Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 28 giugno 2018, n. 16634.
La massima estrapolata:
I soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta. Le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2 d.p.r. 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti essendo l’iscrizione considerata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un comune italiano.
Ordinanza 28 giugno 2018, n. 16634
Data udienza 20 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15789-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 64/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 16/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che su impugnazione da parte di (OMISSIS) di avvisi di accertamento sintetico, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 38, comma 4, per Irpef anni 2007 e 2008, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado. La CTR, in fattispecie di omessa dichiarazione in presenza di attivita’ fiscalmente rilevante compiuta dal contribuente sul territorio italiano, ha ritenuto dimostrata la residenza del contribuente fin dal 2006 nel Regno Unito, dove svolgeva la propria attivita’ lavorativa, pagando le relative imposte, ritenendo ininfluenti sia la residenza fiscale in Italia – quale strumento presuntivo di per se’ inidoneo a giustificare l’accertamento – sia la tardiva iscrizione all’AIRE e la qualifica di legale rappresentante della (OMISSIS) spa, carica rivestita dal (OMISSIS) in periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2009).
Il contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4, 5 e 6, per non avere la CTR considerato l’omessa presentazione della dichiarazione, pur in presenza di attivita’ fiscalmente rilevanti svolte dal contribuente in Italia, in mancanza di iscrizione all’AIRE (avvenuta successivamente, nel 2014).
2. Il motivo e’ fondato, in quanto i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta. Ai sensi dell’articolo 3 TUIR, “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 (…) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.” In base a quanto indicato dalla norma, i soggetti residenti fiscalmente nel territorio dello Stato sono tassati per i redditi ovunque prodotti. La definizione di residenza fiscale, ex articolo 2 TUIR, dispone infatti che: “ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle Anagrafi della Popolazione Residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.”.
Va pertanto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte (n. 21970 de/ 2015) secondo cui le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 2, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano (v. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06).
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il contribuente lamenta la mancata declaratoria della inammissibilita’ dell’appello dell’Ufficio per mancanza di specificita’ dei motivi, Decreto Legislativo n. 543 del 1992, ex articolo 53.
4. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, non riportando i motivi di appello e le asserite corrispondenti argomentazioni delle eccezioni disattese dal giudice di primo grado, non consentendo a questo giudice di valutarne la coincidenza e la mancanza di elementi di critica alla sentenza impugnata.
5. Va conseguentemente accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ex articolo 13, comma 1 bis.
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