Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 9 maggio 2018, n. 11028
La massima estrapolata
L’estratto di ruolo e’ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entita’ e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito
Ordinanza 9 maggio 2018, n. 11028
Data udienza 23 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1516/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2103/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 24/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La (OMISSIS) s.a.s. proponeva opposizione ex articolo 617 c.p.c., a pignoramento mobiliare intrapreso nei suoi confronti da (OMISSIS) s.p.a. per l’omesso pagamento di n. 28 cartelle esattoriali, lamentando l’illegittimita’ dell’azione esecutiva, intrapresa senza essere preceduta da regolare notifica delle cartelle e di tutti gli atti prodromici al pignoramento. Il concessionario, nel costituirsi, eccepiva il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti a crediti di natura tributaria, l’incompetenza funzionale del giudice adito per quelle relative all’omesso pagamento di contributi previdenziali, e l’inammissibilita’ di tutte le opposizioni perche’ proposte oltre i termini di legge.
Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, annullando il pignoramento mobiliare e tutti gli atti presupposti (in motivazione dichiarati inesistenti). La sentenza, rilevando la presenza in atti delle sole relate di notifica e dell’estratto del ruolo, e non anche delle cartelle esattoriali in originale, riteneva che tali documenti non fossero sufficienti a provare in giudizio il credito di (OMISSIS). In particolare, quanto all’estratto di ruolo, affermava che esso non fosse riproduttivo del contenuto delle cartelle e che fosse privo della attestazione di conformita’ e della data di consegna del ruolo al concessionario.
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi nei confronti della sentenza n. 2103 del 2016 emessa dal Tribunale di Taranto.
L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione all’interno della adunanza camerale non partecipata della sezione di cui all’articolo 376 c.p.c., sulla base di una proposta del relatore che ne propone l’accoglimento in quanto manifestamente fondato.
Il collegio, previa discussione in camera di consiglio, condivide le conclusioni del relatore per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va detto che e’ ammissibile l’impugnazione, proposta direttamente avverso la sentenza di primo grado, in quanto il giudice adito ha espressamente qualificato l’opposizione proposta come opposizione agli esecutivi, e di conseguenza, per il principio dell’apparenza, legittimamente la ricorrente ha direttamente proposto avverso la sentenza che definisce il giudizio in primo grado il ricorso per cassazione.
Con il primo motivo si deduce l’omesso rilievo del difetto di giurisdizione, sulla base della natura tributaria di alcuni dei crediti azionati con il pignoramento opposto. Trattasi di questione che, stante l’accoglimento di altro motivo di ricorso, sara’ devoluta all’esame del giudice di merito.
Con il secondo motivo si denuncia l’omessa pronuncia contro l’eccepita intempestivita’ della opposizione, in quanto l’atto di pignoramento risale al 5.6.2012, l’opposizione al 12.10.2012.
Con il terzo motivo si denuncia il vizio di ultrapetizione in cui e’ incorso il giudice adito che non si e’ limitato ad annullare l’atto di pignoramento ma ha annullato anche gli atti presupposti.
Con il quarto motivo si contesta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 26 e 57, nonche’ del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39, laddove il giudice di primo grado ha negato idoneita’ probatoria degli estratti di ruolo.
Con il quinto motivo, la societa’ ricorrente denuncia l’erroneita’ della pronuncia impugnata anche li dove ha negato valenza probatoria agli atti prodotti da (OMISSIS) in quanto depositati privi di attestazione di conformita’ e dell’indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia il mancato disconoscimento della documentazione prodotta.
E’ preliminare l’esame del quarto motivo, che e’ fondato, ed il cui accoglimento conduce alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, al quale e’ rimesso anche l’esame nel merito di alcune questioni sollevate con i motivi di ricorso (quali la natura tributaria di alcuni dei crediti posti in esecuzione e conseguentemente il difetto di giurisdizione del giudice adito).
La sentenza qui impugnata sostiene che l’estratto di ruolo non ha forza probatoria per la sua natura di “estratto”, attribuendo alla denominazione una portata riassuntiva, ovvero di contenere una selezione, operata a sua discrezione dall’amministrazione, che potrebbe riportare in esso, a sua scelta, solo parte dei dati indicati nella cartella.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare (v. Cass. n. 11794 del 2016), l’affermazione del tribunale si pone in contrasto con le norme che disciplinano la funzione e il contenuto dell’estratto di ruolo: il ruolo costituisce il titolo esecutivo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 49, ai sensi del quale “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
La cartella esattoriale non e’ altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l’estratto di ruolo e’ una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perche’ contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entita’ delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo gia’ riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutivita’ del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, oltre che dal Decreto Ministeriale n. 321 del 1999, articoli 1 e 6). Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformita’ all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’articolo 2718 c.c. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui e’ coadiutore (Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, articolo 130), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex articolo 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne e’ parte – e’ tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 24), ed inoltre e’ autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, articolo 14, (secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, puo’ essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale e’ depositato l’originale) (Cass. n. 25962 del 2011).
L’estratto del ruolo non e’ quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, come sembrerebbe affermare nella sua scarna motivazione il tribunale, ma e’ la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che l’estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v. gia’ Cass. n. 724 del 2010).
Il motivo di ricorso va pertanto accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto non essendosi attenuta al seguente principio di diritto: “L’estratto di ruolo e’ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entita’ e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (principio gia’ affermato da questa Corte con le sentenze n. 11141 e 11142 del 2015).
Anche il quinto motivo e’ fondato. Nella redazione di atti amministrativi redatti con moduli meccanizzati, la firma autografa e’ sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilita’ dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l’autore e pertanto elimina ogni incertezza in ordine alla provenienza dell’atto (principio affermato, tra le altre, da Cass. n. 24999 del 2016 e da Cass. n. 21918 del 2006 in relazione ai verbali di accertamento di violazioni al codice della strada). I restanti motivi rimangono assorbiti.
In accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rimessa al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, che si atterra’ ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in diversa composizione.
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