Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14163.
La massima estrapolata:
Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge “ad substantiam”.
Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14163
Data udienza 8 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11332/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.P. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3295/01/2016 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 28/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello e la produzione di un foglio formato dalla stessa Agenzia (distinta di spedizione delle raccomandate postali) “privo della indicazione della sottoscrizione del referente dell’accettazione delle (OMISSIS)”, dichiarava, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, e articolo 22 l’inammissibilita’ dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Crotone che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi proposti da (OMISSIS), quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. e quale socio della stessa, avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta societa’ per recupero a tassazione di maggiori ricavi conseguenti al disconoscimento della deducibilita’ di componenti negativi di reddito derivanti da operazioni ritenute inesistenti, nonche’ l’atto impositivo emesso nei suoi confronti, quale socio al 95% della predetta societa’, per recupero a tassazione di utili extra bilancio non dichiarati.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 1, e 53, e’ fondato e va accolto.
3. Cio’ posto in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che la statuizione impugnata, laddove la CTR nega valore probatorio alla distinta delle raccomandate riportante il solo timbro a secco di accettazione dell’ufficio postale, si pone in contrasto con il principio giurisprudenziale in base al quale “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’articolo 327 c.p.c., e’ validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, “La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicita’ dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario e’ presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poiche’ si riferisce all’attestazione di attivita’ compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilita’ d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen., 10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, 1, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 – Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, § 5.9, v. anche § 5.10).
4. Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce ancora la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 1, e articolo 53, questa volta con riferimento al Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articolo 14, 17 e 33 (di approvazione delle condizioni generali del servizio postale), sostenendo l’idoneita’ e la sufficienza dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale a comprovare la tempestivita’ della proposizione del ricorso, invece esclusa dai giudici di appello, deve ritenersi assorbito.
5. Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvedera’ a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.
Motivazione Semplificata.
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