenza basato la sua colpevolezza sulle sole dichiarazioni accusatorie rese dal vicino (OMISSIS). La circostanza che solo quest’ultimo, unico firmatario dell’esposto nei sui confronti, senza che nulla di anormale fosse stato mai segnalato dagli abitanti della zona alle autorita’ competenti, avesse lamentato di non poter sentire la televisione ne’ parlare con la moglie, non poteva valere ad integrare la potenzialita’ diffusiva dei rumori, ne’ a configurare il reato contestatogli, dovendo per contro sussistere o una violazione delle prescrizioni che regolano i mestieri rumorosi o il superamento delle normali modalita’ di esercizio dell’attivita’.
3. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, il travisamento della prova riferito al reato afferente alla certificazione della prevenzione incendi, avendo l’imputato espressamente dichiarato che i due serbatoi erano vuoti al momento del controllo e che erano stati solo temporaneamente collocati presso la sede della sua azienda, sena che il Tribunale avesse in alcun modo valutato le suddette affermazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo risulta fondato per quanto di ragione.
Il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, si configura secondo l’univoca interpretazione di questa Corte come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilita’, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (cfr. Sez. 1, n. 7748, 28 febbraio 2012; Sez. 1, n. 44905, 2 dicembre 2011, Sez. 1, n. 246, 7 gennaio 2008; Sez. 1, n. 40393, 14 ottobre 2004; Sez. 3, n. 27366, 6 luglio 2001; Sez. 1, n. 1284, 13 febbraio 1997; Sez. 1, n. 12418, 17 dicembre 1994). Essendo invero l’interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la quale implica di per se’ l’assenza di disturbo per la pluralita’ dei consociati, e’ necessario che i rumori abbiano una tale diffusivita’ che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettivita’, in tale accezione ricomprendendosi, ovviamente, il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entita’ del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilita’ media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005 – dep. 31/01/2006, Giusti, Rv. 23329001).
Cio’ posto, nel caso di specie non si ritiene che il Tribunale sardo, che ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla deposizione del teste (OMISSIS), proprietario di un’abitazione limitrofa a quella dell’imputato, secondo il quale i rumori provenienti dall’impresa confinante erano talmente forti da impedirgli di sentire la televisione e colloquiare con la moglie, abbia dato conto della sussistenza dei presupposti necessari alla configurabilita’ della contravvenzione in esame.
Quantunque non sia necessario che l’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilita’ sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, (Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 – dep. 25/05/2011, Toma, Rv. 25041701), occorre cio’ nondimeno accertare la diffusa capacita’ offensiva del rumore in relazione al caso concreto: e’ necessario cioe’ che il rumore abbia un’attitudine a propagarsi e a turbare un numero indeterminato di persone, a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate (Sez. 1, n. 44905 del 11/11/2011 – dep. 02/12/2011, Mistretta, Rv. 251462). Invero, trattandosi di reato di pericolo presunto, e’ sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ovverosia la pubblica quiete, ed e’ indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non e’ configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilita’ ed in quelli in cui sia oggettivamente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo alla sorgente rumorosa: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell’ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007 – dep. 07/01/2008, Guzzi, Rv. 238814; Sez. 1, n. 5714 del 24/04/1996 – dep. 07/06/1996, Scola, Rv. 205274).
Nella fattispecie la propagazione effettiva dei rumori risulta essere si’ stata percepita dal confinante, ma non viene detto se la abitazione di quest’ultimo fosse ubicata nella zona residenziale che la sentenza impugnata si limita a definire posta in prossimita’ della sede dell’azienda dell’imputato, o comunque alla stessa distanza, occorrendo valorizzare, quale dato fattuale rappresentativo della idoneita’ offensiva della condotta, la capacita’ del fenomeno disturbante di propagarsi nell’ambito di un territorio, rispetto alla quale costituiscono concorrenti elementi di accertamento la oggettiva intensita’ del fenomeno, le sue conseguenze, la durata nel tempo delle emissioni, le modalita’ di diffusione del rumore, il contesto spazio temporale nel quale il fenomeno si manifesta (Sez. 3, n. 23529 del 13/5/2014, Ioniez, Rv. 259194).
Se e’, quindi, vero che la configurabilita’ del reato prescinde dal numero delle persone che si siano lamentate del rumore/essendo elemento essenziale della fattispecie illecita l’idoneita’ del fatto ad incidere sulla pubblica quiete, rispetto al quale e’ indifferente che una o piu’ persone abbiano avvertito il disturbo effettivo, quel che cio’ nondimeno rileva e’ l’accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e della loro diffusivita’, tali da essere idonei ad arrecare, rispetto alla sorgente rumorosa, disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio.
Mancando, invece, nella specie la verifica della potenziale idoneita’ del rumore ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale capo, con rinvio al Tribunale di Sassari per nuovo esame.
2. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 20, che sanziona “chiunque, in qualita’ di titolare di una delle attivita’ soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 Euro a 2.582 Euro, quando si tratta di attivita’ che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni”, non consente distinzioni a seconda dell’utilizzo o meno in concreto di beni infiammabili o incendiabili quale risultano qualificabili i due serbatoi di gasolio da parte di chi svolga un’attivita’ ricompresa fra quelle di cui alla norma citata. Dal momento che tale certificato, come chiarisce il precedente articolo 16, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attivita’, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, priva di rilevanza e’ la collocazione temporanea o definitiva dei serbatoi, al pari del loro utilizzo in concreto, essendo sufficiente, trattandosi di reato di pericolo, la loro natura di beni infiammabili, incendiabili ed esplodenti.
Immune da censure risulta, pertanto, la risposta del giudice di merito in ordine all’ascrivibilita’ della contravvenzione in esame al ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) e rinvia al tribunale di Sassari per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso nel resto.

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