Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16936.
La massima estrapolata:
Lo schema contrattuale del “sale and lease back” è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 cod. civ., in relazione all’art. 1418, comma 2, cod. civ. L’accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale socialmente tipico (quali l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente), costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16936
Data udienza 5 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15723/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, depositato il 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
il giudice delegato del tribunale di tempio Pausania rigettava la domanda di ammissione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., avanzata da (OMISSIS) s.p.a. in relazione a canoni scaduti e penali aventi titolo in un contratto di sale and lease back;
a sua volta il tribunale rigettava l’opposizione allo stato passivo avanzata dalla societa’ acquirente, confermando il rilievo di nullita’ del contratto per violazione del divieto di patto commissorio;
in particolare il collegio riteneva provate la situazione di difficolta’ finanziaria della societa’ alienante al momento della stipulazione del contratto e la conoscenza di tale situazione da parte dell’opponente, in ragione dei dati di bilancio a essa noti; riteneva inoltre provata la differenza di valore tra il finanziamento erogato quale prezzo di acquisto dell’immobile e il valore del cespite alienato, e osservava che la somma in effetti versata da (OMISSIS), detratto il maxicanone iniziale, era stata impiegata per larghissima parte al fine di ripianare l’esposizione debitoria esistente nei confronti della stessa societa’ di leasing o di altre appartenenti al gruppo bancario;
per la cassazione della sentenza (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso affidato a tre motivi, ai quali la curatela replica con controricorso;
col primo motivo la ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 98 e 99 e dell’articolo 2697 c.c., sostiene che gli elementi di fatto posti a fondamento delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito sarebbero risultati privi di qualsivoglia supporto probatorio, non avendo la curatela prodotto alcun documento idoneo a contrastare la domanda di rivendica; sicche’ la decisione sarebbe viziata dalla violazione del principio dispositivo e delle norme sul riparto dell’onere della prova;
col secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 98 e 99 e dell’articolo 2744 c.c., nonche’ l’erronea, insufficiente, omessa o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente sostiene che le valutazioni del giudice del merito si fonderebbero su meri elementi indiziari, senza alcuna analisi dei dati fattuali che avrebbero connotato la vicenda oggetto di esame, cosi’ da integrare, appunto, una motivazione apparente;
infine col terzo mezzo, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 98 e 99 e dell’articolo 2744 c.c., nonche’ l’insufficiente e contraddittoria motivazione e la mancata valutazione di un fatto decisivo della controversia, la ricorrente sostiene che la causa concreta del contratto era da individuare nello scopo di finanziamento e che, come indicato in una relazione tecnica estimativa, si sarebbe dovuto reputare sussistente il giusto equilibrio tra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il canone e il prezzo di opzione.
CONSIDERATO
che:
il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, e’ inammissibile perche’ inteso a sindacare il merito della valutazione probatoria;
secondo consolidata giurisprudenza, la verifica dell’attitudine del contratto di sale and lease back a integrare in concreto un finanziamento con patto commissorio richiede una congruente analisi di elementi di fatto idonei a ricostruire la volonta’ delle parti come diretta a configurare la vendita con scopo di garanzia;
in particolare lo schema contrattuale del sale and lease back e’, in linea di massima e almeno in astratto, valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessita’ di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio; in tal caso il contratto e’ sanzionabile, per illiceita’ della causa, con la nullita’ ex articolo 1344 c.c., in relazione all’articolo 1418 c.c., comma 2 e – come si e’ gia’ osservato – “l’accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale socialmente tipico (quali l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la societa’ finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficolta’ economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente), costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimita’, se adeguatamente e correttamente motivata” (cfr. per tutte Cass. n. 21042-17);
la decisione impugnata non e’ contrasto con (e anzi appare pienamente allineata a) simili principi, avendo il giudice a quo esaminato e valutato, nel senso sopra detto, il ricorrere congiunto delle circostanze all’uopo rilevanti; mentre il ricorso, sotto spoglie di denunciate violazioni in iure, si risolve in un tentativo di sovvertimento di tale valutazione, senza specificazione, oltre tutto e nell’ottica del novellato articolo 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. Sez. U n. 8053-14), di distinti fatti storici, decisivi ai fini di una diversa ricostruzione in fatto, che il tribunale avrebbe dovuto esaminare;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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