Il pagamento della prestazione professionale resa a favore di un Comune, ma in violazione delle regole contabili e in assenza di copertura, va preteso nei confronti del funzionario responsabile

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 settembre 2018, n. 21551.

La massima estrapolata:

Il pagamento della prestazione professionale resa a favore di un Comune, ma in violazione delle regole contabili e in assenza di copertura, va preteso nei confronti del funzionario responsabile della conclusione del contratto nullo e non dell’ente.

Ordinanza 3 settembre 2018, n. 21551

Data udienza 9 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24745/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE THIESI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 293/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 15/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCAR1;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTO

Il Comune di Thiesi propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore dell’ingegnere (OMISSIS) per l’importo di Euro 253.502,69 a titolo di compenso per la progettazione di un’opera pubblica, contestando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la propria legittimazione passiva. Dedusse l’opponente che il contratto di conferimento di incarico era stato effettuato in base a delibera di giunta e in assenza di copertura finanziaria, per difetto di previsione di bilancio e quindi in violazione del Decreto Legislativo n. 66 del 1989, articolo 23. Contesto’, inoltre, l’esigibilita’ del credito, non essendo stato erogato da parte dell’Unione Europea il finanziamento dell’opera cui il pagamento del compenso era sospensivamente condizionato.
Si costitui’ il (OMISSIS) per resistere alla domanda.
Il Tribunale di Sassari – sezione distaccata di Alghero – dichiaro’ il difetto di legittimazione dell’opponente, revoco’ il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
La sentenza fu oggetto di appello da parte del (OMISSIS) e di appello incidentale sulle sole spese da parte del Comune di Thiesi.
La Corte d’Appello respinse le impugnazioni, compensando le spese del grado. Osservo’ in motivazione che la mancanza di copertura finanziaria e di indicazione del limite di spesa non dava luogo ad una pronuncia di carenza di legittimazione passiva ma di nullita’ della delibera, in tal senso correggendo la motivazione della sentenza del primo giudice; ritenne giustificata l’integrale compensazione delle spese dal comportamento dell’amministrazione, che aveva indotto il professionista all’esecuzione del contratto pur consapevole di tale nullita’.
Avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c.; resiste con controricorso il Comune di Thiesi.
Il Procuratore Generale nella persona del Dott. Lucio Capasso ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la corte territoriale dichiarato la nullita’ della delibera del comune di Thiesi in assenza di specifica domanda da parte del Comune, che aveva invece eccepito la sua carenza di legittimazione passiva.
Il motivo non e’ fondato.
Sia in primo grado che in appello il Comune aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva perche’, stante l’assenza di copertura finanziaria, il professionista avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese nei confronti dei funzionari ed amministratori e non gia’ nei confronti dell’ente pubblico Decreto Legislativo n. 66 del 1989, ex articolo 23. Il Comune aveva, altresi’ dedotto, il mancato finanziamento CEE e, quindi, il mancato verificarsi del presupposto del pagamento dei compensi. La corte territoriale, nel respingere l’appello proposto dal (OMISSIS), ha condiviso le complessive argomentazioni giuridiche svolte dal Comune fin dal primo grado, sia pur qualificando la questione del valido impegno di spesa non sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva del Comune ma della nullita’.
Per questa ragione, indipendentemente dal vizio censurato, sulle questioni che hanno condotto alla decisione impugnata, si era sviluppato il contraddittorio e non era, pertanto, necessario, sottoporre alle parti la questione di nullita’.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nella presenza nel contratto d’opera professionale di una clausola di c.d “copertura finanziaria”. Secondo il ricorrente, la corte territoriale aveva omesso di esaminare il decreto 19 dicembre 1996, n. 1394, a firma del Coordinatore dell’Assessorato del Lavori Pubblici della Regione Sardegna con cui la Regione aveva ordinato l’attuazione dell’opera oggetto della prestazione professionale del (OMISSIS), delegando per l’esecuzione il Comune di Thiesi.
Il motivo non e’ fondato.
La corte territoriale ha ampiamente motivato su tale aspetto, ritenendo che l’inserimento nel contratto d’opera professionale di una clausola di c.d. “copertura finanziaria”, in base alla quale l’ente pubblico territoriale subordinava il pagamento del compenso al professionista alla concessione di un finanziamento non consente di derogare alle procedure di spesa di cui al Decreto Legislativo n. 66 del 1989, articolo 23, commi 3 e 4, le quali non possono essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento. Ne consegue che e’ irrilevante il contenuto del decreto del Coordinatore Generale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna N. 1394 del 19.12.1996.
Coerentemente con la giurisprudenza di legittimita’, confermata dalla sentenza n. 26657/2014 resa da questa Corte a Sezioni Unite, il Decreto Legislativo n. 66 del 1989, articolo 23, commi 3 e 4, rende estraneo l’ente pubblico all’attivita’ posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalita’ procedimentali previste. In base a tale norma, il divieto per i comuni di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione trova applicazione anche qualora la spesa dell’ente territoriale sia interamente finanziata da altro ente, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spesa nel bilancio del comune che assume l’impegno di spesa. Non si sottrae alla richiamata disciplina il contratto d’opera professionale con il quale un ente pubblico territoriale abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, subordinando con apposita clausola il pagamento del compenso al professionista alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera da progettarsi. In particolare la previsione della clausola c.d. di copertura finanziaria non consente di rinviare all’ottenimento del finanziamento l’osservanza delle modalita’ procedimentali, inderogabilmente dettate dalla norma citata, con la conseguenza che, in difetto, il rapporto obbligatorio non e’ riferibile all’ente, intercorrendo, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 4400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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